Sentenza 2 maggio 2013
Massime • 1
La commissione del reato di truffa non impedisce al giudice penale di disporre la restituzione agli imputati del denaro in sequestro o di rimettere la questione al giudice civile, se la somma costituisce il corrispettivo di una prestazione lavorativa effettivamente svolta e non qualificata da causa od oggetto illecito. (Fattispecie relativa a borse di studio erogate a medici ai quali era stato contestato il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. per aver omesso di comunicare la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità ostative alla loro legittimazione a ricevere i ratei previsti).
Commentario • 1
- 1. Truffa finalizzata all'assunzione di pubblico impiego: al lavoratore spetta comunque la retribuzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. , un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2013, n. 35320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35320 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 864
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 4993/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. EL IO, nato Catanzaro il 12-11-64;
2. RA SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 4-10-12 della Corte di Appello di Catanzaro, sezione 2 penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito l'avv. Casalinuovo Aldo (anche in sost. dell'avv. Sacco Paragò Salvatore), che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 16-12-2010 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL IO e RA SA in ordine ai reati di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p. loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione,
ordinando il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle somme ancora in sequestro. Con sentenza in data 19-1-12 la Corte di Cassazione, sezione 2 penale, in parziale accoglimento del ricorso del P.M., ha annullato la suindicata decisione nella parte in cui ha disposto la restituzione dei beni (somme di denaro in sequestro) agli aventi diritto, individuati negli imputati, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro, incaricata di verificare se i beni di cui era stata ordinata la restituzione appartenessero agli imputati ovvero a terzi, ordinando, in questa seconda ipotesi, la restituzione agli aventi diritto, salva l'ipotesi di contestazione sulla proprietà, nel qual caso rimettendo gli atti al Giudice Civile.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, in data 4-10-12, pronunciandosi in sede di rinvio, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia dei sequestri preventivi ancora in atto nei confronti di EL IO e RA SA e ha ordinato, per l'effetto, la restituzione delle relative somme alla Regione Calabria - Dipartimento Sanità. In particolare, la Corte di merito, ha premesso che EL e RA erano imputati del reato di cui all'art. 640 bis c.p. per avere omesso di comunicare la assunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Fondazione UALSI Onlus e/o con altre strutture sanitarie e la conseguente percezione di un corrispettivo, così inducendo in errore la Regione Calabria - Dipartimento Sanità in sede di verifica delle condizioni legittimanti l'erogazione di una borsa di studio e procurandosi, ciascuno di essi, l'ingiusto profitto pari alla somma di Euro 11.603,50 annui. Su queste basi la Corte di Appello ha escluso che i predetti potessero avere diritto alla restituzione (avendo essi conseguito le somme commettendo il delitto di truffa e, di conseguenza, non vantando alcuna pretesa giuridicamente meritevole) e ha disposto, come si è visto, la restituzione del denaro ancora in sequestro in favore della Regione Calabria - Dipartimento Sanità, previa declaratoria di sopravvenuta inefficacia dei relativi sequestri preventivi.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 4-10 12 hanno proposto ricorso per cassazione EL IO e RA SA, tramite i rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando la erroneità dello scarno percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, là dove ha affermato come pacifica la commissione da parte loro dei contestati reati di truffa. In realtà, infatti, nel procedimento in esame non vi era mai stato un accertamento nel merito, essendo intervenuta una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p., comma 1, in apertura del dibattimento di primo grado e potendosi da tale pronuncia unicamente evincere la mancanza di prova evidente della innocenza di essi imputati.
Ulteriori carenze motivazionali della sentenza impugnata vengono individuati dai ricorrenti nei riferimenti in essa contenuti al fatto che le somme in sequestro costituivano denaro conseguito in forza di atto negoziale nullo, senza spiegare in alcun modo di quale tipo di nullità si trattava e su quale atto essa si riverberava;
spiegazioni particolarmente necessarie nella fattispecie in esame posto che i medici interessati non solo erano risultati vincitori di concorso (sicché parlare di nullità negoziale appariva quanto meno forzato) ma avevano realmente svolto il corso di formazione per il quale era stata bandita la borsa di studio e sostanzialmente esplicato la loro attività professionale.
Nei ricorsi si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità e quella del Consiglio di Stato hanno affermato, in casi simili a quelli in esame, il diritto dei lavoratori al complessivo trattamento retributivo e previdenziale relativo al periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione e hanno chiarito che la illiceità della causa (che sola priverebbe il lavoratore della tutela ex art. 2126 c.c.) deve essere intesa in senso rigoroso e restrittivo, stante la palese intenzione del legislatore di tutelare le prestazioni effettivamente espletate dal lavoratore..
Infine i ricorrenti denunciano un'ultima carenza motivazionale per non avere i Giudici di merito preso minimamente in considerazione l'opportunità, suggerita nella sentenza di annullamento, di rimettere la questione al Giudice Civile in caso di contestazione sulla proprietà delle somme in oggetto. A parte il fatto che la Corte di Appello ha disposto la restituzione delle somme ad un Ente erogatore (la Regione Calabria - Dipartimento Sanità), che non le aveva mai richieste agli odierni imputati.
