Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della contravvenzione di partecipazione a gioco d'azzardo si deve ritenere colto in flagrante sia chi sia sorpreso mentre giuoca sia chi, immediatamente dopo il giuoco, è inseguito o sorpreso con cose o tracce del reato. (Nella specie la Corte ha considerato quali partecipanti al gioco le persone sorprese in un vano, arredato solo con un tavolo e numerose sedie, ove venivano rinvenuti vari oggetti indicativi del gioco della "bassetta").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 19/5/1999
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dott. UI DE MAIO Consigliere N. 1796
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENRALE
Dott. CA GRILLO Consigliere N. 02577/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NI IA nata a [...] il [...],
2) LL RM, nato a [...] il [...],
3) GH MO, nato a [...] il [...],
4) CE ML, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 22.5.1998 dal pretore di Forlì. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di RI, HE e EL, e rigettarsi il ricorso di IG,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 22.5.1998 il pretore di Forlì dichiarava LT IR, AL TO, UI BO, SE MA, LO TI, LO SE, RM HE, ML EL, IO NN, MA NI, ER AG, LV SI, Miram. RI, MO IG, IF RA e CA CI colpevoli del reato di cui agli artt. 112, comma primo n. 1, e 720 c.p. perché erano stati colti all'interno di un appartamento destinato a casa da giuoco mentre prendevano parte al giuoco d'azzardo della "bassetta" (in Forlì nel maggio 1995). Per l'effetto il pretore condannava i predetti all'ammenda di lire 2.000.000 ciascuno, oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, e ordinava la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
2 - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso a mezzo dei difensori solo IA RI, RM HE, MO IG e ML EL, deducendo vari motivi a sostegno.
2.1 - La RI deduce manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che nei suoi confronti mancava la prova della flagranza del reato, posto che si era trovata nel l'appartamento di cui trattasi solo per incontrare un'amica. Chiede anche la restituzione della somma sequestratale e confiscata.
2.2 - Anche il HE sostiene che i presenti erano convenuti in loco per una cenetta tra amici e che egli non era stato sorpreso a giocare. Chiede la restituzione delle banconote e dei gioielli sequestrati.
2.3 - Lo IG deduce in primo luogo violazione di norme processuali (art. 511, comma quinto, c.p.p.), giacché la mancata lettura o la mancata indicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento li rende inutilizzabili a fini probatori. Con un secondo articolato motivo lo SP deduce manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che a) gli imputati non sono stati colti nell'atto di partecipare al giuoco d'azzardo della "bassetta"; b) neppure era concretamente ravvisabile lo stato di quasi flagranza, che comunque non è sufficiente a integrare la condizione di punibilità richiesta per il reato contestato;
c) neppure motivata è l'affermazione che si stesse giocando alla "bassetta"; d) infine era stato provato attraverso le dichiarazioni di UE BI che egli si trovava nell'appartamento per svolgere un lavoro di muratura per incarico dello stesso BI. Col terzo e ultimo motivo, lo IG deduce ancora vizio di motivazione, giacché il pretore non ha minimamente valutato le dichiarazioni del suddetto BI, coimputato che aveva patteggiato la pena, e che quindi - dopo la stralcio del processo - era stato esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. 2.4 - Anche il EL deduce vizio di motivazione, giacché la quasi flagranza non costituisce la richiesta condizione di punibilità del reato.
Motivi della decisione
3 - Preliminarmente va disatteso il primo motivo di censura dedotto dallo IG, in ordine alla inutilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Risulta infatti che il giudice di merito ha fondato il suo giudizio, non sugli atti del fascicolo, ma sulla base delle risultanze della istruzione orale esperita durante il dibattimento.
Sulla base di questa istruzione (soprattutto testimonianze dei carabinieri verbalizzanti) è risultato che i carabinieri avevano sottoposto ad osservazione da alcuni giorni un immobile sito in aperta campagna, gestito da tale UE BI;
che la casa era frequentata da una cerchia numerosa di persone, che entravano dopo un controllo effettuato da alcuni individui appostati sul balcone di cui era dotata la casa;
che un giorno i carabinieri avevano fatto irruzione nella casa, accedendo dalla porta posteriore, dopo averla sfondata;
che, salita una rampa di scale, i carabinieri erano entrati in un vano arredato solo con un tavolo e numerose sedie, dove - ammassate vicino alla porta - sorprendevano numerose persone nonché vari oggetti indicativi del giuoco della "bassetta" (foglietti con cifre, carte da giuoco dello stesso seme, denaro).
