Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato che aveva rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione in una fattispecie in cui era stata presentato permesso di costruire in sanatoria per un box auto di ampiezza addirittura superiore a quella relativa all'ampliamento di un immobile adiacente, ad uso dichiaratamente residenziale, che era stato oggetto di altro permesso in sanatoria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 20420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20420 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 749
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 42825/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES ND, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 29/7/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MENGONI Enrico;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/7/2014, la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza presentata da ES ND volta ad ottenere la revoca e/o la sospensione dell'ingiunzione di demolire le opere di cui alla sentenza emessa dalla stessa Corte il 6/4/2001 in riforma della pronuncia di cui al Pretore di Nocera inferiore del 27/5/1999.
2. Propone ricorso per cassazione l'ES, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi:
- violazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. La Corte di appello, pur muovendo correttamente dalla sentenza Corte costituzionale n. 196 del 2004, non avrebbe considerato quanto avvenuto nella Regione Campania in epoca successiva, quale l'adozione della L.R. 18 novembre 2004, n. 10 (più restrittiva della legge nazionale quanto a criteri per ottenere il condono), poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 49 del 2006; di tal che, la disciplina in materia attualmente vigente corrisponderebbe a quella nazionale, con talune eccezioni (opere ultimate dopo il 31/3/2003 ed abusi su immobili cadenti in particolari zone) non rilevanti nel caso di specie.
Con l'effetto che il limite volumetrico di 3.000 mc, di cui alla L. n. 724 del 1994, poi ripreso anche dalla citata L. n. 326 del 2003,
non avrebbe mai smesso di operare;
- difetto assoluto di motivazione quanto alle deduzioni formulate dalla difesa. La Corte non avrebbe considerato che - con riguardo agli immobili in oggetto - erano state presentate due istanze di condono non ai sensi della L. del 1994, bensì ai sensi di quella del 2003 che, come già riportato, ammetteva la possibilità di condonare più unità dello stesso edificio, ciascuna di volume non superiore a 750 mc, con il limite complessivo di 3.000 mc. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza di legittimità, il citato limite di 750 mc. si applicherebbe esclusivamente alle costruzioni residenziali, non anche ai fabbricati con diversa destinazione come il box auto in oggetto;
si da rendere perfettamente condonabili due unità immobiliari separate, come nel caso di specie.
3. Con requisitoria scritta del 24/11/2014, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza. Evidenzia che la Corte avrebbe dovuto verificare l'applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, (che prevede il limite volumetrico complessivo di 3.000 mc), che si applica alle nuove costruzioni, come quelle in esame;
ancora, che, per costante giurisprudenza, la stessa previsione riguarderebbe soltanto gli immobili con uso residenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che "Le disposizioni di cui ai capi 4^ e 5^ della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 me. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi". Con sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2004, n. 196, la stessa norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati. Ne è seguita, con riguardo alla Regione Campania, l'adozione della L.R. 18 novembre 2004, n. 10, che ha adottato per il condono criteri più rigorosi di quelli di cui alla citata normativa nazionale (ampliamento massimo di 250 me. e nuova costruzione non superiore complessivamente a 600 me); la stessa previsione, però, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. 6 febbraio 2006, n. 49. Ne deriva che la disciplina vigente anche per la Regione Campania è quella di cui al D.L. n. 269 del 2003, salve le previsioni di cui alla L.R. n. 10 del 2004 ancora vigenti pur dopo la citata sentenza della Corte costituzionale (ma non rilevanti nel caso in esame). Tutto ciò premesso, si osserva che la Corte di appello non ha tenuto conto di questa evoluzione normativa, interpretando erroneamente la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 come abrogativa ex tunc dell'intero art. 32, comma 25, cit. e, pertanto, della possibilità di ottenere il condono con riferimento ad opere abusive non superiori a 750 me per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi;
questa errata interpretazione, tuttavia, non consente l'accoglimento del ricorso. Come correttamente affermato dal provvedimento nel passo successivo, infatti, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, si da costituire una costruzione unica (per tutte, Sez. 3^, n. 33796 del 23/6/2005, Brigante, Tv. 232481; Sez. 3^, n. 10550 del 2/7/1998, San Martino, Rv. 211856); quel che è stato implicitamente desunto dalla Corte nel caso di specie, in ragione della particolare ampiezza del box auto oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 77/2013 (641,50 mc), addirittura superiore a quella dell'ampliamento dell'adiacente immobile ad uso (esplicitamente) residenziale di cui all'analogo permesso n. 78/2013 (592 me), si da ritenere che l'intervento fosse, in realtà, volto ab origine a realizzare un manufatto unitario e, pertanto, non fosse suscettibile di sanatoria.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015