Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
È inammissibile l'incidente d'esecuzione avverso gli atti compiuti dal giudice italiano in esecuzione di rogatoria internazionale dall'estero, quando l'istanza, invece di proporre questioni attinenti alle modalità attuative della rogatoria, ovvero all'esistenza, alla validità e all'efficacia del titolo esecutivo, solleva contestazioni relative al merito di quest'ultimo e alle questioni da esso già valutate, anche solo in via implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Gip che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione con il quale si richiedeva la revoca dell'ordinanza di "exequatur" per violazione del divieto di "bis in idem" e del principio di doppia incriminazione, senza muovere contestazioni in ordine alle modalità di attuazione degli atti rogati, consistenti nell'espletamento di interrogatorio e nella acquisizione di informazioni del traffico telefonico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2014, n. 51839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51839 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAIAZZO Luigi - Presidente - del 14/11/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 3234
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 17773/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE CA N. IL 04/01/1985;
IL PA N. IL 07/09/1983;
RA EF N. IL 10/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 120/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del 25/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25 marzo 2014 il G.I.P. del Tribunale di Bologna, delegato dalla Corte di Appello di Bologna per l'esecuzione della rogatoria internazionale proveniente dal Tribunale Commissariale penale della Repubblica di San Marino, dichiarava inammissibile l'istanza, proposta da AN RA, IL OL e TU NO, con la quale si era chiesta la revoca dell'ordinanza di exequatur, in quanto la sussistenza nel caso dei vizi denunciati di violazione dei principi di "ne bis in idem", del contraddittorio e della doppia incriminazione del fatto costituente reato, era stata già esclusa con l'ordinanza esecutiva.
2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore AN RA, IL OL e TU NO per chiederne l'annullamento per: a)inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale;
b) omessa pronuncia o insufficiente motivazione sulle questioni dedotte con l'incidente di esecuzione;
c) manifesta illogicità della motivazione;
d) erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale in tema di valutazione degli elementi processuali, di fatto e di diritto;
e) violazione delle fonti di diritto nazionale ed internazionale applicabili al caso;
f) inidoneità del titolo esecutivo per errore grave sul fatto contestato e sulle conseguenze giuridiche in caso di richiesta di "exequatur";
g) illogicità della decisione che considera quale "exequatur" il provvedimento della Corte di Appello di Bologna del 10/12/2013 anziché quello precedente del 12/7/2013;
h) omessa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia ed improcedibilità del titolo esecutivo.
Ad illustrazione di tali motivi i ricorrenti hanno dedotto che il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 12/7/2013, la quale non aveva valutato alcuna delle questioni sollevate dalla difesa e rappresentate al G.I.P. ben prima dell'emissione del provvedimento della stessa Corte di rigetto dell'istanza di revoca.
Nel caso specifico, il titolo esecutivo era inficiato dalla violazione di norme di legge nazionali ed internazionali in pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti degli indagati per l'assenza dell'atto di incriminazione e la scarsità degli atti trasmessi dall'autorità estera richiedente. Inoltre, il principio che vieta il bis in idem impedisce la reiterazione della decisione sulla stessa domanda da parte di autorità giudiziarie diverse come verificatosi nel caso in esame e senza che neppure si disponesse dell'atto di incriminazione;
non è stato considerato il principio della doppia incriminazione e, anche a voler considerare titolo esecutivo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, tale decisione era compromessa da un grave errore sul contenuto del fatto umano, dal momento che afferma essere punita dall'ordinamento italiano ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79 la destinazione di locali per il consumo di stupefacenti.
Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata contrasta col disposto dell'art. 724 cod. proc. pen., comma 5, in quanto, sia l'ordinamento giuridico nazionale, sia la Convenzione di Buon Vicinato stipulata dall'Italia con la Repubblica di San Marino non consentono di richiedere l'"exequatur" per fatti non coperti da doppia incriminazione, condizione che nel caso non ricorrente, dal momento che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79 non incrimina la destinazione di luoghi di privata dimora al consumo di stupefacenti, se la condotta non sia abituale e nel procedimento sanmarinese i ricorrenti sono indagati per avere fatto accesso ad una villa di terzi per consumarvi droghe, ivi condotte e fornite dal deceduto GH LI. Non permettono di rivolgere l'istanza a tutte le autorità giudiziarie procedenti e nemmeno di pronunciare provvedimenti contra legem, in grado di inficiare la libertà personale degli interessati, siccome presupposto su cui fondare una pronuncia di condanna per la cui esecuzione si potrebbe procedere ad estradizione, nonostante la liceità del fatto secondo le norme penali nazionali. Pertanto, il G.I.P. non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione, ma accoglierlo con la declaratoria di ineseguibilità del titolo, perché gravemente viziato.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 3 luglio 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Eugenio Selvaggi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
1.Va premesso che l'autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino ha chiesto allo Stato Italiano di dar corso alla rogatoria per:
-sottoporre ad interrogatorio i tre indagati AN, IL e TU in relazione al misfatto p. e p. dagli artt. 73 e 245 c.p. San Marino, loro contestato per avere fatto accesso ad un luogo di privata dimora per consumarvi stupefacente, - effettuare accertamenti presso gestori telefonici sulle comunicazioni intercorse tra l'indagato deceduto GH LI e gli intestatari di utenze risultanti dagli atti.
2. Il giudice dell'esecuzione, seppur con motivazione sintetica, ha correttamente risolto le questioni sollevate con l'incidente proposto dai ricorrenti. In primo luogo, non ha affatto indicato quale ordinanza che ha disposto l'esecuzione della commissione rogatoria il provvedimento della Corte di Appello di Bologna emesso in data 10/12/2013, citato solamente per rappresentare che gli stessi motivi di doglianza, già posti a fondamento della richiesta di revoca di tale decisione, erano stati disattesi per la loro infondatezza.
2.1 Per contro, il ricorso ripropone esattamente le stesse doglianze e le stesse argomentazioni, già respinte dal G.I.P., senza però confrontarsi con le ragioni della decisione avversata e con il percorso logico-giuridico che l'ha giustificata.
2.2 L'ordinanza in verifica ha richiamato puntualmente il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per contestare l'ordinanza con la quale la Corte d'appello disponga l'esecuzione di una rogatoria internazionale, non è consentito alcun mezzo di gravame. Il principio di tassatività delle impugnazioni e l'assenza di disposizioni riguardanti la procedura per dar corso alle rogatorie internazionali impone di dare applicazione alla regola generale di cui all'art. 568 cod. proc. pen., la quale, stabilito che la legge prevede i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali del giudice sono soggetti ad impugnazione e gli specifici mezzi, rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non altrimenti contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, categorie nelle quali non rientra l'ordinanza di "exequatur" della rogatoria (Cass. sez. 3, ord. n. 1586 del 20/10/1992, P.M. in proc. Tortora, rv. 192084; sez. 4, nr. 1385 del 20/4/1993, P.M., rv. 193892; sez. 4, n. 1755 del 24/5/1995, PG in proc. Ignoti, rv. 201880; sez. 3, nr. 1365 del 14/4/1999, Acampora, rv. 214502). Costituisce, invece, opinione costante e condivisa da dottrina e giurisprudenza quella che ammette la proponibilità di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto rimedio previsto in via generale per garantire il controllo giurisdizionale sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, avverso gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria, che devono realizzarsi nel rispetto delle forme stabilite dal codice di rito, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 725 cod. proc. pen., che in tal modo rende applicabile alla materia anche il regime impugnatorio.
