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Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14887 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ON LU, nata a [...] il [...], NT PU Desiré, nata a [...] il [...], NT PU IN, nato a [...] 1'11.11.1996, avverso il decreto della Corte di Appello di Milano del 4.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con decreto del 14.11.2019, aveva confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Monza, nell'ambito di un procedimento di prevenzione relativo a ON LD, aveva proceduto alla confisca della somma di euro 28.369,82, rinvenuta sul conto corrente bancario acceso, Penale Sent. Sez. 2 Num. 14887 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 10/01/2023 presso la Banca Veneto, ed intestato a ON LU (sorella del proposto), a NT PU SI ed a NT PU IN (figli della donna); 2. avverso il suindicato decreto aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dei terzi interessati, articolando un unico motivo con cui aveva dedotto la violazione dell'art. 24 del D. Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159 circa la provenienza lecita delle somme confiscate;
3. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 34266 del 22.9.2020, ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano che, in data 4.3.2022, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il decreto del Tribunale di Monza;
4. ricorrono nuovamente per cassazione i terzi interessati lamentando violazione di legge in relazione all'art. 24 del D. Lg.vo 159 del 2011 per mancanza dei presupposti applicativi della misura e mancanza di prova in merito alla riconducibilità dei beni al proposto;
nullità del decreto per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e motivazione apparente: ripercorsa la vicenda fattuale e processuale, rileva che la Corte di appello ha finito per confermare il decreto del Tribunale con motivazione solo apparente;
rileva, quindi, l'errore in cui è incorsa nel ritenere che nel caso di specie i terzi interessati si fossero limitati a labiali deduzioni avendo invece fornito prova documentale della provenienza del denaro attinto dalla misura patrimoniale;
richiama il tenore del provvedimento impugnato segnalando come l'unica presunzione spendibile fosse quella di cui all'art. 26 del D. Lg.vo 159 del 2011 i cui presupposti fattuali non sono presenti nel caso in esame poiché il bene immobile oggetto della vendita, ed il cui ricavato era stato versato sul conto, era stato acquistato dal de cuius nel 1990 ed era stato ereditato dalla moglie e dai figli a séguito del decesso avvenuto nel 2004 laddove la "pericolosità sociale" del proposto è stata delimitata a partire dal 2013; ribadisce che il saldo del conto corrente è frutto del mutuo bancario e di importi tracciabili;
aggiunge che il decreto impugnato non aveva dichiarato la nullità di alcun atto traslativo non essendovi stato alcun passaggio da ON LD ai terzi interessati;
sottolinea come la sentenza di annullamento avesse dato mandato di verificare la effettiva disponibilità del conto corrente in capo al proposto e che la Corte di appello ha finito con l'affermare sulla scorta di una motivazione sostanzialmente apparente fondata su un disegno che sarebbe partito decenni prima e culminato con l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2015 con il ricorso ad un mutuo bancario;
assenza di motivazione in merito alla attendibilità dell'amministratore giudiziario: richiama il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta mancata 2 contestazione dei fatti materiali indicati nella relazione dell'amministratore giudiziario e segnala come, tuttavia, nella relazione non era stato specificato nulla circa il potere di fatto che sarebbe stato esercitato dal proposto sul bene e sul conto corrente;
vizio di motivazione sulla lecita/illecita provenienza dei beni dei quali i ricorrenti risultano proprietari: segnala come la Corte di appello non abbia proceduto ad alcuna indagine in fatto sugli elementi forniti dalla difesa essendosi limitata ad una rigida lettura dell'art. 26 del codice antimafia concludendo per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellanti;
aggiunge che il riferimento alla mancanza di un sequestro propedeutico alla confisca era collegato alla affermazione dell'amministratore giudiziario secondo cui il conto sarebbe stato svuotato;
sottolinea ancora come la ipotizzata fittizia intestazione non sia mai stata circostanziata o cronologicamente collocata;
né, conclude, vi è prova di movimentazioni del conto da parte di ON LD;
6. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato ha motivato sui temi devoluti al giudice del rinvio con la sentenza rescindente e, in particolare, sulla riconducibilità del conto corrente al proposto, sulla natura fittizia della intestazione, sulla provenienza delle somme versate sul conto, sulla loro derivazione dalla vendita dell'immobile, sulla ricostruzione delle operazioni eseguite sul conto, sulla inesistenza di un sequestro e sulla attendibilità delle affermazioni dell'amministratore giudiziario;
sottolinea come la Corte di appello abbia correttamente evocato la presunzione di cui all'art. 26 cel D. Lg.vo 159 del 2011; osserva che i giudici milanesi hanno richiamato una serie di elementi fattuali concludenti per la disponibilità diretta del conto corrente da parte al proposto e, in particolare, il rapporto di parentela con entrambe le pa del contratto di compravendita, la delega ad operarvi, conferitagli nella stessa data della transazione immobiliare, il bene stesso compravenduto, consistente nella abitazione del proposto e ceduto alla figlia di costui NA, già intestataria fittizia di due attività imprenditoriali riferibili al padre, l'utilizzo della provvista ricavata dalla vendita dell'immobile e riferita ad un prestito mai documentato;