3 .-. I ricorsi sono fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte in tema di analisi dell'iniusta locupletatio con specifico riferimento all'ipotesi di truffa "in attività lavorativa", hanno già chiarito che, una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, i singoli ratei di retribuzione costituiscono, in forza della sinallagmaticità dell'instaurato rapporto di pubblico impiego, il corrispettivo dovuto al lavoratore dalla pubblica amministrazione. Mette conto infatti di osservare che, nel caso di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative, l'art. 2126 c.c., sia pure ai limitati fini dei diritti retributivi e previdenziali maturati in costanza di prestazioni lavorative, pone una fictio juris di validità del rapporto "di fatto"; e l'operatività della norma è estesa dal successivo art. 2129 c.c. anche al rapporto di pubblico impiego per i dipendenti da enti pubblici. La giurisprudenza civile e amministrativa, in materia di assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione in violazione di regole o divieti imperativi, è assolutamente pacifica nel qualificare i rapporti in tal modo instaurati come radicalmente nulli, e quindi improduttivi di effetti, al di fuori del diritto del lavoratore al complessivo trattamento retributivo e previdenziale relativo al periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione, giusta la disciplina dettata dall'art.2126 c.c.. Il principio è stato ripetutamente affermato sia dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione in sede di riparto della giurisdizione (
3.4.1998 n. 3465, 4.11.1996 n. 9531, 29.7.1995 n. 8304, 21.4.1994 n. 3779, 26.7.1994 n. 6960; 12.5.1989 n. 2171;
3.12.1988 n. 6566; 18.3.1988 n. 2490; 22.12.1987 n. 9615; 27.11.1987 n. 8830; 3.5.1986 n. 2993), che dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29.2.1992 nn. 1 e 2, e 5 marzo 1992, nn. 5 e 6, cui si sono successivamente conformate le sezioni semplici, le quali si erano espresse in passato in senso contrario all'applicabilità dell'art.2126 c.c. al pubblico impiego). Identificata poi la causa del contratto, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata, ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, si avverte che l'illiceità della medesima, la quale ai sensi dell'art. 2126 c.c. priva il lavoro prestato della tutela accordata al rapporto di lavoro nullo, "non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento". Deve trattarsi, cioè, sia nell'ipotesi di contrarietà della causa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c., sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge ex art. 1344 c.c., sia nel caso di motivo illecito, comune alle parti e determinante, ex art. 1345 c.c., "dell'illiceità in senso forte, non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418 c.c.", poiché un'illiceità non intesa in questo senso rigoroso, dettata "per ragioni che non attengono a principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, non si riflette in un giudizio d'illiceità della prestazione di lavoro" (Corte Cost, 19.6.1990 n. 296; Cons. Stato, Ad. plen., 29.2.1992 n. 1 e 5.3.1992 n. 5, citt;
Cass., Sez. Un. civ., 8.5.1976 n. 1609). È infatti palese l'intenzione del legislatore di tutelare, con le disposizioni dell'art. 2126 c.c., le prestazioni effettivamente espletate dal lavoratore, "a meno che il contratto nullo non urti, con la partecipazione di entrambi i contraenti - che intenzionalmente attribuiscono al negozio come funzione obiettiva una comune finalità contraria alla legge - con indirizzi vitali per l'integrità dell'ordinamento" o sia in contrasto con quei "valori giuridici considerati essenziali all'interno del sistema giuridico", ovvero l'attività lavorativa resa configuri un oggetto illecito, risulti cioè intrinsecamente illecita per avere normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale (sez. U., sentenza n. 1, del 16.12.1998, rv. 212081, Cellammare).
È stato altresì puntualizzato che la restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti del sequestro, va disposta a favore del soggetto al quale fu sequestro, e si distingue da quella che consegue come affetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere) del sequestro, che va disposta in favore dell'avente diritto (il quale in ipotesi può essere anche un oggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato) sempre che non sussistono contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi - per analogia - il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 8, (sez. 2, sentenza n. 39247 del 8/10/2010, rv. 248772, Galias).
I principi sopra enunciati non sono stati in alcun modo considerati nella sentenza impugnata che si è sbrigativamente limitata a escludere che gli imputati potessero avere diritto alla restituzione (avendo conseguito le somme commettendo il delitto di truffa, e, di conseguenza, non vantando alcuna pretesa giuridicamente meritevole), senza per altro considerare che nei loro confronti era stata pronunciata non una sentenza di condanna ma una declaratoria di improcedibilità per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, e ha disposto la restituzione del denaro ancora in sequestro in favore della Regione Calabria - Dipartimento Sanità, senza esaminare in alcun modo la possibilità di restituire le somme agli attuali possessori, in quanto corrispettivo del lavoro effettivamente prestato, ovvero di rimettere la questione al Giudice Civile, vertendosi in un ipotesi di contestazione sulla proprietà del denaro in questione.
4. In base alle considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013