Sentenza 5 aprile 2001
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- 1. Contestazioni Su Compensi Amministratori Non Deliberati: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per compensi amministratori non deliberati? In questi casi, l'Ufficio presume che i compensi erogati agli amministratori siano indeducibili per la società se non risultano da una delibera assembleare o da un atto formale che li autorizzi. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e rettifica del bilancio. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la deducibilità dei costi o ridurre sensibilmente le sanzioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta i compensi amministratori – Se i compensi non risultano da delibera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2001, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA5069/01 IN NOME EL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE бобонде вероя Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10290/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 10833 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. MSI1781 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.22/12/00 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI を ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copie studio XXIV MAGGIO 46, presso lo studio dell'avvocato CICALA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. C. 1 che la difende unitamente all'avvocato 5. APR. 2001 IL CANCELLIERE ALESSANDRINI GIANCARLO, giusta delega in atti;
ricorrente - LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
NI BE;
- intimato CG508987 avverso la sentenza n. 152/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 27/04/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2154 udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SPAGNA MUSSO;
Richiesta copia legale udito l'Avvocato ALESSANDRINI Giancarlo, difensore del dal Sig. CICALA per diritti L/2000+3 che ha chiesto l'accoglimento del ricorrente 15 GIU 2001 IL CANCELLIERE ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 15 13000 CANCELLERIA CANCELLERIA OF471459 CELLERIA 1460 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1983 LB ON - pre- messo che esso esponente, la sorella IN ed il di lei marito, GI NT, erano rispettivamente proprietari del piano terra e del secondo piano di una palazzina si- ta in Osimo cui era annessa una superficie inedificata in parte comune ed in parte di proprietà esclusiva sua e dei coniugi;
che costoro avevano realizzato dei manufatti abusivi sulle parti comuni del fabbricato e della annessa superficie nonchè su una porzione di questa di sua esclusiva proprietà convenne in giudizio, dinanzi al tri- bunale di Ancona, i coniugi NT, ON perché costoro fossero condannati alla rimozione di detti manufatti. Z Costituitisi nel giudizio, i convenuti negarono fondatezza alle avverse pre- tese e riconvennero l'attore perché fosse condannato alla rimozione di due barac- che prefabbricate erette in aderenza alla palazzina condominiale ed a distanza infe- riore a quella legale da una striscia di terreno di loro proprietà esclusiva, ad elimi- nare comunque dalla porzione di corte di sua proprietà esclusiva quei manufatti che pregiudicavano l'esercizio della loro diritto di servitù di transito di cui quella era gravata nonché, a tal fine,a “risistemare" la stessa porzione di corte All'esito di una consulenza tecnica d'ufficio e dell'acquisizione documentale, il tribunale adito, con sentenza del 23 aprile 1994, rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale. Adita con il gravame del BA, al quale resistettero i coniugi NT, BA, la corte d'appello di Ancona, con sentenza del 27 aprile 1998, in parziale riforma della decisione impugnata ha rigettato la domanda riconvenzionale limita- 3 tamente alla richiesta di condanna del ON all'arretramento o eliminazione delle due baracche prefabbricate. Per quel che in questa sede interessa la corte di merito - dopo aver rilevato che con atto del 19 gennaio 1962 NT RC, madre dei ON, aveva venduto agli appellati, i coniugi NT, ON, l'appartamento al primo piano e costituito servitù di passaggio a favore di detta porzione immobiliare sulla corte adiacente alla palazzina e che con atto del 26 febbraio 1980 la RC aveva ven- duto ad LB ON l'appartamento