rileva, ancora, la manifesta infondatezza dei rilievi concernenti la ritenuta inattendibilità dell'amministratore giudiziario su cui la Corte di appello ha motivato in termini incensurabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 1.1 La Corte di appello di Milano, con provvedimento del 14.11.2019, aveva confermato il decreto del Tribunale di Monza con cui, nell'ambito di un procedimento di prevenzione relativo a ON LD, era stata ordinata la confisca della somma di euro 28.369,82, quale saldo attivo del conto corrente bancario acceso, presso la Banca Veneto, ed intestato a ON LU (sorella del proposto), NT PU SI e GN PU IN (figli della donna) ma ritenuto direttamente riferibile al proposto. 1.2 II decreto della Corte di appello era stato impugnato con ricorso per cassazione dai predetti terzi interessati che, con un unico motivo, avevano denunziato la violazione dell'art. 24 del d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 poiché, secondo la difesa, le somme confiscate sarebbero state di provenienza lecita in quanto derivanti dalla vendita, perfezionata in data 29.7.2015, di un immobile ereditato da ON NA e dai figli di costei ed il cui prezzo sarebbe stato corrisposto mediante la acquisizione di un mutuo bancario e riversato sul conto corrente in esame. La difesa aveva fatto presente che, seppure sul conto in questione fosse stata rilasciata una delega ad operare in favore di LD ON, conferita contestualmente alla stipula del rogito, è pur vero che il proposto non se ne era mai avvalso e non aveva mai compiuto nessuna operazione bancaria, con la conseguente illegittimità della misura che era stata disposta sull'esclusivo presupposto della esistenza della procura in questione, ritenuta rivelatrice della disponibilità del conto da parte del ON. Per altro verso, sempre secondo quanto rappresentato dalla difesa nel primo ricorso, e diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il conto corrente non sarebbe mai stato attinto da un sequestro penale, non vi sarebbe stata prova alcuna della provenienza illecita del denaro - la cui provenienza sarebbe stata invece perfettamente tracciabile - né, come detto, sarebbe stato dimostrato che quel conto corrente era utilizzato da ON LD per finanziare la propria attività. 1.3 Con sentenza n. 34266 del 22.9.2020, la VI Sezione di questa Corte di Cassazione aveva accolto i ricorsi ed annullato il decreto impugnato. Dopo aver ricordato i limiti di ricorribilità, in cassazione, contro i provvedimenti adottati in sede di prevenzione, aveva spiegato che "... nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello proposto dagli odiern: ricorrenti emerge chiaramente come alla Corte fossero stati espressamente devoluti una serie di temi costitutivi ai fini della disposta confisca, quali: a) la riconducibilità di quel 4 conto corrente bancario al proposto;
b) la natura fittizia della intestazione;
c) la provenienza lecita e tracciabile delle somme versate su quel conto;
e) la loro derivazione dalla vendita dell'immobile di cui si è detto;
f) la ricostruzione delle operazioni che nel tempo su quel conto erano intervenute al fine di verificare se davvero ON LD avesse operato;
g) la inesistenza di un sequestro penale su quelle somme;
h) la attendibilità delle affermazioni dell'amministratore giudiziario". Aveva aggiunto che "... a fronte di tali specifiche e molteplici deduzioni, la Corte di appello, in pochissime righe, ha affermato che dalla relazione del 13.2.2018 dell'amministratore giudiziario emerge che su quel conto fu emessa una delega 'in favore di ON LU il 25.1.2016, cioè in seguito all'applicazione del sequestro preventivo, e che tale conto era nella disponibilità di ON LD, il quale aveva la delega ad operare sullo stesso, sicché le doglianze appaiono anche in questo caso infondate' (così testualmente il decreto impugnato)". La sentenza rescindente aveva perciò ritenuto che si fosse in presenza di un decreto "... caratterizzato da un'anemia motivazionale assoluta, non avendo la Corte di appello di Milano chiarito alcunché su questioni non adeguatamente affrontate nemmeno dal Tribunale (pag. 96 e ss.) e rimaste totalmente non esaminate;
questioni che attengono ad elementi costitutivi della fattispecie che legittima l'applicazione della misura patrimoniale" e, perciò, di una "... una oggettiva mancanza di argomentazione su punti essenziali, non potendo la confisca disporsi per effetto della sola delega rilasciata in favore del proposto" (cfr., dalla motivazione della sentenza di annullamento). 2. Ritiene il collegio che il provvedimento adottato dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, e qui impugnato, abbia affrontato le doglianze articolate dalla difesa in maniera completa ed esaustiva, fornendo una risposta puntuale in fatto e corretta in diritto. 2.1 In particolare, i giudici milanesi (cfr., pag. 5 del decreto impugnato) hanno in primo luogo e brevemente ripercorso il giudizio di pericolosità del proposto (questione su cui, come è noto, il terzo interessato non è legittimato ad interloquire potendo rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, rimanendo del tutto estraneo rispetto alle questioni giuridiche relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui ha interesse a far valere: cfr., Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sez. 6 - , n. 7469 del 04/06/2019, Hudorovic, 5 Rv. 278454 - 03; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, soc. Coop. Rv. 277225 - 04). Hanno quindi ricostruito la rete parentale del ON, a partire dalla sorella AR, per giungere alle figlie figlie NA e LI;
la prima, moglie di QU Disanti, e titolare della Pizzeria DA ALDO 2 di Barlassina;
la seconda, socia accomandante (laddove l'accomandatario è il marito DE FO) della società titolare del bar Moquito, sempre in Barlassina. La Corte di appello ha precisato che il decreto del Tribunale aveva ritenuto le ditte Pizzeria DA ALDO di NT LU e Pizzeria DA ALDO 2 di NT LU, nella sostanziale disponibilità del proposto sulla scorta di una serie di elementi fattuali che ne attestavano la diretta gestione da parte del medesimo ON (cfr., ivi, pag. 6). Analogamente, ha spiegato la Corte, riconducibile al proposto erano state ritenute la Pizzeria DA ALDO 4, intestata alla società Sico srl di cui era titolare, per il 51%, NA ON, ma anche la Pizzeria DA ALDO 3, intestata a QU Distanti, marito della predetta NA ON ed il bar Moquito, intestato, come già accennato, alla NT SAS di FOTI DAVIDE, di cui la figlia LI è socia accomandante e socio accomandatario il di lei marito, DE FO (cfr., ivi, pagg. 6-7). Tanto premesso, ha dunque chiarito che, anche per quanto concerne il conto corrente bancario in esame, la sostanziale titolarità e disponibilità dovessero ritenersi riferibili al proposto: ha spiegato che il conto era stato aperto in concomitanza con la vendita dell'immobile di residenza di costui, perfezionata dalla stessa ON LU e dai figli, odierni ricorrenti, in favore di NA ON, figlia di LD ON al quale, nella stessa occasione, era stata rilasciata una procura ad operarvi;
dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, inoltre, che sul conto corrente erano stato inizialmente appostati non meno di 125.000 euro di cui 100.000 erano quelli erogati con mutuo fondiario e 25.000 erano stati versati in favore dei venditori, in contanti. Se non ché, ha spiegato ancora la Corte di appello, 25.000 euro sarebbero stati subito dopo trasferiti a ON NA, quale titolare dell'impresa Pizzeria DA ALDO, a titolo di "restituzione di prestito infruttifero" e, la gran parte del resto delle somme ivi appostate, nei 14 mesi successivi al sequestro che aveva attinto i beni del proposto, sarebbero state oggetto di prelievi in contanti e di bonifici emessi in favore di soggetti comunque riconducibili ad LD ON (ovvero DE FO, marito della figlia LI, TI IN, nipote del proposto), e solo in piccola parte (nell'ordine di 5.000 euro) di bonifici in favore dei due NT 6 PU, residuando, al momento del sequestro, la somma di euro 28.369,82, oggetto della contestuale confisca. Fatte queste premesse in fatto (su cui, va pur detto, il ricorso è silente), la Corte di appello è passata, quindi, ad esaminare i punti devoluti con la sentenza rescindente. 2.2 Partendo dai profili relativi alla riconducibilità di quel conto corrente bancario al proposto ed alla fittizietà della sua intestazione agli odierni ricorrenti, ha richiamato il tenore dell'art. 26, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011 secondo cui "... fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado ...". La Corte ha precisato che, nel caso di specie, la proposta formulata nei confronti del ON era stata depositata il 20.11.2015, ovvero in data più che prossima al 29.7.2015, giorno in cui venne perfezionata la operazione di compravendita e, come detto, conferita la contestuale procura allo stesso LD ON ad operare sul conto corrente su cui erano confluite le somme dovute per la cessione dell'immobile. Ritiene il collegio opportuno, a tal proposito, puntualizzare e ribadire che l'art. 26, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011, in continuità con il regime normativo previgente (cfr., art.
2-ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965), stabilisce una vera e propria presunzione relativa di fittizietà della intestazione di beni o valori che sia intervenuta, in un determinato arco di tempo, in favore di quelle particolari categorie di soggetti. A conforto della effettiva valenza della presunzione è peraltro sufficiente richiamare le considerazioni svolte dalle SS.UU. "De Angelis" del 22.12.2016: in quella occasione fu chiarito che "... previsione è disgiunta rispetto a quella delineata nel comma 1, nel senso che alla portata generale di quest'ultima, valida per tutti i casi di interposizione fittizia, segue l'articolazione di un duplice meccanismo di presunzioni iuris tantum, operanti in relazione ad evenienze specificamente individuate dal legislatore sulla base di predeterminati limiti di ordine soggettivo e temporale, ovvero modulati sulla considerazione della peculiare tipologia dell'atto (intestazione gratuita o fiduciaria)"; fu precisato che "... sulla base di tali presunzioni, si introduce un'inversione dell'onere della prova a carico del terzo, intestatario formale, che deve dimostrare il carattere reale, non fittizio, dell'atto di disposizione, deducendo la fonte dei mezzi di pagamento o della 7 capacità reddituale idonea a giustificare l'acquisto con risorse proprie e commisurate al valore del bene" sicché "... se la prova è fornita, la confisca non può essere pronunciata perché il bene deve reputarsi appartenere effettivamente al terzo (anche se il proposto può subire, comunque, la confisca per equivalente); se la prova non è fornita, il giudice ordina la confisca, perché il bene si presume del proposto, e dichiara la nullità dell'atto di trasferimento". In definitiva, sempre secondo la pronuncia sopra richiamata, "... l'art. 26, comma 2, lett. a) ... introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta"; conclusivamente "... il meccanismo presuntivo - che nel caso degli atti a titolo oneroso si estende ai parenti sino al sesto grado ed agli affini sino al quarto, mentre per gli atti a titolo gratuito o fiduciario si applica nei confronti di tutti, anche dei terzi estranei - operi in deroga alla disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. cit., ove in linea generale si prevede che incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, la sussistenza della disponibilità dei beni in capo al proposto" (cfr., Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis, Rv. 270081 - 01). Altrettanto corretta, infine, è l'affermazione della Corte di appello secondo cui, ai fini della confisca, non è necessaria la prova della derivazione del bene da attività illecite essendo sufficiente, a fondare la adozione del provvedimento, l'esito del giudizio di sproporzione (cfr., pag. 9 del decreto). 2.3 Il provvedimento in esame, inoltre, ha vagliato, e correttamente risolto, gli ulteriori profili su cui era intervenuto l'annullamento con rinvio e, in particolare: c) la provenienza lecita e tracciabile delle somme versate su quel conto;
