Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
La procedura di notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha definito abnorme la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, fondato dal Tribunale sulla omessa notifica del decreto di irreperibilità anche all'imputato oltre che al difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 7474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7474 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/01/2008
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 86
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 25866/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia;
avverso l'ordinanza in data 11.6.2007 del Tribunale di Pavia, con la quale è stata disposta la restituzione al P.M. degli atti relativi al procedimento penale a carico di:
RA US, n. a Pavia il 13.5.1956;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Sost. Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pavia ha disposto la restituzione al P.M., ex art. 552 c.p.p., comma 3, degli atti relativi al procedimento penale a carico di RA US. Il giudice di merito ha ritenuto irregolare la notificazione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dello RA, in quanto eseguita mediante la consegna di una sola copia dell'atto al difensore dell'imputato irreperibile.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, che la denuncia quale atto abnorme.
La pubblica accusa ricorrente osserva che l'art. 159 c.p.p., comma 1, prevede espressamente che le notificazioni all'imputato irreperibile vanno effettuate mediante consegna di (una) copia dell'atto da notificare al difensore, il quale, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., comma 2, rappresenta ad ogni effetto l'imputato.
Si osserva inoltre che disponendo la rimessione degli atti al P.M. il giudice ha implicitamente dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, mentre, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente la irregolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione di tale notifica e non poteva dichiarare la nullità del decreto.
Il ricorso è fondato.
È stato definitivamente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, con riferimento a fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa, che "Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme". (sez. un. 200228807, Manca, riv, 221999).
Orbene, poiché il giudice di merito ha disposto la restituzione degli atti al P.M., al di fuori di ogni ipotesi di nullità del decreto di citazione per il giudizio, sul presupposto della sola irritualità della notificazione del decreto stesso, il provvedimento impugnato determina una indebita regressione del giudizio alla fase delle indagini preliminari, al di fuori delle ipotesi previste dal codice di rito e, pertanto, si qualifica quale atto abnorme. Peraltro, come rilevato dalla pubblica accusa ricorrente, l'art. 159 c.p.p., comma 1, prevede che la notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato irreperibile venga effettuata mediante consegna di (una) copia dell'atto al difensore, mentre non è affatto prevista la consegna di due copie dello stesso atto, costituendo tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto teso a rafforzare le garanzie difensive dell'imputato (cfr. su questione analoga sez. 6, 200611667, P.M. Montini, RV 233697, secondo la quale "Le procedure di notificazione dell'imputato irreperibile prevedono che "la notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore", con ciò escludendo un'espressa notifica allo stesso irreperibile, se pur con la consegna dell'atto al difensore").
Nell'ipotesi di irreperibilità dell'imputato, pertanto, la consegna di una pluralità di copie del decreto di citazione per il giudizio al difensore si palesa quale formalità priva di effetti, sotto il profilo delle garanzie della difesa, in quanto il difensore mediante tale notificazione ha conoscenza dell'atto, ne' deve, come avviene nell'ipotesi del domiciliatario, consegnare copia del medesimo atto all'imputato.
La impugnata ordinanza, deve essere, perciò, annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008