Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Allorché siano emesse più ordinanze dispositive della medesima misura cautelare nei confronti dello stesso imputato, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata delle misure applicate successivamente alla prima ordinanza al momento di esecuzione o notificazione di essa opera anche in mancanza di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze, quand'anche emesse nell'ambito di procedimenti diversi, a condizione che questi ultimi siano pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria e siano stati separati per una scelta del pubblico ministero, ma non quando abbiano avuto origine da diverse notizie di reato pervenute al pubblico ministero a distanza di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 17943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17943 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/01/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 95
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43763/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
nel procedimento nei confronti di:
AS ET, n. a Gela l'1.1.1979;
avverso la ordinanza in data 31 ottobre-10 novembre 2006 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto da AS ET avverso l'ordinanza in data 20 settembre 2006 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza del LI di scarcerazione, ex art. 297 c.p.p., comma 3, per decorrenza dei termini della custodia cautelare applicata al medesimo con ordinanza in data 28 giugno del 2006 dal predetto G.i.p. in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata (capi C e D), detenzione abusiva di armi da sparo (capi H2 e K) e di ricettazione (capo I), aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, in relazione alla precedente ordinanza emessa in data 14 novembre 2003 del medesimo G.i.p. per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A) ed estorsione aggravata continuata (capo C), dichiarava la perdita di efficacia della misura custodiale, disponendo l'immediata scarcerazione del predetto, cui applicava la misura cautelare del divieto di espatrio e quella dell'obbligo di presentazione, due volte al giorno, presso il Commissariato di p.s. di Gela.
Ad avviso del Tribunale sussistevano i presupposti per la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare, atteso che, pur dovendosi escludere che sussistesse connessione qualificata tra il reato associativo e i reati-fine, le due contestazioni riguardavano fatti desumibili dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza custodiale, rappresentati dai risultati di intercettazioni ambientali eseguite sino al settembre 2003, che indicavano il coinvolgimento del LI nelle condotte estorsive in danno di LA IB e di IN RE e nei delitti di armi, realizzati per conto della "Stidda".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che deduce la inosservanza dell'art. 275 c.p.p., comma 3, osservando che, come precisato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, l'effetto della retrodatazione opera solo nei casi in cui sussista connessione qualificata tra i diversi fatti oggetto di diversi procedimenti, dovendosi in caso diverso, guardarsi alla effettiva conoscibilità, che non ricorreva nel caso concreto, dato che alla data di emissione della prima ordinanza non erano ancora conoscibili i risultati delle intercettazioni, acquisiti solo attraverso la informativa del 9 settembre 2005.
Osserva la Corte, in via di principio, che tra procedimenti diversi, come nella specie, la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare a far capo dalla prima ordinanza cautelare opera, ex art.297 c.p.p., comma 3, solo qualora tra i diversi fatti sussista una connessione qualificata (presupposto esplicitamente escluso dalla ordinanza impugnata), come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte prima con sentenza in data 25 giugno 1997, ric. Atene e poi con sentenza in data 22 marzo 2005, P.M. in proc. Rahulia, non rilevando di per sè, in mancanza di un rapporto di connessione (e diversamente da quanto deve ritenersi qualora i due provvedimenti siano stati emessi nell'ambito dello stesso procedimento), che la successiva contestazione riguardi fatti desumibili dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza custodiale.
La retrodatazione deve nondimeno operare anche in mancanza di connessione qualificata tra i fatti oggetto di distinte ordinanze cautelari emesse nell'ambito di diversi procedimenti a condizione che questi, pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria, siano stati separati per una scelta del pubblico ministero;
e non invece qualora i procedimenti abbiano avuto origine da diverse notizie di reato pervenute al pubblico ministero a distanza di tempo. Quest'ultimo aspetto processuale non è però desumibile dal tenore dell'ordinanza impugnata, sicché essa va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007