e) la loro derivazione dalla vendita dell'immobile. La Corte di appello ha in primo luogo segnalato la irrilevanza della provenienza ereditaria dell'immobile (cfr., ivi, pag. 9) come, anche, della provenienza della somma corrisposta per la compravendita dalla stipulazione di un mutuo attraverso il quale l'acquirente avrebbe ottenuto la disponibilità di 100.000 dei 125.000 euro appostati sul conto, trattandosi di un elemento irrilevante ai fini 8 della dimostrazione della disponibilità, in capo al proposto, del conto corrente su cui detta somma era stata versata. A prescindere dal rilievo secondo cui il bene compravenduto era, in realtà, la abitazione del proposto, i giudici di merito hanno correttamente argomentato nel senso che la intestazione fittizia non aveva ad oggetto l'immobile ma, per l'appunto, il conto corrente la cui diretta disponibilità in capo al ON era dimostrata dal fatto, su cui la difesa non ha interloquito, secondo cui parte (nella misura dei 25.000 che vi erano stati versati in contanti) dell'importo che vi era confluito (e che rappresentava il prezzo dell'immobile acquistato dalla figlia del proposto), era stato in realtà subito dopo "dirottato" (sulla scorta di causali - quale il "prestito infruttifero" - del tutto sfornite di prova) sulle attività riferibili allo stesso ON, in favore di soggetti (DE FO o TT EL UP, figlia della coniuge del proposto, TI SA, nipote) a lui riconducibili ovvero, in qualche caso, già intestatari fittizi di attività commerciali da lui direttamente gestite. 2.4 Corretta, in diritto, è inoltre la affermazione secondo cui era certamente possibile procedere alla confisca anche in mancanza di un previo sequestro del conto;
le SS.UU. di questa Corte, infatti, hanno già da tempo avuto modo di chiarire che la richiesta di confisca di cui all'art. 24 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 159, può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con un unico atto (cfr., Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjaom Rv. 269589 01). 2.5 Quanto, poi, alle censure relative alla attendibilità delle affermazioni dell'amministratore giudiziario, la Corte di appello ha spiegato che gli appellanti non avevano in realtà censurato la materialità dei fatti storici ricostruiti nella relazione e da cui, con procedimento induttivo del tutto lineare, è stato possibile attribuire al proposto la reale disponibilità del conto corrente oggetto del provvedimento di confisca. A tal proposito, infatti, e come pure si è già accennato, la Corte ha puntualmente e rigorosamente riepilogato gli elementi che consentivano di pervenire a siffatta conclusione: oltre al dato, più o meno formale, del conferimento di una delega ad operare sul conto di cui, invero, non è mai stata spiegata la ragione, la Corte di appello ha ribadito come il conto fosse stato acceso proprio in coincidenza con l'operazione di acquisto dell'immobile, ove il proposto risiedeva da sempre (e, sino al 2010, anche insieme alla sorella LU), acquistato parte della figlia, già soggetto "interposto" nella titolarità di altre attività commerciali pacificamente riferibili al ON;
come già accennato, la Corte di 9 appello ha sottolineato che la stessa venditrice, sorella del proposto, nei giorni immediatamente successivi alla vendita, aveva trasferito una parte dell'importo versato sul conto alla Pizzeria ALDO di ON NA, a titolo di restituzione di un prestito mai dimostrato, per poi cessare di operarvi in quanto i successivi prelievi in contanti ed la emissione di bonifici erano stati appannaggio di AR ON, l'altra sorella del proposto, cui era stata conferita una procura ad operare sul conto in data successiva ai sequestri che avevano interessato gli altri beni ed attività del fratello. I giudici di merito hanno dato conto del fatto che anche i 25.000 euro versati a saldo del prezzo provenivano dal conto della Pizzeria DA ALDO, e che il proposto aveva ammesso che le rate del mutuo venivano pagate in denaro contante proveniente dagli incassi del bar Moquito e delle pizzerie i cui proventi non venivano dichiarati al fisco. In definitiva, la ricostruzione della vicenda come desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato consente di ritenere adempiuto quell'onere motivazionale la cui radicale assenza aveva portato all'annullamento con rinvio del precedente decreto: le circostanze evidenziate hanno infatti consentito argomentare in termini tutt'altro che apparenti sulla sostanziale riferibilità del conto corrente al proposto: l'immobile, già intestato al cognato di LD ON, era quello in cui il proposto era residente e che era pervenuto nella titolarità della sorella e dei nipoti a séguito del decesso del marito della prima, avvenuto nel 2004; nel 2015 l'immobile sarebbe stato acquistato dalla figlia del proposto per 125.000 Euro versati sul conto corrente di cui si discute: di questa somma, 100.000 euro erano stati ottenuti con un mutuo e 25.000 euro erano stati versati con un assegno della Pizzeria DA ALDO;
i 25.000 Euro, subito dopo la conclusione della compravendita, erano stati immediatamente retrocessi da LU ON alla "acquirente", quale presunta restituzione di un altrettanto presunto prestito;
quanto agli altri 100.000 euro, ottenuti con il mutuo contratto da NA ON, erano stati gradualmente detratti dal conto e riversati a soggetti riconducibili al proposto mentre soltanto la minima somma di 5.000 era stata prelevata in favore degli originari venditori;
