Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
È nulla, ai sensi degli artt. 125, comma terzo e 546, comma primo, lett. E) cod. proc. pen., la sentenza che rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile, non potendo farsi carico alla parte ne' di un obbligo non previsto dalla legge e dall'esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, ne' del rischio di incorrere "medio tempore" nella decorrenza dei termini concessi per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2004, n. 12931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12931 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 05/03/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 508
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 21210/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo Giudice Antonino;
avverso la sentenza in data 22.2.2002 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu. Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. Delahaye E. che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo Giudice Antonino, imputato di ricettazione, impugna la sentenza in data 22 febbraio 2002 con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la decisione di primo grado.
Denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 125.3 e 546.1, lett. e), c.p.p., stante incomprensibilità del testo della stessa, vergata a mano con grafia non leggibile. La doglianza è fondata.
Ritiene la Corte, in piena assonanza a quanto già affermato da sez. 3^, 22.11.2001, Gaiangos, rv 220606, nonché da sez. 2^, 10.1.1972, Trevisan, rv 121250 e sez. 2^, 12.12.1975, Lo Russo, rv 132857, che la motivazione, la quale è requisito formale e sostanziale di ogni sentenza, debba essere idonea a soddisfare l'esigenza di consentire il controllo sull'itinerario e sugli approdi decisori: ciò al fine di permettere alle parti che ne hanno diritto di utilizzare consapevolmente gli strumenti di gravame offerti dalla legge ed al giudice sovraordinato di verificare la fondatezza dell'impugnazione. A tal fine, nel redigere la parte motiva della decisione, il giudice deve rendere ostensibili le ragioni delle sue scelte, attraverso una chiara e completa (ancorché "concisa") esposizione dei motivi di fatto e di diritto che le hanno giustificate, dando atto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella valutazione delle prove poste a base della decisione, che devono essere indicate insieme alle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili quelle contrarie (artt. 192.1 e 546.1, lett. e), c.p.p.). Ciò impone che la sentenza sia redatta con segni grafici di univoca ed agile interpretazione, ancorché non necessariamente con l'uso della dattilografia o della videoscrittura, che non è imposto da alcuna norma di legge;
ne deriva che l'impossibilità di intendere, per l'incomprensibilità del segno, l'iter argomentativo che ha condotto al comando concreto del giudice espresso nel dispositivo, equivale alla mancanza assoluta della motivazione, correlata alla violazione dell'art. 125.3 e sanzionata da nullità denunciabile ai sensi dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p.
La circostanza di fatto che all'indecifrabilità grafica di un testo possa talvolta ovviarsi con la richiesta di una copia leggibile formata dal cancelliere, con l'eventuale ausilio interpretativo del giudice estensore (sez. 1^, 18.10.1983, Abbati, rv 162907; sez. 6^, 18 gennaio 2001, Castorina, rv 219094; sez. 4^, 21.3.2001, Caruso, rv 219576), non è dirimente. Trattasi infatti di rimedio del tutto empirico, affidato tanto alla buona volontà del funzionario (il cui dovere di legge è solo quello di rilasciare una copia conforme all'originale, quale esso sia, e non di interpretare autenticamente il segno incerto del giudice), quanto alla disponibilità del magistrato a collaborare all'operazione ricostruttiva della volontà espressa dal documento;
rimedio che non può pertanto assumersi a regola di carattere generale, ostandovi evidenti ragioni di trasparenza nella formazione della copia e di tutela del diritto di difesa, le quali non possono essere in alcun modo sacrificate. Ed invero se la parte cui è riconosciuta la facoltà d'interporre gravame dovesse farsi carico di sollecitare la trascrizione "intelligibile" della sentenza, il termine d'impugnazione, fissato dalla legge per solito con scansioni assai brevi, verrebbe ineluttabilmente mutilato, sempre che la richiesta trovi benevola accoglienza, del tempo necessario all'adempimento burocratico e finirebbe per dipendere dalla solerzia del funzionario cui tale incombente è demandato;
ne' potrebbe praeter legem individuarsi un dies a quo per l'impugnazione decorrente non dai momenti tassativamente fissati dall'art. 585 c.p.p., bensì da quello del rilascio della copia dattiloscritta, anche perché in tal caso i termini per la proposizione del gravame sarebbero dilatati di un margine del tutto incerto e come tale incompatibile con le garanzie ed i tempi ragionevoli del giusto processo.
Neppure possono trascurarsi le considerazioni che l'ausilio "interpretativo" dell'estensore potrebbe non essere più realizzabile per variegate ragioni e che nessuna norma di legge autorizza a porre a carico della parte l'onore di un'iniziativa, che si sostanzia in pratica nella richiesta di una cortesia, resa necessaria dalla negligenza del giudice che non ha curato di rendere comprensibile la veste grafica della sua decisione e/o dalla disorganizzazione dell'ufficio giudiziario privo di un servizio di dattiloscrittura delle minute dei provvedimenti depositate da magistrati non aggiornati nella conoscenza delle nuove tecnologie. Ove poi l'illeggibilità venga denunciata - come nella specie - direttamente in sede di gravame, del tutto inutile si palesa l'acquisizione d'ufficio dell'atto in forma chiara, posto che sui contenuti sostantivi di questo non si è radicato alcun utile contraddittorio. Alla stregua di tanto, con riferimento al caso di specie si deve riconoscere che la motivazione dell'impugnata sentenza è leggibile - a fatica e con rischio di errore - solo in taluni isolati grafemi, che non consentono di cogliere ne' il senso compiuto delle frasi nelle quali sono inseriti ne' tantomeno le complessive sequenze dell'impianto giustificativo della decisione.
Si tratta dunque di motivazione che non soddisfa i requisiti minimi indicati nel comma 1 lett. e) dell'art. 546 c.p.p. e deve essere sanzionata in termini di nullità, ai sensi dell'art. 125 comma 3 c.p.p.. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004