2.3 L'intervento interpretativo già esplicato da questa Corte ha delimitato anche l'ambito oggettivo di devoluzione, proprio dell'incidente di esecuzione nella specifica materia e ha precisato che l'interessato deve limitarsi a proporre questioni attinenti le modalità attuative della rogatoria e che il giudice è chiamato a verificare soltanto "la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, che rendono eseguibile il provvedimento", ossia l'esistenza del titolo esecutivo, oppure le condizioni costitutive, modificative o estintive incidenti sulla validità ed efficacia del titolo stesso, senza che sia consentito proporre contestazioni riguardanti il merito di tale provvedimento e le questioni dallo stesso già risolte (Cass. sez. 4, sent. n. 0 1348 del 16.2.1995, P.G., rv. 200970; sez. 4, sent. n. 0 1755 del 24.5.1995, P.G. in proc. ignoti, rv. 201880), pena l'inammissibilità dell'incidente proposto.
2.4 Valutata la fattispecie in relazione a tali indiscussi principi, che nemmeno il ricorso sottopone a critica, risultano effettivamente inammissibili le questioni sollevate dal difensore nell'incidente di esecuzione formulato contro l'invito a comparire notificato ai ricorrenti, proprio perché dirette a sollevare in sede inappropriata profili di fatto e di diritto già valutati, anche in via implicita, dall'ordinanza di "exequatur". Se ne trae conferma dal fatto che i ricorrenti nelle conclusioni della loro richiesta hanno finito per chiedere espressamente al G.I.P. adito la revoca della stessa ordinanza di "exequatur" senza avere mosso alcuna contestazione attinente alle modalità di attuazione degli atti rogati secondo la delega conferita, ossia all'invito a comparire ed all'espletamento dell'interrogatorio ed alle modalità di acquisizione delle informazioni sul traffico telefonico. La dedotta violazione del divieto di "bis in idem" e del principio di doppia incriminazione, il contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e R.S.M., nonché dell'art. 724 c.p.p., comma 5, costituiscono aspetti giuridici sui quali si è esercitato o doveva esercitarsi il controllo giurisdizionale della Corte di Appello, sicché risultano coperti dalla ordinanza di "exequatur" e non possono essere surrettiziamente riproposti attraverso un uso improprio dell'incidente di esecuzione. Nè tale constatazione priva i ricorrenti di qualsiasi strumento di tutela avverso il compimento dell'attività processale ed investigativa da rogare, potendo la sua eventuale illegittimità essere sollevata nella sede naturale, ossia nell'ambito del procedimento penale incardinato presso l'autorità straniera rogante. Si è già affermato da parte di questa Corte con orientamento pienamente condivisibile ed al quale si deve dare seguito che "l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione va valutata in relazione all'atto da compiere: quando sia richiesto l'interrogatorio dell'imputato non è ipotizzabile - non diversamente da quanto avviene nell'ordinamento interno - alcun rimedio contro il provvedimento che lo abbia disposto" (Cass. sez. 5, n. 4619 del 12/12/1994, Menegatti, rv. 200306; nonché Cass. sez. 3, n. 927 del 25/02/2000, Acampora, rv. 216974). In altri termini, così come il sistema processuale nazionale non consente un mezzo di gravame specifico per contestare eventuali nullità dell'informazione di garanzia o dell'interrogatorio dell'indagato verificatesi nel corso delle indagini preliminari, designando la sede giudiziale nel contraddittorio tra le parti quale fase processuale deputata a risolvere tali questioni, altrettanto non ammissibile è proporre tali eccezioni mediante incidente di esecuzione quando l'informazione di garanzia e l'invito a comparire per l'interrogatorio siano stati emanati dal giudice italiano in esecuzione di una rogatoria internazionale. Altrettanto dicasi per l'eventuale patologia che dovesse colpire il procedimento di acquisizione di informazioni sul traffico telefonico, che si traduce in un vizio di inutilizzabilità quale mezzo di prova, da far valere nel processo.
Per le considerazioni svolte, già esposte nell'ordinanza impugnata e non sottoposte a censura col ricorso, che ha preferito semplicemente ignorarle, deve confermarsi la correttezza giuridica della decisione che ha dichiarato l'incidente di esecuzione inammissibile ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, per difetto delle condizioni di legge;
ne consegue la manifesta infondatezza anche del ricorso e la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00 a carico di ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014