non da ultimo, era emerso, per averlo riferito lo stesso LD ON, che le rate del mutuo risultano state pagate con i proventi delle attività commerciali a lui riconducibili. 3. In definitiva, quindi, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia congruamente adempiuto al mandato conferitole con la sentenza di annullamento e, in particolare, abbia argomentato in maniera del tutto adeguata rispetto ai punti evidenziati nella decisione rescindente. 10 Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con decreto del 14.11.2019, aveva confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Monza, nell'ambito di un procedimento di prevenzione relativo a ON LD, aveva proceduto alla confisca della somma di euro 28.369,82, rinvenuta sul conto corrente bancario acceso, Penale Sent. Sez. 2 Num. 14887 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 10/01/2023 presso la Banca Veneto, ed intestato a ON LU (sorella del proposto), a NT PU SI ed a NT PU IN (figli della donna); 2. avverso il suindicato decreto aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dei terzi interessati, articolando un unico motivo con cui aveva dedotto la violazione dell'art. 24 del D. Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159 circa la provenienza lecita delle somme confiscate;
3. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 34266 del 22.9.2020, ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano che, in data 4.3.2022, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il decreto del Tribunale di Monza;
4. ricorrono nuovamente per cassazione i terzi interessati lamentando violazione di legge in relazione all'art. 24 del D. Lg.vo 159 del 2011 per mancanza dei presupposti applicativi della misura e mancanza di prova in merito alla riconducibilità dei beni al proposto;
nullità del decreto per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e motivazione apparente: ripercorsa la vicenda fattuale e processuale, rileva che la Corte di appello ha finito per confermare il decreto del Tribunale con motivazione solo apparente;
rileva, quindi, l'errore in cui è incorsa nel ritenere che nel caso di specie i terzi interessati si fossero limitati a labiali deduzioni avendo invece fornito prova documentale della provenienza del denaro attinto dalla misura patrimoniale;
richiama il tenore del provvedimento impugnato segnalando come l'unica presunzione spendibile fosse quella di cui all'art. 26 del D. Lg.vo 159 del 2011 i cui presupposti fattuali non sono presenti nel caso in esame poiché il bene immobile oggetto della vendita, ed il cui ricavato era stato versato sul conto, era stato acquistato dal de cuius nel 1990 ed era stato ereditato dalla moglie e dai figli a séguito del decesso avvenuto nel 2004 laddove la "pericolosità sociale" del proposto è stata delimitata a partire dal 2013; ribadisce che il saldo del conto corrente è frutto del mutuo bancario e di importi tracciabili;
aggiunge che il decreto impugnato non aveva dichiarato la nullità di alcun atto traslativo non essendovi stato alcun passaggio da ON LD ai terzi interessati;
sottolinea come la sentenza di annullamento avesse dato mandato di verificare la effettiva disponibilità del conto corrente in capo al proposto e che la Corte di appello ha finito con l'affermare sulla scorta di una motivazione sostanzialmente apparente fondata su un disegno che sarebbe partito decenni prima e culminato con l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2015 con il ricorso ad un mutuo bancario;
assenza di motivazione in merito alla attendibilità dell'amministratore giudiziario: richiama il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta mancata 2 contestazione dei fatti materiali indicati nella relazione dell'amministratore giudiziario e segnala come, tuttavia, nella relazione non era stato specificato nulla circa il potere di fatto che sarebbe stato esercitato dal proposto sul bene e sul conto corrente;
vizio di motivazione sulla lecita/illecita provenienza dei beni dei quali i ricorrenti risultano proprietari: segnala come la Corte di appello non abbia proceduto ad alcuna indagine in fatto sugli elementi forniti dalla difesa essendosi limitata ad una rigida lettura dell'art. 26 del codice antimafia concludendo per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellanti;
aggiunge che il riferimento alla mancanza di un sequestro propedeutico alla confisca era collegato alla affermazione dell'amministratore giudiziario secondo cui il conto sarebbe stato svuotato;
sottolinea ancora come la ipotizzata fittizia intestazione non sia mai stata circostanziata o cronologicamente collocata;
né, conclude, vi è prova di movimentazioni del conto da parte di ON LD;
6. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato ha motivato sui temi devoluti al giudice del rinvio con la sentenza rescindente e, in particolare, sulla riconducibilità del conto corrente al proposto, sulla natura fittizia della intestazione, sulla provenienza delle somme versate sul conto, sulla loro derivazione dalla vendita dell'immobile, sulla ricostruzione delle operazioni eseguite sul conto, sulla inesistenza di un sequestro e sulla attendibilità delle affermazioni dell'amministratore giudiziario;
sottolinea come la Corte di appello abbia correttamente evocato la presunzione di cui all'art. 26 cel D. Lg.vo 159 del 2011; osserva che i giudici milanesi hanno richiamato una serie di elementi fattuali concludenti per la disponibilità diretta del conto corrente da parte al proposto e, in particolare, il rapporto di parentela con entrambe le pa del contratto di compravendita, la delega ad operarvi, conferitagli nella stessa data della transazione immobiliare, il bene stesso compravenduto, consistente nella abitazione del proposto e ceduto alla figlia di costui NA, già intestataria fittizia di due attività imprenditoriali riferibili al padre, l'utilizzo della provvista ricavata dalla vendita dell'immobile e riferita ad un prestito mai documentato;
