Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2013, n. 35320
CASS
Sentenza 2 maggio 2013

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Massime1

La commissione del reato di truffa non impedisce al giudice penale di disporre la restituzione agli imputati del denaro in sequestro o di rimettere la questione al giudice civile, se la somma costituisce il corrispettivo di una prestazione lavorativa effettivamente svolta e non qualificata da causa od oggetto illecito. (Fattispecie relativa a borse di studio erogate a medici ai quali era stato contestato il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. per aver omesso di comunicare la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità ostative alla loro legittimazione a ricevere i ratei previsti).

Commentario1

  • 1Truffa finalizzata all'assunzione di pubblico impiego: al lavoratore spetta comunque la retribuzione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. , un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2013, n. 35320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35320
Data del deposito : 2 maggio 2013

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