Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15422 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 154 22/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m Sig Dott. Erminio Presidente R.G. N. 8326/00 RAVAGNANI Consigliere Cron.36011 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 10/07/02 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: PO ASSUNTINA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 1622/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/04/99 R.G. N. 41150/95; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3462 udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Florindo -1- MINICHIELLO;
udito il P.M Generale Dott. per il rigetto . in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso del ricorso. -2- R. G. 8326/00 Svolgimento del processo Con sentenza del 29 aprile 1999, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello di TI NT contro la sentenza del Pretore della stessa sede del 12 gennaio 1995, di rigetto della domanda rivolta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento nella stessa misura di quella goduta dai grandi invalidi di guerra. L'inammissibilità è stata pronunciata per mancanza di motivi specifici di impugnazione, in violazione dell'art. 434 c.p.c., con conseguente impossibilità d'individuare le questioni oggetto del giudizio di appello, non riducibile a mera ripetizione di quello di primo grado. La TI ricorre per cassazione contro la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, deducendo un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Il Ministero dell'interno non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso è denunciato l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, sebbene non vi potessero essere incertezze sui limiti e sulla portata del I' chiesto riesame dal momento che impugnazione investiva tutte le questioni risolte negativamente dal giudice di primo grado. Il ricorso non può essere accolto. La giurisprudenza della Corte ha enunciato, in generale, il principio che l'atto d'appello, tanto nel rito ordinario, quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli Felp 3 contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. L'inosservanza di detto onere determina la nullità dell'atto di appello, quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione (Cass., sez. un., 6 giugno 1987 n. 4991). Più in particolare, è stato precisato che ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9628). Nel caso di specie, come si legge nello stesso ricorso che ne riporta if contenuto, l'atto di appello conteneva una critica per avere il Pretore rigettato la domanda sulla base di “mere formule negatorie lontane dal merito dei temi sottoposti al suo giudizio" e domandava la riforma totale della sentenza appellata. Si richiamavano gli aspetti di incostituzionalità delle norme applicabili se interpretate in senso 4 Fen negativo alla tesi dell'assistito e ci si riportava all'articolata esposizione fatta in primo grado. Si deve ritenere, quindi, conforme al diritto la decisione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, comma primo, c.p.c. per essere l'atto privo dei requisiti minimi richiesti per essere qualificato quale impugnazione della sentenza di primo grado, in assenza di critiche specifiche alle argomentazioni (o alla mancanza di argomentazioni) del provvedimento appellato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendovi DI BOLLO, DI stata attività difensiva della parte intimata. OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA
P. Q. M.
833 N. IM ESENTE DA 11-8-72 REGISTRO, E DA La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. LEGAR DIRITTO Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2002 Consigliere estensore Florists Upiciclivello O //DELEA Il Presidente Amini. Ragini IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogg 4 NOV. 2002 A M E R P CANCELLIERE U S 5