Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 1
Poiché il contenuto del diritto di servitù si concreta in un peso imposto su un fondo, quello servente, per l'utilità - che può consistere anche nella maggiore comodità o amenità - di altro fondo, quello dominante, l'insorgenza di una situazione di fatto idonea ad integrare il contenuto di una servitù non può essere accertata soppesando, per poi eliderli, l'aggravio subito dal fondo servente con il vantaggio arrecato allo stesso fondo dal verificarsi di detta situazione, e, quindi, assumendo come rilevanti, contro il disposto dell'art. 1027 cod. civ., l'aggravio ed il vantaggio riferiti al solo fondo servente, anziché rispettivamente al fondo servente ed a quello dominante. Ne consegue che, in una situazione di esistenza di due fondi degradanti, in cui la possibilità reciproca di vedere nel fondo altrui era favorita dalla conformazione dei luoghi e dall'esistenza di una recinzione metallica lungo il confine, erroneamente il giudice di merito esclude l'insorgenza di una situazione di fatto corrispondente al contenuto di una servitù di veduta, argomentando che la realizzazione su una parte del confine tra i due fondi, previa costruzione di un muro su tutto il confine, di un terrapieno idoneo a svolgere la funzione di terrazzamento, con assicurazione della facoltà di inspicere e prospicere sul fondo altrui, pur concretandosi in un aggravamento del precedente stato di quest'ultimo, era controbilanciata dal venir meno (a causa del muro) della veduta originaria su di esso lungo la rimanente parte del confine, dovendo, viceversa, la relativa indagine tendere ad accertare se il suddetto terrazzamento aggravi la posizione di quel fondo con il suo assoggettamento ad una servitù di veduta e l'attribuzione all'altro fondo della contrapposta utilità, consistente nell'essere divenuta possibile una vista comoda e stabile sul preteso fondo servente, nel mentre l'originaria situazione dei luoghi e la reciproca possibilità di vedere dall'uno all'altro fondo escludevano la configurabilità di una servitù (nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, vincolando il giudice del rinvio all'applicazione dell'enunciato principio di diritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8018 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA BR LE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato GIULIO OL, difeso da sè stesso unitamente all'Avvocato OL GIULIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEL FAVERO ITO, DEL FAVERO BIANCA, DEL FAVERO FILIPPO, DEL FAVERO MARGHERITA, DEL FAVERO MARIA LUISA, DEL FAVERO MARIA ANGELA, quali eredi di DEL FAVERO LINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGII RIGHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1539/95 del Tribunale di VERONA, depositata il 04/08/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato OL Giulio, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ROMANELLI ENRICO, per delega dell'Avvocato MANZI, depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta al controricorso;
nonché ai fini della pratica i dottori: TT LO, OR BE, OL AR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.12.'70 EO MA BR conveniva in giudizio davanti al pretore di Caprino Veronese Lino ed Ito Del ER, deducendo: che era proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di Garda, confinante con terreno di proprietà dei convenuti, aree entrambe soggette a vincolo paesaggistico;
che il Del ER, ristrutturata una villa insistente sul loro terreno, avevano eretto sul confine, in sostituzione di una preesistente rete metallica, un muro di altezza anche superiore a metri tre, senza la prescritta licenza, elevando, inoltre, la quota di terreno in modo da costituire una servitù di veduta sul fondo attoreo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei Del ER all'abbattimento del muro fino all'altezza di 50 cm o al suo arretramento di m. tre, come previsto rispettivamente dalle norme urbanistiche e dal codice civile;
nonché alla rimozione del materiale di riporto addossato al muro e con il quale era stata elevata la quota del terreno nella proprietà Del ER, oltre al risarcimento danni da liquidarsi in separato giudizio. I convenuti, costituitisi, si opponevano alla domanda. Espletata consulenza tecnica ed ispezione dei luoghi il Pretore, con sentenza 3 marzo 1975 dichiarava l'illegittimità del manufatto e, ritenute le norme violate non integrative del codice civile, condannava i Del ER al risarcimento dei danni nonché
alla eliminazione mediante il ripristino del livello originario del terreno, dell'illegittima servitù di veduta costituita. Su impugnazione principale dei Del ER ed incidentale del MA BR, il Tribunale di Verona, con sentenza 11 novembre 1981 in riforma della sentenza impugnata, ritenuto quanto alla denunciata servitù di veduta che la situazione di fatto non era idonea a costituirla;
che il riempimento del terreno e la conseguente elevazione della quota non costituivano un terrapieno;
che il muro non aveva funzione contenitiva;
che la sistemazione dell'area di pertinenza della villa dei Del ER non era stata fatta per l'inspectio nel fondo del vicino, ma per il migliore godimento dell'area stessa, condannava il Del ER a ridurre, in un determinato tratto, l'altezza del muro, ritenuto di cinta, fino a tre metri, rigettando ogni altra domanda.
Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione il MA BR e la corte adita, con sentenza 15 novembre 1986 accoglieva il ricorso cassando la sentenza del Tribunale rinviando la causa ad altra sezione del Tribunale di Verona.
Affermava la Corte di legittimità che di fronte ad una accertata situazione di dislivello dei fondi, artificialmente creata dai Del ER, il Tribunale non avrebbe dovuto escludere apoditticamente l'esistenza del terrapieno sulla base delle dichiarate intenzioni dei Del ER, di eliminare avvallamenti per la migliore utilizzazione del loro giardino,' ma avrebbe dovuto verificare, sulla base delle risultanze della C.T.U. e dell'ispezione, se il manufatto costruito sul confine costituisse un semplice muro di cinta o non, piuttosto un muro facente parte di un quid più ampio, sottoposto, quindi alla disciplina dell'art. 873 c.civ.. Quanto alla denunciata servitù di veduta, ugualmente il
Tribunale avrebbe dovuto aver riguardo alla destinazione permanente e normale dell'opera necessaria per aversi veduta da ricercarsi nella sua natura, e non basarsi sulle intenzioni di coloro che tale opera avevano posto in essere.
Riassunto il giudizio davanti al tribunale del rinvio, questi con sentenza 4 agosto 1995, parzialmente revocando la sentenza del pretore, condannava, i Del ER al risarcimento danni connessi all'illegittima costruzione del muro per violazione delle norme paesaggistiche, compensando integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Affermava il Tribunale, per quanto interessa il presente giudizio, che i Del ER, con il riporto del materiale, avevano alterato l'andamento altimetrico del terreno al fine di operare un terrazzamento del fondo, comportante la creazione di un vero e proprio terrapieno, per cui il muro idoneo a contenere il dislivello artificialmente creato, doveva ritenersi muro di fabbrica, parte integrante di un'opera più ampia da considerarsi "costruzione", soggetta, quindi, alla normativa in tema di distanze. Rilevato che con riguardo all'opera della costruzione del muro, nel comune di Garda, l'unica normativa, sulle distanze, da rispettare era quella del codice civile, affermava il Tribunale che nessuna violazione di norme sulle distanze fra fabbricati era ravvisabile;
con la costruzione del muro posto a circa 45 m.l. dall'edificio attoreo;
ne' alcuna violazione sussisteva relativamente alla distanza della costruzione dal confine, in virtù del principio della prevenzione di cui agli artt. 873/877 c. civ. che consente al proprietario che per primo costruisce di eseguire la costruzione sul confine.
Quanto alla dedotta sussistenza della servitù di veduta, affermava il Tribunale che il rapporto dello stato attuale dei luoghi (che rende possibile esercitare la veduta sul fondo attoreo per una fascia di m. 24 lungo il confine) con lo stato originario (che invece data l'esistenza di una rete metallica posta sul confine consentiva la visibilità da un fondo all'altro lungo tutto il confine), nonché l'esistenza della strada pubblica degradante verso il lago (che favoriva ulteriormente la possibilità di veduta , escludevano la creazione di una servitù di veduta, ravvisandosi piuttosto un aggravio della naturale situazione di comodo, normale e permanente inspicere dall'un fondo all'altro.
Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione il MA BR al quale resistono con controricorso i Del ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione.
1) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 905 c. civ., nonché l'omesso esame di elementi decisivi
- per avere il Tribunale, pur qualificando il muro come costruzione, in quanto inserito in una opera di terrazzamento, erroneamente ritenuto che tale costruzione non violi la disciplina delle distanze (e ciò in base al principio della prevenzione) nonostante non sia stata rispettata la distanza minima ex art. 905 c. civ. fra la faccia esteriore del muro, in cui si apre la veduta diretta (esercitata dalla nuova costruzione, sul fondo del ricorrente) ed il fondo stesso;
2) la violazione dei principi in materia di esistenza di servitù di veduta, la violazione dell'art. 900 in relazione all'art.905 c. civ. dell'art. 116 c.p.c., l'omesso esame di elementi decisivi, l'omessa insufficiente ed illogica motivazione - per avere la corte di merito, pur riconoscendo che per una fascia di m. 24 lungo il confine è possibile esercitare la veduta sul fondo del ricorrente, erroneamente negato che si trattasse di una servitù di veduta (affermando viceversa trattasi di un semplice aggravio di una naturale situazione di comodo), confondendo la normale visione che si ha, da un fondo all'altro, quando i due fondi, posti allo stesso livello, sono divisi da una rete metallica, con la veduta che si ha da un terrazzamento, creato alterando la situazione dei luoghi, munito di parapetto con possibilità, quindi, di inspicere e prospicere su fondo altrui, venendo così meno alle direttive, della Suprema Corte, che aveva disposto di verificare se la struttura dell'opera fosse atta o meno a stabilire l'esistenza di una veduta, disattendendo anche, immotivatamente le conclusioni della consulenza tecnica pur disposta in via anomala in sede di rinvio, che affermava esistere tale possibilità di veduta.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso,
costituendo, nella specie, antecedente logico-giuridico l'accertamento dell'esistenza o meno della servitù di veduta rispetto al problema della distanza della veduta dal fondo confinante, e ciò in quanto la veduta di cui si tratta è quella che sarebbe stata creata con l'opera di terrazzamento posta in essere dai Del ER, attraverso la costruzione del muro di contenimento del terrapieno realizzato e l'elevamento della quota del terreno di loro proprietà.
