Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 20420
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato che aveva rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione in una fattispecie in cui era stata presentato permesso di costruire in sanatoria per un box auto di ampiezza addirittura superiore a quella relativa all'ampliamento di un immobile adiacente, ad uso dichiaratamente residenziale, che era stato oggetto di altro permesso in sanatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 20420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20420
    Data del deposito : 8 aprile 2015

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