4 - Va quindi affrontato il problema della flagranza come condizione obiettiva di punibilità del reato di cui all'art. 720 c.p.. Al riguardo la sentenza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza costante di questa corte;
la quale ha precisato che "ai fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d'azzardo devono considerarsi colte in flagrante non solo le persone sorprese a giuocare, ma anche quelle che, per le circostante di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell'autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa (Cass. Sez. IV, n. 00 620 del 24.5.1966, ud. 7.3.1966, Gasparini, rv. 101518; v. anche Cass. Sez. IV, n. 00 802 del 17.5.1966, ud. 16.3.1966, Ferrea, rv. 101484); ossia che "ai fini della ipotesi contravvenzionale dell'art. 720 c.p. per ritenersi realizzato l'estremo della flagranza non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco con le carte in mano, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da giuoco in presenza di strumenti e tracce evidenti del giuoco in atto" (Cass., Sez. VI, n. 0 1103 del 14.6.1969, ud. 8.5.1969, Meinardi, rv. il 1869, e molte altre;
per ultima Cass. Sez. III, n. 7819 del 3.7.1998, ud. 1.4.1998, Chelotti, rv. 211339).
Contro questa giurisprudenza il difensore dello IG richiama Cass. Sez. III n. 0 4006 del 29.4.1997, ud. 11.4.1997, MA, rv. 207614. Nella sua massima ufficiale questa sentenza afferma che "nei giuochi d'azzardo la flagranza costituisce condizione oggettiva di punibilità: Essa è quella propria e non la cosiddetta 'quasi flagranza', che si verifica quando il soggetto è colto con cose dalle quali appaia che poco prima ha partecipato al giuoco". in proposito il collegio rileva che questo principio, da una parte, sembra smentito dalla stessa massima, laddove reputa che il giuoco è in atto "nella ipotesi di momentanea sospensione o di interruzione per l'intervento degli agenti"; dall'altra, non è più sostenibile dopo che l'art. 382 del nuovo codice di rito ha voluto palesemente parificare la sorpresa diretta nell'atto di commettere il reato con l'inseguimento o la sorpresa con cose o tracce del reato, immediatamente dopo che questo sia stato commesso.
Com'è noto infatti, l'art. 237 c.p.p. 1930, dopo aver definito lo stato di flagranza come la condizione di chi è colto nell'atto di commettere il reato, considerava come equipollente (con la frase "si considera pure in stato di flagranza") lo stato di chi è inseguito o sorpreso con cose e tracce del reato, immediatamente dopo aver commesso il reato.
Il corrispondente articolo 382 c.p.p. 1988, invece, intende dichiaratamente "unificare le ipotesi di flagranza in considerazione degli effetti che ne conseguono" (così la Relazione ministeriale), precisando che "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito (. . .) ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".
Evidentemente, modificando la sintassi del periodo, il legislatore del 1988 ha unificato sotto la categoria della flagranza sia la sorpresa nell'atto di commettere il reato sia l'inseguimento o la sorpresa con cose e tracce del reato, effettuati immediatamente dopo la commissione del reato stesso;
e ha così abolito la distinzione tra flagranza e quasi flagranza, che ora residua solo per fini didattici o dottrinali.
Alla luce di questa nuova configurazione dell'istituto va interpretato anche l'art. 720 c.p., che punendo chiunque "è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo" utilizza - per interpretazione tradizionale - la nozione di flagranza. Con la conseguenza che, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, si deve ritenere colto in flagrante partecipazione al giuoco d'azzardo sia chi è sorpreso mentre giuoca sia chi, immediatamente dopo il giuoco, è inseguito o è sorpreso con cose o tracce del reato.
5 - Resta così accertata la legittimità del giudizio con cui il pretore ha ritenuto sussistente nel caso di specie il reato contestato, sia nel suoi elementi costitutivi sia nella condizione di punibilità della flagranza.
Va solo verificata, in ordine a quest'ultima condizione, la posizione dei singoli ricorrenti.
Per quanto riguarda la RI, il HE e il EL, la motivazione del pretore deve ritenersi congrua;
e comunque le censure articolate dal ricorrenti sono inammissibili, perché deducono circostanze di fatto, che non hanno ingresso in questa sede, Diversa è invece la posizione dello IG. Risulta infatti che il succitato BI, gestore dell'appartamento, giudicato con separato processo, e sentito a dibattimento ex art. 210 c.p.p., aveva dichiarato di aver chiamato il muratore IG per prendere visione del balcone che aveva necessità di una riparazione;
e che lo stesso IG al momento della irruzione dei carabinieri si trovava, ancora in tuta da lavoro, nel suddetto balcone per effettuare il sopralluogo richiesto. Questa circostanza di fatto non è stata minimamente valutata dal pretore: se l'avesse presa in considerazione, non avrebbe potuto ritenere lo IG colpevole del reato di cui all'art.720 c.p.. Nei suoi confronti, quindi, la sentenza pretorile va annullata senza rinvio. Per gli altri ricorrenti invece le impugnazioni sono inammissibili. Consegue per legge il pagamento in solido delle spese processuali e la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., che si determina equitativamente come in dispositivo in considerazione del contenuto dei ricorsi.
P.Q.M.
La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IG MO, per non aver commesso il fatto;
dichiara inammissibili i ricorsi di RI IA, HE RM e EL ML, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 per ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il l9 maggio l999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999