Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2017, n. 5477
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Sentenza 14 dicembre 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2256/2017 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 14 dicembre 2017. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva confermato la condanna di alcuni imputati per lesioni personali colpose in un incidente sul lavoro. Gli imputati hanno contestato la motivazione della sentenza, sostenendo l'assenza di responsabilità per la mancata adozione di misure di sicurezza collettive, e hanno richiesto l'annullamento della condanna.

Il giudice ha accolto i ricorsi, evidenziando la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha sottolineato che la normativa vigente non impone l'adozione simultanea di misure di sicurezza collettive e individuali, ma stabilisce la priorità delle prime solo in caso di inadeguatezza delle seconde. Inoltre, ha chiarito che la responsabilità del committente non può essere automatica e deve essere valutata in base a specifici obblighi di controllo, che non sono stati adeguatamente dimostrati nel caso in esame. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame, evidenziando la necessità di una valutazione più approfondita delle circostanze del caso.

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di cantieri temporanei o mobili, il committente, qualora non assuma su di sè le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, in quanto privo dei requisiti professionali previsti dalla legge, è tenuto esclusivamente a controllare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 da parte del soggetto nominato e non alla sua integrale sostituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità del committente in modo automatico dalla verificazione del sinistro, senza indicare quale fosse l'omesso controllo a lui addebitabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2017, n. 5477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5477
    Data del deposito : 14 dicembre 2017

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