Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
Avverso la sentenza, con la quale il giudice di pace applichi una misura di sicurezza personale, è proponibile appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza, e non ricorso per cassazione, in virtù degli artt. 680, comma secondo, e 579, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1524
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 044081/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di DOLO;
nei confronti di:
RR DR, N. IL 02/07/1969;
avverso SENTENZA del 11/07/2005 GIUDICE DI PACE di DOLO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della misura di sicurezza. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Dolo, con sentenza in data 11 luglio 2005, ha dichiarato non doversi procedere
contro
EA TE, imputato dei delitti di cui agli articoli 594, 612 e 582 c.p. in danno di RI RM e ER Marthe, ai sensi dell'articolo 88 c.p. per vizio totale di mente.
Con la stessa sentenza il Giudice, ritenuta la pericolosità sociale del TE e la inidoneità della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, applicava al TE la misura di sicurezza della visita ogni quindici giorni presso il Centro di Salute mentale dell'ULSS n. 13 di Dolo.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Venezia che deduceva la violazione di legge perché era stata applicata una misura di sicurezza non prevista dalla legge e ciò pur volendo prescindere dai dubbi in ordine alla ritenuta possibilità del Giudice di Pace di applicare le misure di sicurezza. La impugnazione concerne soltanto la applicazione, ritenuta errata perché non prevista dalla legge, della misura di sicurezza personale.
È evidente allora che non poteva essere proposto ricorso per cassazione, ma appello al Tribunale di Sorveglianza competente. Infatti secondo l'art. 680 c.p.p., comma 2 il Tribunale di Sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, disposizione che risulta confermata dall'articolo 579 c.p.p., comma 2. Il ricorso deve, allora, in applicazione delle richiamate disposizioni di legge, essere qualificato appello al Tribunale di Sorveglianza e gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
La Corte qualificato il ricorso come appello di Tribunale di Sorveglianza dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007