Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8018
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Poiché il contenuto del diritto di servitù si concreta in un peso imposto su un fondo, quello servente, per l'utilità - che può consistere anche nella maggiore comodità o amenità - di altro fondo, quello dominante, l'insorgenza di una situazione di fatto idonea ad integrare il contenuto di una servitù non può essere accertata soppesando, per poi eliderli, l'aggravio subito dal fondo servente con il vantaggio arrecato allo stesso fondo dal verificarsi di detta situazione, e, quindi, assumendo come rilevanti, contro il disposto dell'art. 1027 cod. civ., l'aggravio ed il vantaggio riferiti al solo fondo servente, anziché rispettivamente al fondo servente ed a quello dominante. Ne consegue che, in una situazione di esistenza di due fondi degradanti, in cui la possibilità reciproca di vedere nel fondo altrui era favorita dalla conformazione dei luoghi e dall'esistenza di una recinzione metallica lungo il confine, erroneamente il giudice di merito esclude l'insorgenza di una situazione di fatto corrispondente al contenuto di una servitù di veduta, argomentando che la realizzazione su una parte del confine tra i due fondi, previa costruzione di un muro su tutto il confine, di un terrapieno idoneo a svolgere la funzione di terrazzamento, con assicurazione della facoltà di inspicere e prospicere sul fondo altrui, pur concretandosi in un aggravamento del precedente stato di quest'ultimo, era controbilanciata dal venir meno (a causa del muro) della veduta originaria su di esso lungo la rimanente parte del confine, dovendo, viceversa, la relativa indagine tendere ad accertare se il suddetto terrazzamento aggravi la posizione di quel fondo con il suo assoggettamento ad una servitù di veduta e l'attribuzione all'altro fondo della contrapposta utilità, consistente nell'essere divenuta possibile una vista comoda e stabile sul preteso fondo servente, nel mentre l'originaria situazione dei luoghi e la reciproca possibilità di vedere dall'uno all'altro fondo escludevano la configurabilità di una servitù (nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, vincolando il giudice del rinvio all'applicazione dell'enunciato principio di diritto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8018
    Data del deposito : 24 luglio 1999

    Testo completo