rileva, ancora, la manifesta infondatezza dei rilievi concernenti la ritenuta inattendibilità dell'amministratore giudiziario su cui la Corte di appello ha motivato in termini incensurabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 1.1 La Corte di appello di Milano, con provvedimento del 14.11.2019, aveva confermato il decreto del Tribunale di Monza con cui, nell'ambito di un procedimento di prevenzione relativo a ON LD, era stata ordinata la confisca della somma di euro 28.369,82, quale saldo attivo del conto corrente bancario acceso, presso la Banca Veneto, ed intestato a ON LU (sorella del proposto), NT PU SI e GN PU IN (figli della donna) ma ritenuto direttamente riferibile al proposto. 1.2 II decreto della Corte di appello era stato impugnato con ricorso per cassazione dai predetti terzi interessati che, con un unico motivo, avevano denunziato la violazione dell'art. 24 del d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 poiché, secondo la difesa, le somme confiscate sarebbero state di provenienza lecita in quanto derivanti dalla vendita, perfezionata in data 29.7.2015, di un immobile ereditato da ON NA e dai figli di costei ed il cui prezzo sarebbe stato corrisposto mediante la acquisizione di un mutuo bancario e riversato sul conto corrente in esame. La difesa aveva fatto presente che, seppure sul conto in questione fosse stata rilasciata una delega ad operare in favore di LD ON, conferita contestualmente alla stipula del rogito, è pur vero che il proposto non se ne era mai avvalso e non aveva mai compiuto nessuna operazione bancaria, con la conseguente illegittimità della misura che era stata disposta sull'esclusivo presupposto della esistenza della procura in questione, ritenuta rivelatrice della disponibilità del conto da parte del ON. Per altro verso, sempre secondo quanto rappresentato dalla difesa nel primo ricorso, e diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il conto corrente non sarebbe mai stato attinto da un sequestro penale, non vi sarebbe stata prova alcuna della provenienza illecita del denaro - la cui provenienza sarebbe stata invece perfettamente tracciabile - né, come detto, sarebbe stato dimostrato che quel conto corrente era utilizzato da ON LD per finanziare la propria attività. 1.3 Con sentenza n. 34266 del 22.9.2020, la VI Sezione di questa Corte di Cassazione aveva accolto i ricorsi ed annullato il decreto impugnato. Dopo aver ricordato i limiti di ricorribilità, in cassazione, contro i provvedimenti adottati in sede di prevenzione, aveva spiegato che "... nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello proposto dagli odiern: ricorrenti emerge chiaramente come alla Corte fossero stati espressamente devoluti una serie di temi costitutivi ai fini della disposta confisca, quali: a) la riconducibilità di quel 4 conto corrente bancario al proposto;
b) la natura fittizia della intestazione;
c) la provenienza lecita e tracciabile delle somme versate su quel conto;
e) la loro derivazione dalla vendita dell'immobile di cui si è detto;
f) la ricostruzione delle operazioni che nel tempo su quel conto erano intervenute al fine di verificare se davvero ON LD avesse operato;
g) la inesistenza di un sequestro penale su quelle somme;
h) la attendibilità delle affermazioni dell'amministratore giudiziario". Aveva aggiunto che "... a fronte di tali specifiche e molteplici deduzioni, la Corte di appello, in pochissime righe, ha affermato che dalla relazione del 13.2.2018 dell'amministratore giudiziario emerge che su quel conto fu emessa una delega 'in favore di ON LU il 25.1.2016, cioè in seguito all'applicazione del sequestro preventivo, e che tale conto era nella disponibilità di ON LD, il quale aveva la delega ad operare sullo stesso, sicché le doglianze appaiono anche in questo caso infondate' (così testualmente il decreto impugnato)". La sentenza rescindente aveva perciò ritenuto che si fosse in presenza di un decreto "... caratterizzato da un'anemia motivazionale assoluta, non avendo la Corte di appello di Milano chiarito alcunché su questioni non adeguatamente affrontate nemmeno dal Tribunale (pag. 96 e ss.) e rimaste totalmente non esaminate;
questioni che attengono ad elementi costitutivi della fattispecie che legittima l'applicazione della misura patrimoniale" e, perciò, di una "... una oggettiva mancanza di argomentazione su punti essenziali, non potendo la confisca disporsi per effetto della sola delega rilasciata in favore del proposto" (cfr., dalla motivazione della sentenza di annullamento). 2. Ritiene il collegio che il provvedimento adottato dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, e qui impugnato, abbia affrontato le doglianze articolate dalla difesa in maniera completa ed esaustiva, fornendo una risposta puntuale in fatto e corretta in diritto. 2.1 In particolare, i giudici milanesi (cfr., pag. 5 del decreto impugnato) hanno in primo luogo e brevemente ripercorso il giudizio di pericolosità del proposto (questione su cui, come è noto, il terzo interessato non è legittimato ad interloquire potendo rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, rimanendo del tutto estraneo rispetto alle questioni giuridiche relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui ha interesse a far valere: cfr., Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sez. 6 - , n. 7469 del 04/06/2019, Hudorovic, 5 Rv. 278454 - 03; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, soc. Coop. Rv. 277225 - 04). Hanno quindi ricostruito la rete parentale del ON, a partire dalla sorella AR, per giungere alle figlie figlie NA e LI;
la prima, moglie di QU Disanti, e titolare della Pizzeria DA ALDO 2 di Barlassina;
