Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di compensi al difensore, è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, investito dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali da parte del solo interessato, annulli il suddetto decreto e respinga la domanda sulla base della quale il decreto stesso era stato emesso, con ciò attuando una "reformatio in pejus", posto che, in conformità ai principi generali in materia di impugnazione, e tale è l'opposizione al decreto di liquidazione, il giudice investito dal solo interessato non può aggravare nel merito, in danno di quest'ultimo, la situazione determinatasi con il provvedimento impugnato e sottoposto al suo esame con gravame finalizzato ad ottenere una pronuncia più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2003, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. Presidente del 21/10/2003
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 1922
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere N. 040283/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato MARIO DE CAPRIO (difensore di IN DI);
avverso ORDINANZA del 08/10/2002 TRIBUNALE di ROMA;
Sentita la relazione fatta da Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. M. Fraticelli che ha chiesto dichiarazione di inammissibilità ed in subordine rimessione della questione alle Sezioni Unite;
OSSERVA
Con decreto di pagamento del compenso al difensore, su domanda avanzata il 6 giugno 2002, il giudice competente liquidava all'avvocato Mario De Caprio la somma di euro 877,25, oltre IVA e CAP, per l'attività svolta da detto legale quale difensore di NT AU, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale a suo carico. Proponeva opposizione l'avvocato De Caprio duolendosi dell'entità della somma liquidata, sul rilievo che il giudice non aveva tenuto conto di alcune voci comprese nella richiesta di liquidazione ed aveva applicato varie decurtazioni. Il Tribunale di Roma, con provvedimento in data 8 ottobre 2002, rigettava il ricorso dell'avvocato De Caprio avverso il decreto di liquidazione emesso in suo favore, annullava detto decreto di liquidazione dell'onorario, e respingeva la domanda di liquidazione dei compensi avanzata dall'avvocato stesso il 6 giugno 2002. Il Tribunale motivava la sua decisione rilevando che il decreto di liquidazione a favore dell'avvocato De Caprio doveva ritenersi illegittimo atteso che la somma liquidata appariva riferibile ad attività professionale svolta in favore del NT in un periodo antecedente alla data di decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio;
di tal che il decreto stesso andava annullato e doveva respingersi la domanda a fronte della quale il decreto stesso era stato emesso.
Ricorre per Cassazione l'avvocato De Caprio, denunciando violazione di legge, sotto plurimi profili, in particolare rilevando che il Tribunale avrebbe operato una "reformatio in pejus" da ritenersi illegittima, trattandosi di provvedimento emesso in presenza di opposizione del solo interessato, senza alcuna eccezione da parte dell'ufficio della Procura della Repubblica.
Va premesso che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, contrariamente all'avviso espresso con la sua requisitoria scritta dal Procuratore Generale presso questa Corte il quale ha peraltro dato atto di un contrasto giurisprudenziale determinatosi sul punto. Tale contrasto è stato invero risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28/5/2003 (in procedimento Pellegrino) con la quale è stata affermata l'esperibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e quindi solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo contro il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, anche di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso deve ritenersi poi ammissibile anche sotto il profilo della legittimazione all'impugnazione, ben dovendosi riconoscere all'avvocato che sia cassazionista (e l'avvocato De Caprio lo è), per i peculiari aspetti della materia "de qua", la titolarità del diritto a proporre il ricorso in proprio;
legittimazione al ricorso in proprio che invece deve escludersi per il legale non cassazionista (sul tema, cfr. Sez. 6^, n. 3003/01, in proc. Picerna G, RV. 217804). Ciò posto, il ricorso presentato dall'avvocato De Caprio merita accoglimento, nei termini appresso precisati.
Per il suo carattere assorbente deve esaminarsi innanzi tutto la censura con la quale è stata dedotta violazione di legge per la "reformatio in pejus" effettuata dal Tribunale che ha annullato il decreto di liquidazione impugnato e, conseguentemente, rigettato la domanda di liquidazione che era stata parzialmente accolta con quel decreto.
La doglianza è fondata. Ed invero, in armonia con i principi generali in materia di impugnazione (e l'opposizione al decreto di liquidazione altro non è che una impugnazione), il giudice investito dell'opposizione del solo interessato non può aggravare nel merito, in danno di quest'ultimo, la situazione determinatasi con il provvedimento impugnato e sottoposta al suo esame con gravame (del solo interessato) finalizzato ad ottenere una più favorevole pronuncia. Nè vale, a suffragare il "decisum" del Tribunale di Roma, oggetto del presente ricorso, il precedente giurisprudenziale richiamato dal Tribunale stesso nel provvedimento impugnato;
la sentenza citata si riferisce invero a fattispecie relativa ad opposizione del privato avverso decreto ingiuntivo per pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali: orbene, l'opposizione al decreto ingiuntivo, a differenza del ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso a favore di avvocato per attività svolta nell'interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione - promosso da soggetto destinatario dell'ingiunzione di pagamento, e quindi interessato ad un pronuncia che vanifichi l'ingiunzione stessa - con conseguente piena devoluzione al giudice dell'opposizione di tutti i profili della questione, sotto l'aspetto sia del "petitum" sia della "causa petendi". In conseguenza dell'accoglimento della censura appena esaminata, per il suo evidente carattere preliminare ed assorbente, non vanno esaminate le ulteriori doglianze dedotte con il gravame.
L'impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004