Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
1045 2 6 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA VIZI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 7699/00 Dott. Rafaele CORONA Cron. 10342 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rep. 1258 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 12/12/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANIFATTURA ITAL NONWOVEN SPA, in persona del legale rappresentante TO ZZ, elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BUGLIELLI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLA CARAMELLA SORDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EMS GRILON SA, in persona del legale rappresentante KARL IMHOF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PL DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO 2002 CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato 1643 -1- ✓ MASSIMO COCCHI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 441/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/03/00; Preliminarmente gli Avvocati CARAMELLA SORDI Paola e BUGLIELLI Enrico difensori del ricorrente sollevano eccezione sulla nullità della procura agli avvocati COCCHI Massimo e CONTALDI IO. Il P.M. si rimette alla Corte. La Corte deciderà in camera di consiglio ed ammette per il momento i due difensori di controparte. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
uditi gli Avvocati CARAMELLA SORDI Paola e BUGLIELLI, del ricorrente che hanno chiesto difensori accoglimento;
uditi gli Avvocati COCCHI Massimo e CONTALDI IO, difensori del resistente che chiedono il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel luglio del 1987 la S.p.a. Manifattura Italiana Nonwoven convenne innanzi al Tribunale di Firenze la S.p.a. EMS Grilon esponendo - di essere impresa specializzata e ad alta qualificazione nel settore dei rivestimenti e pavimenti in fibra tessile e di avere sempre curato al massimo la qualità del prodotto: - di essersi rivolta per l'acquisto delle fibra poliammidica necessaria per la produzione degli stessi -alla società svizzere EMS Grilon e che, ad un certo punto, aveva ricevuto dai propri clienti segnalazioni di difetti dei pavimenti installati( in particolare "che il colore se ne andava") per il che aveva fatto analizzare le fibre in questione ed era risultato che questa non avevano la normale resistenza alla luce;
-di aver contestato la cosa alla EMS Grilon con la quale - aveva poi raggiunto un accordo nel senso che di tutte le contestazioni sulla fibra avrebbe risposto la fornitrice con la quale era stato pure messo a punto un progetto pubblicitario comune relativo ad una nuova fibra "per riacquistare credibilità commerciale"; che tale accordo era stato messo in forse dalla società EMS - Grilon che aveva riconosciuto il fondamento delle contestazioni mossele. Chiedeva, pertanto, l'attrice che fosse accertato nouchi l'inadempimento della convenuta in ordine al tale accordofla responsabilità contrattuale extracontrattuale delleed stessa conseguente alle forniture in questione e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni tutti previa compensazione con quanto ad essa attrice dovuto per le forniture stessa il cui pagamento era stato sospeso ai sensi dell'art. 1460 c.c.. La convenuta si costituiva eccependo la decadenza dell'attrice dalla denunzia dei vizi e contestando gli assunti di cui alla domanda nonché proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attrice al pagamento di forniture effettuate. Il Tribunale respingeva la domanda ed accoglieva la riconvenzionale. L'attrice proponeva appello che era rigettato dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 5.10.99 8.3.2000 nella quale si osservava: a di là della qualificazione giuridica di che l'attrice- esso come transattivo o meno non aveva fornito la prova - dell'accordo asseritamente raggiunto e non rispettato dalla EMS Grilon sul quale si fondavano le domande, non essendo al riguardo appaganti né le prove testimoniali né gli scritti versati in atti né, infine, i pagamenti effettuati dalla EMS- Grilon e che questa assumeva essere stati fatti per aiutare una cliente in difficoltà; che la convenuta non poteva rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale non essendo stata fornita la prova che i vizi lamentati fossero addebitabili alla EMS-Grilon sulla base delle due perizie di parte prodotte dalla S.p.a. Nonwoven, essendo queste, per un verso, interessate e, per altro, verso perplesse circa la causa dei lamentati difetti. Avverso detta sentenza. la S.p.a. Nonwoven ricorre per cassazione con due motivi illustrati da memoria. La S.p.a. EMS Grilon resiste con controricorso. - MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente la ricorrente fa rilevare, nella memoria, la inammissibilità dei controricorso proposto dalla EMS-Grilon per la invalidità della procura, rilasciata il 25.4.2000,dal legale rappresentante di detta società che, precedentemente a tale data, con modifica statutaria, aveva assunto altra denominazione, modificato il proprio oggetto sociale e trasferito la propria sede, conferendo i poteri di firma a persona diversa dal Sig. RL HO che, invece, aveva sottoscritto, con firma autenticata dal difensore, la procura a margine del controricorso. A sostegno dell'eccezione la ricorrente ha prodotto, e notificato alla controparte ai sensi dell'art. 372 c.p.c., documentazione ufficiale (estratto del foglio ufficiale svizzero, registri di commercio cantonali), in traduzione giurata, dalla quale risulta la veridicità degli enunciati presupposti, su cui l'eccezione si fonda. Il controricorso della EMS-Grilon deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile per difetto di procura, essendo stata quella in atti rilasciata in nome di società non più esistente e da parte di soggetto che non aveva la rappresentanza del soggetto subentrato. Passando all'esame del ricorso, nel primo motivo la ricorrente, nel denunziare omesso esame di punti decisivi della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta che la ricostruzione dei fatti sia stata compiuta dalla Corte di merito prescindendo dalla loro concatenazione logico - temporale e dalla valutazione complessiva dei comportamenti delle parti e delle risultanze istruttorie, puntualmente elencate nel ricorso. viene dedotta insufficiente e Nel secondo motivo motivazione su punti decisivi della contraddittoria controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c.). La Corte di Appello si sarebbe sottratta all'esame di ben nove isolando dal complesso quelli esaminati;
elementi, peraltro avrebbe apprezzato in maniera errata le risultanze degli interrogatori formali e della prova per testi, di cui non giustificato la ritenuta avrebbe sufficientemente inattendibilità; sarebbe caduto in equivoco nel giudizio di inverosimiglianza dell'accordo intervenuto tra le parti;
sommariamente liquidato il valore delle ' infine, avrebbe perizie prodotte e che erano state effettuate da organismi di elevata competenza. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati. Essi non sono fondati. Nonostante loro ampiezza, le censure proposte dalla ricorrente coinvolgono apprezzamenti di fatto e propongono a questa Corte un nuovo, inammissibile, esame delle risultanze processuali che è stato effettuato dal giudice di merito il quale ha dato conto delle sue valutazioni con motivazione adeguata e logicamente immune da vizi sia per quanto riguarda le prove orali che gli scritti e la documentazione tecnica, elementi tutti che, con rilevi logicamente corretti, sono stati ritenuti o inattendibili o non univoci e, complessivamente, inappaganti ai fini della dimostrazione delle pretese attoree. Il ricorrente insiste sul mancato esame dei nove (i Patent nove punti asseritamente decisivi senza, tuttavia, fornire la dimostrazione logica adeguata proprio dell'assunto finale secondo cui la considerazione - separata о anche complessiva - degli elementi segnalati nel motivo, avrebbe potuto logicamente indurre a conclusioni decisorie diverse da quelle adottate dalla Corte di merito. Ed, al riguardo, non è certamente sufficiente a rendere fondata la denunzia del vizio della motivazione la mera elencazione da parte del ricorrente di una serie di elementi che il giudice di merito non ha preso in esame se la censura non raggiunge anche la dimostrazione logica della decisività dei dati non valutati. Il giudice di merito, infatti, giustifica adeguatamente la sua decisione finale allorché espone una ratio decidendi pienamente chiara e logicamente coerente, che appare essere il esame ponderato e complessivo di tutte le frutto di תנו risultanze processuali ritenute rilevanti, non essendo egli probatorio tenuto, rispetto al complesso del materiale acquisito, ad elencare ed apprezzare tutte le circostanze, esaminandole criticamente una per una, poiché rientra nei poteri del giudice di merito anche quello di sceverare, tra le molteplici acquisizioni processuali, quelle che gli ritiene maggiormente idonee a fondare il proprio convincimento, restando, cosi, implicito il giudizio di irrilevanza e/o di non decisività di tutte le altre, salvo che il ricorrente non dimostri che una o più circostanze che il giudice di merito ha tralasciato di vagliare specificamente abbia (no) portata decisiva, nel senso che, ove esaminata (e), avrebbe (ro) potuto fondatamente, ed alla luce dei canoni della logica, condurre ad un convincimento diverso o opposto a quello che sorregge il l'assunto decisorio censurato in relazione al quale, in definitiva, il ricorrente deve dimostrare il collegamento eziologico (Cass. 11.9.2002 n. 13230) con lo specifico errore • di omissione addebitato al giudice. Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna alle spese stante la inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma addi 12 dicembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Momen молочнок IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITAT MAR 2003CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1 SORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia wu vasallid delle Entrate di Roma 2 il 25/7/2003 serie 4 al n. 27705 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) _ BATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricc J " 'J