Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
4 O 7 L 3 . L O N ) B , E 1 E C 9 9 A 1 N P - Aula O 068 1 8/ 02 1 I I 1 Z - D A 1 R E 2 T . C S I I L G D 9 E 3 U R I E A G 6 OLO TALIANO D 4 E E . T N T . N T T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R S S Oggetto E I A Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale R.G.N. 25761/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 19391 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud.18/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: FO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VITTORIA ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona del suo Amministratore Delegato Roberto Guarena, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, che la difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 706 nonchè
contro
LL SE;
intimata - 9213/00 del Giudice di pace di avverso la sentenza n. emessa il 12/07/00 e depositata il 08/08/00 (R.G. ROMA, 16826/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Edmondo TOMASELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza e si annulli la sentenza impugnata con le conseguenze di legge. RILEVATO che con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Roma ha rigettato la domanda di FA IA volta al risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro - avvenuto sulla via Pinciana di Roma il 23.2.1997 - tra la propria autovettura (Nis- san) e quella (Ford) condotta da IU IL, assicurata per la r.c.a. dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a., sul rilievo che "la domanda attorea è risultata infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata, come da deposizioni testimoniali a verbale"; che con i tre motivi di ricorso (cui la società as- 2 sicuratrice resiste con controricorso illustrato anche da memoria) è denunciata: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 184 c.p.c. per non essersi il giudice di pace pronunciato sulle istanze istruttorie;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di regolazione delle spese di lite;
3) "omessa, insufficiente, apparente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia" (modalità del sinistro) RITENUTO che il terzo motivo di ricorso è manife- stamente fondato in quanto il giudice di pace non spie- ga in alcun modo le ragioni del proprio convincimento, non altrimenti evincibile dal contesto della sentenza, che non dà neppure conto delle risultanze della prova testimoniale posta a fondamento della decisione;
che l'obbligo del giudice di chiarire, pur se suc- cintamente, la ratio decidendi sussiste anche per le sentenze emesse secondo equità e che lo stesso non è soddisfatto da affermazioni del tutto apodittiche, qual è quella sopra riportata;
che si verte, dunque, in ipotesi di motivazione me- ramente apparente, determinante nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.), che va conseguentemente cas- sata con rinvio a diverso giudice di pace di Roma af- 3 finché decida la causa dando conto delle ragioni della decisione e provveda anche a regolare le spese del giu- dizio di legittimità; che gli altri motivi restano assorbiti;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara as- sorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza in rela- zione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma. Roma, 18 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancellaris O Oggi, 13.05.02 L 4 L 7 .3 O B ) N E E IL CANCEL ERE 01 , E 1 C 9 N A Dots Mania Aiello, 9 IO P 1 - I Z 1 A 1 D - R T E 1 IS C I G 1 E D R 9 U 3 I A E G D 6 E E 4 T . N N . T E T T S E S R I A (