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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19977 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2026 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Enrico Rinella nell’interesse dell’imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NN CA, con riferimento alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di Bari in data 16 ottobre 2024. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imputato avesse avuto cognizione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 19977 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/05/2026 procedimento di primo grado, malgrado l’errore, adeguatamente evidenziato con l’istanza di rescissione, di indicazione della data d’udienza. Dalla copia notificata del decreto di citazione a giudizio, la data di udienza, per come leggibile, risultava essere quella del 4.4.2022 e non quella, effettiva, del 9.9.2022. Deduce, pertanto, violazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora la data effettiva del processo non sia determinabile dall’atto notificato, non può pretendersi che la parte si attivi presso la cancelleria per chiarire l’ambiguità dell’atto di notifica. Sicché, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe illegittimamente trasformato il requisito strutturale della vocatio in ius in problema di diligenza del destinatario dell’atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo la sentenza impugnata, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado, recante la data del 22 marzo 2022, veniva notificato al difensore istante il 14 aprile 2022. Che il citato decreto venisse notificato al difensore di fiducia il 14 aprile 2022 è un dato che la Corte definisce “pacifico” e che non viene, infatti, contestato nel motivo in scrutinio. Posto, dunque, che la difesa veniva raggiunta, in data 14 aprile 2022, dalla notifica del decreto di citazione per l’udienza di primo grado (fissata per il 9.9.2022, ciò che però era leggibile, secondo il ricorrente, come 4.4.2022), sarebbe stato onere della difesa stessa, come razionalmente argomentato dalla Corte d’appello, attivarsi, là dove essa avesse effettivamente avuto il dubbio che la data della prima udienza fosse fissata per un momento (il 4.4.2022) illogicamente precedente la data della notifica (del 14.4.2022). Diversamente da quanto contestato nel ricorso in esame, la replica della Corte territoriale non implica affatto l’imposizione di un obbligo, in capo alla difesa, “non previsto dall’ordinamento processuale” (p. 2 del ricorso). Quel che la Corte, con ragionevole apprezzamento, ha inteso affermare è l’esistenza di un onere di diligenza, invero esigibile dalla difesa, che avrebbe dovuto attivarsi presso gli uffici di cancelleria a fronte dell’arcano di un’udienza fissata per un momento storico precedente la data dell’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio. Affermazione a fortiori condivisibile, ove si consideri che il processo di primo grado proseguiva per circa due anni fino all’udienza finale del procedimento di primo grado (16 ottobre 2024), in cui veniva pronunciata la condanna del ricorrente senza che la difesa si attivasse per avere cognizione del procedimento, pur avendo ricevuto, come già ricordato, notifica del decreto a giudizio. Atto, quest’ultimo, necessario e sufficiente ad accertare la conoscenza del processo, che va riferita alla vocatio in judicium, non potendo affidarsi ad atti prodromici o a semplici presunzioni (secondo l’insegnamento di Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), come correttamente inteso dalla Corte territoriale. Neppure ha fondamento la censura secondo cui la sentenza impugnata non indicherebbe “da quale elemento dell’atto notificato la data del 9.9.2022 sarebbe stata concretamente ricavabile dal destinatario della notificazione” (p. 3 del ricorso): risulta, infatti, dagli atti processuali (cui questa Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processuale dell’eccezione dedotta: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 - 01), il decreto di citazione a giudizio del 22 marzo 2022 recante l’indicazione, in esergo, della data d’udienza, fissata al 9 settembre 2022, h.
9.00. Come già ricordato, il ricorrente non contesta di aver ricevuto notifica di detto decreto di citazione a giudizio in data 14 aprile 2022. Quanto all’asserito problema di corretta leggibilità della data, esso avrebbe dovuto essere affrontato dalla difesa nei termini sopra esposti, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
letta la la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Enrico Rinella nell’interesse dell’imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NN CA, con riferimento alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di Bari in data 16 ottobre 2024. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imputato avesse avuto cognizione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 19977 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/05/2026 procedimento di primo grado, malgrado l’errore, adeguatamente evidenziato con l’istanza di rescissione, di indicazione della data d’udienza. Dalla copia notificata del decreto di citazione a giudizio, la data di udienza, per come leggibile, risultava essere quella del 4.4.2022 e non quella, effettiva, del 9.9.2022. Deduce, pertanto, violazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora la data effettiva del processo non sia determinabile dall’atto notificato, non può pretendersi che la parte si attivi presso la cancelleria per chiarire l’ambiguità dell’atto di notifica. Sicché, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe illegittimamente trasformato il requisito strutturale della vocatio in ius in problema di diligenza del destinatario dell’atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo la sentenza impugnata, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado, recante la data del 22 marzo 2022, veniva notificato al difensore istante il 14 aprile 2022. Che il citato decreto venisse notificato al difensore di fiducia il 14 aprile 2022 è un dato che la Corte definisce “pacifico” e che non viene, infatti, contestato nel motivo in scrutinio. Posto, dunque, che la difesa veniva raggiunta, in data 14 aprile 2022, dalla notifica del decreto di citazione per l’udienza di primo grado (fissata per il 9.9.2022, ciò che però era leggibile, secondo il ricorrente, come 4.4.2022), sarebbe stato onere della difesa stessa, come razionalmente argomentato dalla Corte d’appello, attivarsi, là dove essa avesse effettivamente avuto il dubbio che la data della prima udienza fosse fissata per un momento (il 4.4.2022) illogicamente precedente la data della notifica (del 14.4.2022). Diversamente da quanto contestato nel ricorso in esame, la replica della Corte territoriale non implica affatto l’imposizione di un obbligo, in capo alla difesa, “non previsto dall’ordinamento processuale” (p. 2 del ricorso). Quel che la Corte, con ragionevole apprezzamento, ha inteso affermare è l’esistenza di un onere di diligenza, invero esigibile dalla difesa, che avrebbe dovuto attivarsi presso gli uffici di cancelleria a fronte dell’arcano di un’udienza fissata per un momento storico precedente la data dell’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio. Affermazione a fortiori condivisibile, ove si consideri che il processo di primo grado proseguiva per circa due anni fino all’udienza finale del procedimento di primo grado (16 ottobre 2024), in cui veniva pronunciata la condanna del ricorrente senza che la difesa si attivasse per avere cognizione del procedimento, pur avendo ricevuto, come già ricordato, notifica del decreto a giudizio. Atto, quest’ultimo, necessario e sufficiente ad accertare la conoscenza del processo, che va riferita alla vocatio in judicium, non potendo affidarsi ad atti prodromici o a semplici presunzioni (secondo l’insegnamento di Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), come correttamente inteso dalla Corte territoriale. Neppure ha fondamento la censura secondo cui la sentenza impugnata non indicherebbe “da quale elemento dell’atto notificato la data del 9.9.2022 sarebbe stata concretamente ricavabile dal destinatario della notificazione” (p. 3 del ricorso): risulta, infatti, dagli atti processuali (cui questa Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processuale dell’eccezione dedotta: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 - 01), il decreto di citazione a giudizio del 22 marzo 2022 recante l’indicazione, in esergo, della data d’udienza, fissata al 9 settembre 2022, h.
9.00. Come già ricordato, il ricorrente non contesta di aver ricevuto notifica di detto decreto di citazione a giudizio in data 14 aprile 2022. Quanto all’asserito problema di corretta leggibilità della data, esso avrebbe dovuto essere affrontato dalla difesa nei termini sopra esposti, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3