al piano terra e l'annessa corte menzio- nando la servitù di passaggio precedentemente costituita a favore della porzione immobiliare alienata ai coniugi ha osservato che la pronunzia del tribunale era - sul punto sorretta dal rilievo dell'essere le due baracche aderenti alla palazzina co- muni illegittimamente realizzate a tutela dell'esercizio di una veduta, giusto il ri- chiamo fatto dal primo giudice dell'art. 907 c.c., sebbene la sua esistenza non fosse stata dedotta dai coniugi NT, BA né accertata dal consulente tecnico d'ufficio. Inoltre, i coniugi non avevano fatto acquisire elementi, fra i quali una do- cumentazione fotografica e grafica, dai quali potesse evincersi l'ubicazione della striscia di terreno di loro proprietà esclusiva. In questo "vuoto probatorio” l'unico elemento acquisito era la posizione baracche in aderenza alla parete perimetrale della palazzina;
il che non poteva ave- va indurre alla loro realizzazione in spregio alla disciplina delle distanze legali con- sentendo, infatti, l'art.877 c.c. le costruzioni in aderenza. 4 Per la cassazione di detta pronunzia ricorre sulla base di quattro motivi IN ON;
non resiste l'intimato LB ON. Motivi della decisione Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, in relazione ai nn 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la ricorrente denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 115 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto de- cisivo della controversia. La ricorrente dopo aver affermato che la madre NT RC, pro- prietaria dell'edificio con corte circostante siti in Osimo, aveva con atto pubblico del 19 gennaio 1962, venduto ad essa ed al coniuge il primo piano di quel fabbrica- to e con rogito del 14 ottobre 1972 una striscia di terreno di mq 13 facente parte di quella corte nonché con rogito del 26 febbraio 1980 al figlio LB ON il piano terra dell'edificio menzionando e parte della corte annessa con espressa men- zione della servitù di passaggio precedentemente costituita a favore della prima porzione immobiliare -ha osservato che la corte di merito, nel ritenere la carenza di prova concernente la posizione dei due prefabbricati rispetto alla "ministriscia" non aveva all'evidenza considerato l'estratto di mappa allegato all'atto pubblico di compravendita del 26 gennaio 1974, a mezzo del quale l'odierna ricorrente aveva acquistato da IG AN un piccolo appezzamento di terreno della superficie di mq 26, dal quale risultava la posizione di detta ministriscia rispetto alla palazzi- na, che NT RC trasferì separatamente in singole porzioni ed in tempi di- versi ai contendenti, la corte gravata da servitù di passo a favore della proprietà dell'odierna ricorrente. 10 5 Dalla rappresentazione grafica dei luoghi risultava una distanza di mt 5 fra la ministriscia e la palazzina di appena cinque metri così che alcunché avrebbe po- tuto essere "costruito" in quello spazio intermedio anche considerando che la di- sciplina edilizia all'epoca vigente in Osimo imponeva una distanza di mt.
5. La motivazione della corte di merito rendeva certo la mancata disamina del documento. Nè aveva considerato il giudice del merito che l' inosservanza di questa disciplina costituiva un fatto pacifico “inter partes” poiché il BA aveva negato l'illecito sotto l'unico profilo dell'assenza del requisito della costruzione di quei due manufatti: onde non avrebbe potuto comunque quel giudice imputare alla o- dierna ricorrente l'inosservanza dell'onere probatorio. Senza considerare, poi, che acquisite la planimetria riproducente la posi- zione della ministriscia, l'aderenza delle due baracche al muro perimetrale della pa- lazzina e l'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, quel giudice non avrebbe po- tuto ritenere carente la prova della violazione di quelle distanze legali senza chiede- re ulteriori chiarimenti al consulente stesso. Queste censure non possono essere accolte. Con parte di queste, invero, la ricorrente denunzia - in punto della im- possibilità ritenuta dal giudice del merito di identificare l'ubicazione della “ministri- scia" di proprietà degli appellati, dalla quale il ON, secondo quanto da quelli chiesto e consentito dal primo giudice avrebbe, dovuto erigere le proprie costru- zioni ad una distanza non inferiore a quella prescritta di mt.
