Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia. (Fattispecie relativa a un'istanza di estradizione avanzata dalle autorità romene per reati commessi anteriormente alla data del 7 agosto 2002, in cui la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, sollevata in relazione alla pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente o dimorante in Italia, con riguardo alla possibilità di scontare l'esecuzione della pena nel nostro Paese).
Commentario • 1
- 1. Salute compromessa, estradizione negata dal giudice solo se .. (Cass. 10770/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 ottobre 2019
Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
O S C U R A TA
0397/10 Maio di d ifusione del լի presente provvedimento REPUBBLICA ITALIANA omettere le generalità e gli altri dati identificativi, In nome del popolo italiano a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☐ disposto d'ufficio
VI Sezione penale a richiesta di parte
✓ imposto dalla legge composta dagli Ill.mi signori: Camera di Consiglio del 22 gennaio 2010 dott. Giovanni De Roberto Presidente
E Saverio F. Mannino Consigliere r. g. n. 38861/09
Antonio Stefano Agrò 56 66 Vincenzo Rotundo sent. n.735 66 Anna Maria Fazio 66
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da P.V.G. |contro la sentenza 5 ottobre 2009 della Corte d'Appello di
Milano.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. F.TACORIELLO
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Giovanni Piazza Spessa.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Milano deliberava favorevolmente in ordine all'estradizione di verso la "omissis" per l'esecuzione della pena di otto anni diP.V.G. reclusione inflittagli per i reati di stupro e perversione sessuale.
2. Contro tale sentenza ricorre il P.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18 lett.r 1. n.69 del 2005, ritenendo che anche a lui spetti, in virtù di tale norma, la facoltà di scontare la pena in Italia e solleva, per il caso di interpretazione contraria, questione di legittimità costituzionale della detta norma per contrasto con gli artt.3, 27 comma 3 e 117 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede per lo straniero residente o dimorante in Italia la possibilità di scontare nel nostro Paese una pena definitiva, per la cui espiazione sia stata richiesta l'estradizione da altro
Paese dell'Unione Europea.
3. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha prodotto documentazione tesa a comprovare la sua stabile residenza in Italia.
4. Il ricorso è tuttavia infondato.
Nel regime di estradizione, cui la specie si riconduce trattandosi di reati commessi prima del 7 agosto 2002, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero tanto per lo straniero residente quanto per il cittadino italiano. Rientra invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivarsi per il riconoscimento della sentenza straniera, ove in base ad accordi internazionali essa possa essere poi eseguita in Italia.
Ne deriva che l'eccezione di legittimità costituzionale prospettata, riguardante la disparità di trattamento introdotta dalle norme relative al mandato di arresto europeo tra cittadini e residenti in relazione all'esecuzione della pena in Italia, è priva di rilevanza.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2009 DEPOSITATO IN CANCELLERIA G Il Presidente
All oggi 2 8 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia