Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
L'illeggibilità, anche parziale, della sentenza redatta a mano può essere causa di nullità per mancanza della motivazione, risultando violato sia il principio generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sia il diritto di difesa dell'imputato, che può risultare compromesso o limitato nel momento in cui la parziale comprensione della sentenza influisca sull'efficacia dei mezzi di impugnazione che possono essere attivati; in ogni caso, la illeggibilità deve essere valutata caso per caso, apprezzata dalle parti e verificata dal giudice, che la può rilevare anche d'ufficio, trattandosi di una nullità a regime intermedio. (In motivazione la Corte ha precisato che la redazione manoscritta può essere effettuata solo eccezionalmente, nei casi di comprovata indisponibilità di scrittura meccanica e che, comunque, nei casi di incertezza in ordine alla comprensibilità, la sentenza deve essere annullata con rinvio per la redazione dell'intera motivazione ritenuta mancante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2005, n. 19825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19825 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/03/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 408
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 006036/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OU DI, N. IL 17/02/1965;
avverso SENTENZA del 30/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO F. che ha concluso per rigetto;
Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico.
OSSERVA
OU AD è stato prosciolto, con sentenza del Tribunale di Rho, 18 gennaio 2002, dal reato di tentato furto aggravato commesso in Rho il precedente 18 dicembre, in concorso con Sayada Imed. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 30 ottobre 2002, ha modificato quella prima decisione, ritenendo la responsabilità degli imputati che ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione e 130 euro di multa.
Ricorre l'UN AD e denuncia manifesta illogicità della motivazione per le ragioni meglio indicate in ricorso. Osserva:
LA CORTE La sentenza impugnata deve essere annullata poiché il presupposto probatorio, di natura indiziaria, sul quale poggia l'accertamento di responsabilità dell'imputato è affetto da illogicità evidente, e non consente quindi la formulazione di una pronuncia di condanna del ricorrente con grado di probabilità vicino alla certezza, e comunque al di là del ragionevole dubbio.
La Corte ha ritenuto che l'essersi trovati, a seguito di segnalazione anonima, i due imputati, fra cui il ricorrente, in prossimità di un cumulo di 45 giubotti costituenti parte del bottino del tentato furto, abbia potuto costituire di per sè solo indizio tale da indurre la colpevolezza del UN per il reato di tentato furto di tali oggetti.
La prova indiziaria deve essere caratterizzata, come noto (ex regola probatoria di cui all'art. 192 C.p.p.) da gravità, precisione e concordanza.
Ora, nel caso di specie, tale prova deve tener conto anche dell'altro indizio secondo il quale i due potenziali ladri stavano per abbandonare la scena del crimine inforcando due biciclette che per altro erano state regolarmente parcheggiate ed assicurate con lucchetto.
Con tali biciclette, deve ritenersi, i due avrebbero dovuto portare via la refurtiva, avendole preventivamente ben assicurate con chiave onde porsi al riparo da... eventuali ladri di biciclette. Tale dato non solo mal si concilia ma stride fortemente con due massime di esperienza: l'una per la quale il materiale ingombrante da asportare da un centro commerciale non è suscettibile di trasporto in bicicletta;
l'altra che mai il ladro custodisce sotto chiave il mezzo con il quale deve, all'occorrenza, darsi alla fuga, per la richiesta rapidità di tale azione.
Nè è consentito presumere che i giubotti fossero destinati ad essere caricati sulla autovettura vista fuggire all'arrivo dei carabinieri, ma della quale non si ha certezza, nemmeno quanto all'uso che ne fosse eventualmente stato fatto da parte di presunti correi dell'imputato, rimasti totalmente sconosciuti. La motivazione dunque è manifestamente illogica ed il giudizio deve essere dunque rinnovato.
Non può qui non sottolinearsi, per altro, che la sentenza de qua, manoscritta, risulta in gran parte illeggibile, ed in altra parte di difficile interpretazione.
Stante la censura formulata dal ricorrente a pag. terzultima di ricorso in ordine alla parziale illegibilità della sentenza impugnata, il Collegio non può non ricordare l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Suprema Corte (Sez. Seconda penale, n. 12931/2004; Sez. Terza penale, n. 45458/2001, RV. 220606), secondo il quale la mancanza anche parziale della motivazione della sentenza, che a norma dell'art. 125/3 e 546/3 C.p.p. è causa di nullità, consiste anche in quella motivazione illeggibile (anche in parte) e che pertanto è come se non esistesse. Infatti, tale mancanza, anche parziale, di motivazione, oltre a violare il generale principio costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.) secondo il quale i provvedimento giurisdizionali debbono essere motivati, viola il diritto di difesa dell'imputato qualora pertanto non possa accedere al contraddittorio in sede di impugnazione (ordinaria o anche straordinaria) del provvedimento giurisdizionale che lo riguarda. E se lo fa, corre il rischio di una interpretazione parziale e fallace che comunque si sottrae al ragionevole e corretto vaglio critico del Giudice, per la opinabilità della interpretazione di segni grafici privi di chiaro significato.
Tale illegibilità è liberamente apprezzata dalle parti e verificata dal giudice, che la può rilevare quale nullità, anche ex officio, avendo essa natura "intermedia", tipizzata dalla norma di cui all'art. 180 C.p.p. E tale apprezzamento deve avere a misura la chiara leggibilità e comprensibilità dell'atto che deve essere propria di ogni provvedimento della Autorità Giudiziaria, e per essere tale di norma deve essere reso con scrittura meccanica, comprensibile anche all'uomo di cultura mediobassa che non può, per tale sua capacità inferiore alla media, essere discriminato nella comprensione degli atti giudiziari che lo riguardano (v. art. 154, commi tre e quattro, disp. Att. Cpp., per cui l'originale della sentenza viene formato dalla cancelleria su minuta depositata e firmata dal presidente e dall'estensore). Pertanto, la redazione manoscritta può ricorrere solo eccezionalmente nei casi di comprovata indisponibilità di scrittura meccanica, e tale eccezionalità, ove la forma grafica si riveli di impossibile o anche incerta leggibilità, in alcun modo può comprimere il diritto di chi ne ha titolo alla intera ed agevole comprensione dell'atto. Ne consegue che anche nei casi di incertezza in ordine a tale completa comprensibilità, la sentenza va comunque annullata con rinvio per la redazione della intera motivazione pertanto ritenuta mancante. La sentenza manoscritta si espone, dunque, ad una vantazione, caso per caso, della sua leggibilità; ne' tale giudizio può essere liberamente dato dal Giudice, quando anche le parti ed i loro difensori debbono essere posti in grado ci comprendere, con assoluta certezza, ciò che il giudicante ha inteso porre a contenuto dell'atto.
Nella specie tale censura di parte è sostanzialmente mancata, poiché il ricorso è comunque corredato dei motivi, e la Corte ritiene di poter comunque pervenire ad una sufficiente interpretazione della motivazione, almeno nei punti ai quali si riferiscono i motivi di ricorso.
Dunque, nel caso qui dedotto, e con valutazione ex post, non vi è luogo a formale censura quanto meno in punto di grafia.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p.;
Annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005