CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG ND nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 23/06/2022 del tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Carino Antonio che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale di Latina, adito nell'interesse di NG ND ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale, con riguardo all'impianto in corso di costruzione di proprietà della società Iliad Italia s.p.a., dichiarava inammissibile l'istanza di riesame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 390 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2022 Così deciso il 29/11/2022 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore NG ND, deducendo un unico motivo di ricorso. 3. Deduce la violazione degli artt. 322 e 568 cod. proc. pen. con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame, sostenendo sotto plurimi profili la sussistenza dell'interesse del NG alla proposizione della domanda. 4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte in data 25 novembre 2022, rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del NG. Ad esso è allegato il decreto di intervenuta revoca del sequestro disposta dal P.M. procedente. Ricorre quindi, in tal caso, l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Carino Antonio che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale di Latina, adito nell'interesse di NG ND ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale, con riguardo all'impianto in corso di costruzione di proprietà della società Iliad Italia s.p.a., dichiarava inammissibile l'istanza di riesame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 390 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2022 Così deciso il 29/11/2022 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore NG ND, deducendo un unico motivo di ricorso. 3. Deduce la violazione degli artt. 322 e 568 cod. proc. pen. con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame, sostenendo sotto plurimi profili la sussistenza dell'interesse del NG alla proposizione della domanda. 4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte in data 25 novembre 2022, rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del NG. Ad esso è allegato il decreto di intervenuta revoca del sequestro disposta dal P.M. procedente. Ricorre quindi, in tal caso, l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso