Sentenza 16 aprile 2012
Massime • 1
Il diritto di querela per il reato di impedito controllo spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2012, n. 38393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38393 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/04/2012
Dott. BEVERE NI - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 901
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 41336/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON LE N. IL 15/03/1971;
avverso la senten2a n. 1151/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20.5.2011, la corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza 11.7.07 del tribunale della stessa sede con la quale AL CH è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 4 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore delle parti civili. Il AL è stato riconosciuto responsabile del reato ex art. 2625 c.c., comma 2, per avere, in qualità di presidente del CdA della Marche Servizi soc. coop. A responsabilità limitata, impedito o comunque ostacolato il controllo da parte degli organi sociali, allegando al bilancio 2002 la relazione del collegio sindacale, modificando lo statuto sociale e impedendo l'accesso alla sede della società al socio NO NI e al presidente del collegio sindacale AS CO.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. difetto di legittimità dei signori AS e NO alla presentazione della querela: la legittimazione riguarda solo i soci che siano stati danneggiati economicamente e/o patrimonialmente. I predetti nella querela hanno specificato di agire in rappresentanza della società, spendendo la proprie qualifiche sociali: nella querela del 15.11.03 non si fa cenno ad alcun interesse personale, e in quella dell'8.10.04 dichiarano di agire come singoli soci;
la sentenza in maniera erronea riconosce ai querelanti un danno personale diretto, quale conseguenza della irregolare condotta del AL, derivato dall'azione esercitata nei loro confronti dalle banche per il recupero del credito di Euro 160.000, in forza della fideiussione prestata in favore della società, e dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della società, a un anno dai fatti. Secondo il ricorrente si tratta di un danno non risarcibile, in quanto mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale e quindi non conseguenza diretta e immediata della condotta dell'amministratore.
2. vizio di motivazione per mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello relativo alla carenza della querela per i fatti di cui al capo di imputazione: nella prima querela del 15.11.2003 vi è una denuncia generica su irregolarità e abusi del AL e si fa riferimento a un generico ostacolo posto dal AL agli organi sociali, tra cui il collegio sindacale, di effettuare i consueti e dovuti controlli di cassa, di prendere visione delle scritture contabili, di verificare i saldi dei c/c bancari intestati alla coop. Non viene quindi fatta alcuna indicazione ad altri fatti (impedimento di accesso alla sede sociale di NO e AS, modifica unilaterale dello statuto sociale, falsa sottoscrizione di AS, apposta in calce alla relazione del collegio sindacale e al verbale della assemblea 10.5.2003).
Questi fatti sono indicati nella querela 8.10.04 e alcuni di essi sono successivi alla data della prima querela, in ordine ai quali la seconda quindi è tardiva.
3. vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p.: il ricorrente critica la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'accusa di aver impedito l'accesso alla sede sociale, in quanto i giudici di merito hanno omesso di considerare i numerosi elementi di prova della sua innocenza, derivanti dalle dichiarazioni delle persone offese AS e NO e della dipendente CA;
4. vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'accusa di aver ostacolato il controllo da parte degli organi sociali: dalle dichiarazioni di AS e NO risulta che il AL era solito informare i soci sulla situazione e sull'andamento della cooperativa in incontri periodici e informali;
sull'accusa di aver impedito e/o ostacolato la visione e la consultazione dei libri contabili non esistono prove, in quanto risulta che il libro soci e assemblea soci è stato consegnato poche ore dopo la richiesta, mentre il libro del consiglio di amministrazione è stato consegnato non oltre tre giorni;
5. vizio di motivazione sulla sottoscrizione del AS sulla relazione collegiale sindacale al bilancio del 2002: il giudice ha ritenuto che la falsità emerge dalla comparazione ictu oculi effettuata con le firma apposte sulle due querele, senza basarsi su altri elementi, avendo comunque rilevato l'errata comparazione del consulente di parte il perito effettuato la comparazione di due sottoscrizioni sicuramente autografe con altre firme che il AS ha disconosciuto;
6. il ricorrente ha censurato la motivazione sulla condotta di modifica unilaterale dello statuto sociale, proponendo una diversa interpretazione delle testimonianze e della documentazione acquisita. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla censura sulla titolarità del diritto di querela dei soci AS e NO, va rilevato che la norma di cui all'art. 2625, comma 2 non pone alcun limite alla titolarità dei soci del diritto di presentare istanza punitiva, sulla base di una distinzione tra soci che abbiano subito un danno patrimoniale come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori e soci che abbiano subito un pregiudizio come mero riflesso dei danni recati al patrimonio sociale. In ogni caso, sono assolutamente conformi alle risultanze processuali e a una loro razionale interpretazione le valutazioni fattuali, compiute dalla corte di merito sulla sussistenza di un diretto danno patrimoniale, subito dai querelanti, sulla ricostruzione della negativa situazione patrimoniale della società, sugli effetti nocivi della mala gestio, imputabile con certezza al AL. Quanto alla tempestività delle querele, la corte ha scandito con estrema precisione la stretta correlazione tra conoscenza dei fatti, da parte dei querelanti, e la data della presentazione della correlata istanza punitiva, per cui nessuna censura è configurabile sul rispetto del termine di legge. La corte di merito ha poi rilevato, con argomentazioni del tutto incensurabili in sede di giudizio di legittimità, che le sottoscrizioni disconosciute dal presidente del collegio sindacale, AS CO (relative alla relazione, ex art. 2429 c.c., al bilancio 2002 e al verbale di assemblea del 10.5.03) presentano una diversità, immediatamente percepibile, rispetto alle firme apposte in calce alle due querele presenti nel fascicolo del dibattimento. La falsità è stata comunque confermata dalle conclusioni della relazione del consulente tecnico del P.M. e dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza dibattimentale.
I giudici di merito hanno inoltre compiuto una precisa e circostanziata ricostruzione dell'attività ostruzionistica del AL, diretta a impedire il controllo della gestione della società, il pretestuoso temporeggiamento nella consegna dei libri sociali ai consiglieri di amministrazione, la cattiva gestione delle risorse finanziarie rilevate dal consulente contabile, le forzature e le alterazione delle regole statutarie, la falsificazione del verbale dell'assemblea del 10.5.03. Le sentenze hanno quindi delineato una situazione di dissesto e di irregolarità, addebitabile - in virtù delle risultanze processuali - in maniera certa al AL, sotto il profilo aziendale, finanziario, contabile, giuridico e deontologico, situazione che evidenzia - al di là delle specifiche dimostrazioni delle singole trasgressioni - la responsabilità di quest'ultimo in ordine alla "necessitata" violazione dei doveri ex art. 2625 c.c., in quanto diretta a impedire e ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e revisione, all'esito delle quali, prevedibilmente, tanto dissesto e tanta illegalità sarebbero stati accertati e certificati.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del AL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012