la seconda, socia accomandante (laddove l'accomandatario è il marito DE FO) della società titolare del bar Moquito, sempre in Barlassina. La Corte di appello ha precisato che il decreto del Tribunale aveva ritenuto le ditte Pizzeria DA ALDO di NT LU e Pizzeria DA ALDO 2 di NT LU, nella sostanziale disponibilità del proposto sulla scorta di una serie di elementi fattuali che ne attestavano la diretta gestione da parte del medesimo ON (cfr., ivi, pag. 6). Analogamente, ha spiegato la Corte, riconducibile al proposto erano state ritenute la Pizzeria DA ALDO 4, intestata alla società Sico srl di cui era titolare, per il 51%, NA ON, ma anche la Pizzeria DA ALDO 3, intestata a QU Distanti, marito della predetta NA ON ed il bar Moquito, intestato, come già accennato, alla NT SAS di FOTI DAVIDE, di cui la figlia LI è socia accomandante e socio accomandatario il di lei marito, DE FO (cfr., ivi, pagg. 6-7). Tanto premesso, ha dunque chiarito che, anche per quanto concerne il conto corrente bancario in esame, la sostanziale titolarità e disponibilità dovessero ritenersi riferibili al proposto: ha spiegato che il conto era stato aperto in concomitanza con la vendita dell'immobile di residenza di costui, perfezionata dalla stessa ON LU e dai figli, odierni ricorrenti, in favore di NA ON, figlia di LD ON al quale, nella stessa occasione, era stata rilasciata una procura ad operarvi;
dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, inoltre, che sul conto corrente erano stato inizialmente appostati non meno di 125.000 euro di cui 100.000 erano quelli erogati con mutuo fondiario e 25.000 erano stati versati in favore dei venditori, in contanti. Se non ché, ha spiegato ancora la Corte di appello, 25.000 euro sarebbero stati subito dopo trasferiti a ON NA, quale titolare dell'impresa Pizzeria DA ALDO, a titolo di "restituzione di prestito infruttifero" e, la gran parte del resto delle somme ivi appostate, nei 14 mesi successivi al sequestro che aveva attinto i beni del proposto, sarebbero state oggetto di prelievi in contanti e di bonifici emessi in favore di soggetti comunque riconducibili ad LD ON (ovvero DE FO, marito della figlia LI, TI IN, nipote del proposto), e solo in piccola parte (nell'ordine di 5.000 euro) di bonifici in favore dei due NT 6 PU, residuando, al momento del sequestro, la somma di euro 28.369,82, oggetto della contestuale confisca. Fatte queste premesse in fatto (su cui, va pur detto, il ricorso è silente), la Corte di appello è passata, quindi, ad esaminare i punti devoluti con la sentenza rescindente. 2.2 Partendo dai profili relativi alla riconducibilità di quel conto corrente bancario al proposto ed alla fittizietà della sua intestazione agli odierni ricorrenti, ha richiamato il tenore dell'art. 26, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011 secondo cui "... fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado ...". La Corte ha precisato che, nel caso di specie, la proposta formulata nei confronti del ON era stata depositata il 20.11.2015, ovvero in data più che prossima al 29.7.2015, giorno in cui venne perfezionata la operazione di compravendita e, come detto, conferita la contestuale procura allo stesso LD ON ad operare sul conto corrente su cui erano confluite le somme dovute per la cessione dell'immobile. Ritiene il collegio opportuno, a tal proposito, puntualizzare e ribadire che l'art. 26, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011, in continuità con il regime normativo previgente (cfr., art.
2-ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965), stabilisce una vera e propria presunzione relativa di fittizietà della intestazione di beni o valori che sia intervenuta, in un determinato arco di tempo, in favore di quelle particolari categorie di soggetti. A conforto della effettiva valenza della presunzione è peraltro sufficiente richiamare le considerazioni svolte dalle SS.UU. "De Angelis" del 22.12.2016: in quella occasione fu chiarito che "... previsione è disgiunta rispetto a quella delineata nel comma 1, nel senso che alla portata generale di quest'ultima, valida per tutti i casi di interposizione fittizia, segue l'articolazione di un duplice meccanismo di presunzioni iuris tantum, operanti in relazione ad evenienze specificamente individuate dal legislatore sulla base di predeterminati limiti di ordine soggettivo e temporale, ovvero modulati sulla considerazione della peculiare tipologia dell'atto (intestazione gratuita o fiduciaria)"; fu precisato che "... sulla base di tali presunzioni, si introduce un'inversione dell'onere della prova a carico del terzo, intestatario formale, che deve dimostrare il carattere reale, non fittizio, dell'atto di disposizione, deducendo la fonte dei mezzi di pagamento o della 7 capacità reddituale idonea a giustificare l'acquisto con risorse proprie e commisurate al valore del bene" sicché "... se la prova è fornita, la confisca non può essere pronunciata perché il bene deve reputarsi appartenere effettivamente al terzo (anche se il proposto può subire, comunque, la confisca per equivalente); se la prova non è fornita, il giudice ordina la confisca, perché il bene si presume del proposto, e dichiara la nullità dell'atto di trasferimento". In definitiva, sempre secondo la pronuncia sopra richiamata, "... l'art. 26, comma 2, lett. a) ... introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta"; conclusivamente "... il meccanismo presuntivo - che nel caso degli atti a titolo oneroso si estende ai parenti sino al sesto grado ed agli affini sino al quarto, mentre per gli atti a titolo gratuito o fiduciario si applica nei confronti di tutti, anche dei terzi estranei - operi in deroga alla disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. cit., ove in linea generale si prevede che incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, la sussistenza della disponibilità dei beni in capo al proposto" (cfr., Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis, Rv. 270081 - 01). Altrettanto corretta, infine, è l'affermazione della Corte di appello secondo cui, ai fini della confisca, non è necessaria la prova della derivazione del bene da attività illecite essendo sufficiente, a fondare la adozione del provvedimento, l'esito del giudizio di sproporzione (cfr., pag. 9 del decreto). 2.3 Il provvedimento in esame, inoltre, ha vagliato, e correttamente risolto, gli ulteriori profili su cui era intervenuto l'annullamento con rinvio e, in particolare: c) la provenienza lecita e tracciabile delle somme versate su quel conto;