5 - l'omesso esame da parte della corte di merito di un documento rilevante indicato nell'atto pubblico, 6 redatto nel 1974, di acquisto di una striscia di terreno della superficie di mq.26 e nell'allegato estratto di mappa. Nell'esposizione dei "fatti - sostanziali e processuali - di causa" fatta nel ricorso, dalla quale solamente quale questa corte può trarre una loro sufficiente conoscenza al fine di rilevare il contenuto e la portata delle censure ed in ultimo apprezzarne la correttezza, senza poter utilizzare fonti integrative, viene menziona- ta una striscia di terreno della superficie di mq 13 oggetto dell'acquisto dei coniugi GI NT e IN ON (l' odierna ricorrente) dalla madre NT Guer- cio con atto pubblico del 1972. Deve concludersi che all'esame del giudice del merito non venne per certo offerta una prospettazione coerente alle rappresentazioni contenute nel documento del quale la ricorrente denunzia l'omessa disamina. Né comunque quel giudice avrebbe potuto ritenere "pacificamente acquisi- ta” la denunziata violazione della distanza legale nelle costruzioni sol perché il BA aveva negato la riconducibilità dei prefabbricati alla nozione di "costru- zioni" fornita dall'art. 873 c.c ed oggetto della previsione di norma e di altre in- tegrative della disciplina, non investendo l'assunto difensivo, consistente in un'interpretazione di quella norma, l'ammissione del fatto, sfavorevole, della ubi- cazione di quei manufatti ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla norma- tiva urbanistica di mt. 5 dalla striscia di proprietà della odierna ricorrente. Le considerazioni esposte in punto di rigetto del primo motivo giustifica- zione il diniego del terzo poiché il giudice non avrebbe potuto far verificare 7 dall'esperto la posizione della striscia di terreno di loro proprietà nella carenza del- la allegazione della sua posizione. Con il quarto motivo la ricorrente in relazione al n° 3 dell'art. 360 c.p.c. denunzia la violazione dell'art. 873 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 877 c.c. Sotto il primo profilo, la ON deduce che il giudice del merito non ha considerato l'inosservanza dell'art. 873 c.c., peraltro ammessa dal ON, poi- ché costui non avrebbe potuto costruire nell'ambito di una striscia di terreno larga mt 5, quanti corrono fra la striscia di proprietà esclusiva di essa ricorrente e la par- te perimetrale della palazzina. Quanto all'altro profilo, la ricorrente sostiene che quel giudice non ha con- siderato la concreta inoperatività dell'art. 877 c.c. poichè i manufatti erano stati re- alizzati sul luogo di esercizio della servitù di passo in favore della unità immobilia- re della odierna ricorrente pur menzionata nell'atto del 26 febbraio 1980. Queste censure hanno esito diverso. La prima non può essere accolta per le ragioni esposte nell' ambito della disamina, con esito negativo, del primo e del secondo motivo del ricorso. Trova consenso la seconda censura. Invero, la corte territoriale ha ritenuto nella specie risolutivo il disposto dell'art. 877 c.c., in tema di costruzioni in aderenza, sebbene quelle erette dal ON risultassero insistere sulla fascia del corte circostante l'edificio comune asservita al transito in favore delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei coniugi NT BA. 8 Di questa servitù il giudice del merito ha dato atto in esordio di motivazio- ne e i coniugi, in via riconvenzionale, avevano chiesto che della possibilità di eser- cizio fosse disposto il ripristino obiettivamente impedito anche da quelle fabbriche. Concludendo la disamina, il primo, il secondo, il terzo motivo e la prima censura del quarto motivo debbono essere rigettati. All'accoglimento della seconda censura del quarto motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice che si indica nella Corte d'appello de L'Aquila. Il giudice di rinvio si pronunzierà nei limiti sopra indicati sull'appello di LB BA e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giu- dizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione (art.385, II cpv., c.p.c.).
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, in relazione cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello de L'Aquila. Roma, il 22 dicembre 2000. Il Presidente (dr Franco Pontonieri) Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Valena Neri 0.5 APR. 2001 ALCANCENE 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in do 8 MAG. 200ke 4 versate S. 310.000 25267 al n.x trecentodiecimeo p. Dirigente Are Servizi (lire PRIPPO) (Dott.ssa Mana Gracia Gludiziari Responsabile Server (Dr. M. BACK ) E 100