Difatti dall'accertata configurabilità di una servitù, deriverebbe la necessità di eliminare il terrapieno, e verrebbe meno così la stessa veduta e con essa il relativo problema della distanza.
Ciò posto, va rilevato che il giudice del rinvio non ha correttamente applicato il principio che, in tema di accertamento della esistenza della servitù di veduta, gli ha dettato questa corte con la sentenza del 15.11.18 6, ed in base alla quale si trattava di verificare se l'opera (il terrapieno con il muro di contenimento) considerata nelle sue caratteristiche oggettive e nella sua normale utilizzazione, determinava un permanente assoggettamento del fondo del vicino all'onere della veduta.
Il tribunale del rinvio, invece, pur affermando che lungo una striscia di m. 24 sul confine era ben visibile il fondo attoreo (implicitamente, quindi, ammettendo la possibilità, lungo quella striscia, di inspicere e prospicere sul fondo altrui), ha negato l'esistenza della servitù, ritenendo che, rispetto alla situazione anteriore (alla costruzione dell'opera) in cui era possibile vedere il fondo del resistente lungo tutto il confine (perché delimitato solo da una rete metallica), l'aggravio della veduta sul fondo confinante, operante limitatamente alla fascia interessata dal realizzato terrapieno, non costituisse una servitù, per essere detto aggravamento controbilanciato dal venir meno della veduta originaria lungo la rimanente parte del confine, in una situazione, perdippiù, di andamento degradante dei fondi che, comunque, favoriva la possibilità di veduta.
Nel fare tale ragionamento il Tribunale del rinvio è pervenuto a negare l'esistenza della servitù sulla base di considerazioni estranee al contenuto stesso del diritto di servitù la quale, comportando un peso posto su un fondo (il servente) per l'utilità di altro fondo (il dominante) (utilità che ai sensi dell'art. 1028 c. civ., può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante), non può essere accertata soppesando, per poi eliderli, l'aggravio subito da uno dei fondi divenuto servente, con il presupposto vantaggio arrecato allo stesso fondo, assumendo come rilevanti, contro il disposto dell'art. 1027 c. c. dati, (aggravio e vantaggio) riferiti ad un unico fondo (il servente), anziché rispettivamente al fondo servente ed a quello dominante). Al contrario in una situazione, come nella specie di fondi degradanti, dove la possibilità reciproca di vedere nel fondo altrui è favorita dalla conformazione dei luoghi, va accertato se l'opera costruita dall'uomo aggravi la posizione di uno dei fondi con l'assoggettamento di esso ad una servitù di veduta e attribuzione allo stesso tempo, della contrapposta utilità al fondo vicino per essere stata resa possibile da quest'ultimo una vista comoda, e stabile sul fondo divenuto servente;
là dove l'originaria situazione dei luoghi escludeva la configurabilità di siffatta servitù. In tal senso si è espressa con giurisprudenza costante questa corte (v. sentt. 2975/73; 4042/79; 3597/82...) La corte territoriale pertanto, senza specificare le concrete caratteristiche dell'opera denunziata, onde verificare la sussistenza degli elementi essenziali della servitù di veduta, quali l'inspicere ed il prospicere in alienum, non ha operato l'accertamento di cui si è detto ed al quale era stata demandata da questa corte. Il 2^ motivo di ricorso va, quindi, accolto con assorbimento del 1^ motivo, la cui rilevanza, come sopra specificato, presuppone l'avvenuto accertamento dell'inesistenza della servitù di veduta. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per spese ad altra sezione del Tribunale di Verona che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi su esposti.
P. Q. M.
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per spese, ad altra sezione del Tribunale di Verona. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999