Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0 $399 /03 CAITALIAREPUBBLICA ITALIANA R.G. n° 28265/2001 Cron. 7801 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 952 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI PRIMA CIVILE Ud.
8.07.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente - 66 Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - 66 Giulio GRAZIADEI 66 Giuseppe MARZIALE -> 66 Giuseppe SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO - della RAGIONERIA dello STATO ISPETTORATO degli ENTI DISCIOLTI, quale rappresentante dell'ENTE NAZIONALE CELLULOSA e CARTA, SOCIETA' AGRICOLA e FORESTALE PER LE PIANTE DA CELLULOSA E DA CARTA S.A.F. s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 37, presso l'avv. Stefano Traldi che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente cons. Giuseppe Salmè 1586 2002
contro
FORESTALSUD s..a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi 5 presso l'avv. Ludovico Visone che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 19 dicembre 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 8 luglio 2002; sentito l'avv. Stefano Traldi;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con contratto del 1° aprile 1988 la Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta - S.A.F. s.p.a. ha acquistato dalla Forestalsud s.p.a. un - soprassuolo boschivo. Con atto del 19 novembre 1988 la S.A.F. ha dichiarato di cedere tale contratto alla Cerrone Legnami s.r.l. Con lodo irrituale del 7 aprile 1992, il collegio arbitrale, costituito in base a clausola compromissoria contenuta nell'originario contratto tra la S.A.F. e la Forestalsud, accogliendo la domanda proposta da quest'ultima società nei confronti della S.A.F., nel presupposto dell'inopponibilità della cessione, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società cedente. Con sentenza n° 10243 del 1998 il tribunale di Roma ha rigettato la domanda cons. Giuseppe ME 2 della S.A.F. diretta ad ottenere l'accertamento dell'improponibilità del giudizio arbitrale e dell'invalidità del lodo. Questa pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Roma che, per quanto ancora rileva in questa sede, ha affermato che gli arbitri non avevano ecceduto dai loro poteri risolvendo la questione se, a seguito della cessione del contratto dalla S.A.F. alla Cerrone Legnami, la cedente avesse perso la legittimazione passiva, perché tale questione involgeva anche l'accertamento della propria competenza. Per la risoluzione di tale questione preliminare, inoltre, non era necessaria la partecipazione al giudizio arbitrale della Cerrone Legnami, perché la questione stessa non doveva essere decisa con efficacia di giudicato. Irrilevante era, inoltre, la contestazione del merito del lodo irrituale, nella parte in cui aveva escluso che il contratto originario fosse stato effettivamente ceduto dalla S.A.F. alla Cerrone Legnami, perché il vizio denunciato non era riconducibile a un errore vizio della volontà degli arbitri. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma l'Ente Nazionale per la cellulosa e carte, succeduto alla S.A.F., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la Forestalsud. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 829, n. 4 c.p.c. e dell'art. 1429 c.c., la ricorrente deduce che erroneamente la corte territoriale cons. Giuseppe SA avrebbe respinto la tesi della nullità del lodo, perché pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria. Infatti tale clausola aveva ad oggetto la risoluzione delle controversie relative alla validità, all'interpretazione e alla risoluzione del contratto originario, non anche quelle attinenti alla validità e all'efficacia del negozio di cessione, soprattutto a seguito dell'accettazione di tale cessione da parte della Forestalsud con liberazione della società cedente. Gli arbitri, pertanto non potevano dichiarare la simulazione della predetta cessione, ma dovevano dichiarare la propria incompetenza. Il motivo non è fondato. Come ha esattamente rilevato la corte territoriale, con motivazione che si sottrae ad ogni censura di sufficienza e logicità, il lodo non ha ad oggetto la validità o l'efficacia del contratto di cessione, ma la risoluzione dell'originario contratto. L'accertamento dell'avvenuta cessione di tale contratto è stato infatti limitato al solo fine di esaminare l'eccezione “d'incompetenza” (rectius:di improponibilità della domanda, trattandosi di arbitrato irrituale) e di difetto di legittimazione passiva della S.A.F. e non ha formato oggetto della "cognizione" in via principale che ha avuto ad oggetto la risoluzione del contratto originario, in conformità con quanto previsto dalla clausola compromissoria.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza della corte d'appello di Roma per avere violato gli articoli 101 e 102 Cost., avendo negato la necessità della partecipazione al procedimento arbitrale della Cerrone Legnami, cessionaria dell'originario contratto, non ostante che in tale procedimento di cons. EP ME 4 discutesse della validità della cessione stessa. La violazione del contraddittorio nel giudizio per arbitrato irrituale darebbe infatti luogo all'invalidità del lodo perché viziato da errore sui limiti del mandato. Il motivo non è ammissibile. Come è stato già osservato (Cass. n. 11678/2001) nell'arbitrato irrituale - quale vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale - la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 c.c., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa. La necessaria conseguenza dell'affermazione di tale principio, che la ricorrente mostra di condividere, è tuttavia che la deduzione di tale vizio della volontà degli arbitri comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso, indagine riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione, se correttamente e logicamente motivata. Da quanto già osservato in ordine al primo motivo la motivazione della corte territoriale sul punto appare ineccepibile.
3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 1406 c.c. la ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel condividere la ricostruzione della volontà negoziale operata dagli arbitri che non avrebbero adeguatamente valutato la circostanza che la Forestalsud aveva accettato la cessione del cons. Giuseppe ME contratto e aveva liberato la S.A.F., che, pertanto, doveva essere estromessa dal giudizio. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l'insufficienza della motivazione con la quale è stata convalidata la valutazione degli arbitri relativa alla simulazione del contratto di cessione. Entrambi i motivi sono inammissibili perché diretti a censurare la ricostruzione della vicenda contrattuale operata dagli arbitri, censura che, evidentemente, esula dai limiti del sindacato di legittimità. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 67, oltre a € 4.000,00 per onorari. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estonsort Il presidente CORTE SUPOFI C ATIONE Pase D 7 MAR. 2003 a L CANCELLIERE Andrea Bianchi 11 IL LIERE cons. Giuseppe Salmè 6