e) la loro derivazione dalla vendita dell'immobile. La Corte di appello ha in primo luogo segnalato la irrilevanza della provenienza ereditaria dell'immobile (cfr., ivi, pag. 9) come, anche, della provenienza della somma corrisposta per la compravendita dalla stipulazione di un mutuo attraverso il quale l'acquirente avrebbe ottenuto la disponibilità di 100.000 dei 125.000 euro appostati sul conto, trattandosi di un elemento irrilevante ai fini 8 della dimostrazione della disponibilità, in capo al proposto, del conto corrente su cui detta somma era stata versata. A prescindere dal rilievo secondo cui il bene compravenduto era, in realtà, la abitazione del proposto, i giudici di merito hanno correttamente argomentato nel senso che la intestazione fittizia non aveva ad oggetto l'immobile ma, per l'appunto, il conto corrente la cui diretta disponibilità in capo al ON era dimostrata dal fatto, su cui la difesa non ha interloquito, secondo cui parte (nella misura dei 25.000 che vi erano stati versati in contanti) dell'importo che vi era confluito (e che rappresentava il prezzo dell'immobile acquistato dalla figlia del proposto), era stato in realtà subito dopo "dirottato" (sulla scorta di causali - quale il "prestito infruttifero" - del tutto sfornite di prova) sulle attività riferibili allo stesso ON, in favore di soggetti (DE FO o TT EL UP, figlia della coniuge del proposto, TI SA, nipote) a lui riconducibili ovvero, in qualche caso, già intestatari fittizi di attività commerciali da lui direttamente gestite. 2.4 Corretta, in diritto, è inoltre la affermazione secondo cui era certamente possibile procedere alla confisca anche in mancanza di un previo sequestro del conto;
le SS.UU. di questa Corte, infatti, hanno già da tempo avuto modo di chiarire che la richiesta di confisca di cui all'art. 24 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 159, può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con un unico atto (cfr., Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjaom Rv. 269589 01). 2.5 Quanto, poi, alle censure relative alla attendibilità delle affermazioni dell'amministratore giudiziario, la Corte di appello ha spiegato che gli appellanti non avevano in realtà censurato la materialità dei fatti storici ricostruiti nella relazione e da cui, con procedimento induttivo del tutto lineare, è stato possibile attribuire al proposto la reale disponibilità del conto corrente oggetto del provvedimento di confisca. A tal proposito, infatti, e come pure si è già accennato, la Corte ha puntualmente e rigorosamente riepilogato gli elementi che consentivano di pervenire a siffatta conclusione: oltre al dato, più o meno formale, del conferimento di una delega ad operare sul conto di cui, invero, non è mai stata spiegata la ragione, la Corte di appello ha ribadito come il conto fosse stato acceso proprio in coincidenza con l'operazione di acquisto dell'immobile, ove il proposto risiedeva da sempre (e, sino al 2010, anche insieme alla sorella LU), acquistato parte della figlia, già soggetto "interposto" nella titolarità di altre attività commerciali pacificamente riferibili al ON;
come già accennato, la Corte di 9 appello ha sottolineato che la stessa venditrice, sorella del proposto, nei giorni immediatamente successivi alla vendita, aveva trasferito una parte dell'importo versato sul conto alla Pizzeria ALDO di ON NA, a titolo di restituzione di un prestito mai dimostrato, per poi cessare di operarvi in quanto i successivi prelievi in contanti ed la emissione di bonifici erano stati appannaggio di AR ON, l'altra sorella del proposto, cui era stata conferita una procura ad operare sul conto in data successiva ai sequestri che avevano interessato gli altri beni ed attività del fratello. I giudici di merito hanno dato conto del fatto che anche i 25.000 euro versati a saldo del prezzo provenivano dal conto della Pizzeria DA ALDO, e che il proposto aveva ammesso che le rate del mutuo venivano pagate in denaro contante proveniente dagli incassi del bar Moquito e delle pizzerie i cui proventi non venivano dichiarati al fisco. In definitiva, la ricostruzione della vicenda come desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato consente di ritenere adempiuto quell'onere motivazionale la cui radicale assenza aveva portato all'annullamento con rinvio del precedente decreto: le circostanze evidenziate hanno infatti consentito argomentare in termini tutt'altro che apparenti sulla sostanziale riferibilità del conto corrente al proposto: l'immobile, già intestato al cognato di LD ON, era quello in cui il proposto era residente e che era pervenuto nella titolarità della sorella e dei nipoti a séguito del decesso del marito della prima, avvenuto nel 2004; nel 2015 l'immobile sarebbe stato acquistato dalla figlia del proposto per 125.000 Euro versati sul conto corrente di cui si discute: di questa somma, 100.000 euro erano stati ottenuti con un mutuo e 25.000 euro erano stati versati con un assegno della Pizzeria DA ALDO;
i 25.000 Euro, subito dopo la conclusione della compravendita, erano stati immediatamente retrocessi da LU ON alla "acquirente", quale presunta restituzione di un altrettanto presunto prestito;
quanto agli altri 100.000 euro, ottenuti con il mutuo contratto da NA ON, erano stati gradualmente detratti dal conto e riversati a soggetti riconducibili al proposto mentre soltanto la minima somma di 5.000 era stata prelevata in favore degli originari venditori;
non da ultimo, era emerso, per averlo riferito lo stesso LD ON, che le rate del mutuo risultano state pagate con i proventi delle attività commerciali a lui riconducibili. 3. In definitiva, quindi, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia congruamente adempiuto al mandato conferitole con la sentenza di annullamento e, in particolare, abbia argomentato in maniera del tutto adeguata rispetto ai punti evidenziati nella decisione rescindente. 10 Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10.1.2023