Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 2
In tema di esigenze cautelari, il concreto pericolo di recidivanza può esser desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto-reato. Invero la negativa valutazione della personalità dell'indagato ben può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi indicati dall'art 133 cod.pen. (tra i quali rientrano, appunto, la gravità del reato e le modalità della sua commissione), senza che il giudice sia tenuto a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo. (Fattispecie relativa al prelievo fraudolento da parte dell'indagato di circa 70 milioni con false carte di credito di cui al reato ex art. 12 legge 5 luglio 1991 n. 197. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra esposto, ha rigettato il ricorso dell'indagato osservando che correttamente il giudice di merito aveva motivato in ordine alla pericolosità sociale di quest'ultimo, ponendo in evidenza l'uso, da parte di costui, di sofisticate apparecchiature di rilevante valore economico, il fatto che i prelievi erano stati compiuti in diverse località, il rinvenimento nella disponibilità dell'indagato di numerose tessere bancomat, nonché apprezzando altre circostanze che stavano a provare, tanto la reiterazione del comportamento criminoso, quanto la possibilità che esso potesse essere ripetuto un numero indefinito di volte).
La pericolosità sociale dell'indagato, valutata ai sensi dell'art 133 cod.pen., si pone come presupposto positivo per la applicazione della misura cautelare restrittiva ed impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Pertanto, poiché ogni provvedimento cautelare deve essere proporzionato alla entità del fatto ed alla pena che potrebbe essere irrogata, da un lato, è fatto divieto al giudice di disporre la custodia cautelare qualora ritenga possibile la applicazione del beneficio della sospensione condizionale, dall'altro, la ritenuta sussistenza delle esigenze di cui alla lettera c) dell'art 274 cod.proc.pen.(la necessità di contrastare, appunto, la pericolosità sociale dell'indagato) impedisce qualsiasi prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dello stesso ed esclude la possibilità di concessione del predetto beneficio. (Vedi Corte cost. sentenza n. 278 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1999, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 19.5.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere N.2416
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N.15195/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: EG FR, nato il 25\4\1953 ad Acervia (Ancona).
Avverso l'ordinanza in data 2\3\1999 del Tribunale di TORINO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA;
udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio.
Udito l'avv. Fiorello Pastore.
RITENUTO IN FATTO.
Con ordinanza in data 12\2\1998, il GIP, presso il Tribunale di Torino, rigettava la richiesta del P.M. presso lo stesso Tribunale, di adozione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di EG FR, in ordine ai reati di cui agli artt.81 cpv., 12 legge 197\91 e 615 quater C.P..
Con il provvedimento impugnato del 2\3\1999, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello del P.M., disponeva la custodia cautelare in carcere dell'indagato.
Ricorre per cassazione il difensore del EG proponendo vari motivi di annullamento.
Con il primo deduce la violazione degli artt 274, lett. c) e 292, lett. c) cpp, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato soltanto dalle modalità e circostanze del fatto, ma senza valutare la personalità dell'indagato. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 275.2 bis cpp., avendo il Tribunale ritenuta l'impossibilità della concessione della sospensione condizionale della pena e, quindi, della inapplicabilità della misura cautelare, solamente sulla base delle modalità dell'attività criminosa e non degli artt. 163, 164 e 133 C.P. Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 292.2 cpp, nella parte in cui è stato formulato, senza una motivazione logica e sufficiente, il giudizio di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendosi una sua specifica capacità delinquenziale. Infatti il giudizio di sicura recidivanza si basa sull'esistenza di sofisticate apparecchiature, senza alcuna indicazione;
illogicamente è stato, poi, ritenuto che l'attività delittuosa non fosse occasionale e avesse rilevante portata economica;
ed è priva di motivazione l'affermazione con la quale si sostiene che l'attività illecita era estesa a varie zone del centro-nord; è affermazione apodittica quella con la quale si afferma che l'indagato era inserito in una organizzazione criminosa. Infine deduce che non è stata valutata sufficientemente la confessione e l'incensuratezza dell'imputato. Infine, contesta la nullità dell'ordinanza nella parte in cui ritiene che la custodia cautelare sia l'unica misura cautelare idonea e proporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente è stato tratto in arresto, all'uscita dello sportello bancomat dell'Istituto San Paolo, da agenti della Polizia Postale di Torino che aveva predisposto servizi di osservazione nei pressi di sportelli adibiti al prelievo di banconote, in quanto alcuni soggetti, mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura da sovrapporre agli sportelli, si impossessavano dei dati identificativi (codice banda magnetica e numero segreto).
Il EG, spontaneamente dichiarava di avere effettuato, mediante l'utilizzo di tessere "clonate", prelievi per circa settanta milioni, negli ultimi tre mesi, oltre che a Torino anche a Milano e dintorni. Precisava che si era determinato a tale attività a seguito dell'incontro con alcune persone, delle quali non forniva alcun dato. Venivano, altresì, effettuate perquisizioni personali, sia domiciliare che sul luogo di lavoro. Secondo il ricorrente, illegittimamente, i giudici del riesame hanno dedotto il giudizio di pericolosità dell'imputato dal solo fatto-reato, senza ricollegarlo ad elementi diversi, tratti dall'art 133 C.P. che, complessivamente considerati, fossero significativi di una inclinazione a delinquere. Si osserva.
Per l'emissione di una misura cautelare coercitiva è necessario che gli elementi probatori raccolti, valutati nella foro coordinazione logica, con riferimento ad un determinato reato, pur senza raggiungere il grado di certezza necessario per pervenire ad una condanna, facciano ritenere fondatamente che lo stesso sia attribuibile all'indagato\imputato.
Pertanto, gli indizi richiesti dall'art. 273, non coincidono con quelli di cui all'art. 192 cpp. essendone diverso il contesto in cui la detta norma si colloca e diverse le finalità che, con quest'ultima, il legislatore ha inteso perseguire. Quindi va distinto tra prova indiziaria, funzionalmente legata ad un eventuale giudizio di colpevolezza (art. 192 cpp.) e indizio rilevante ai fini più limitati dell'emissione di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale (art. 273 cpp). Per quanto riguarda le esigenze cautelari, il nuovo quadro normativo impone al giudice, ex art. 292.2, lett. C) cpp., di indicare le specifiche esigenze e gli indizi che giustificano in concreto la misura e di esporre gli elementi a sostegno, nonché i relativi motivi di rilevanza.
Ritiene la Corte che nessuna censura può essere mossa all'ordinanza impugnata, essendosi i giudici attenuti a detti principi ed avendo effettuato un rigoroso controllo di tutte le condizioni di applicabilità delle esigenze cautelari, sulla base degli elementi messi a loro disposizione.
Passando all'esame specifico delle censure - parzialmente di merito- sollevate dal ricorrente (la prima e la terza vanno esaminate congiuntamente), si rileva che l'art. 294, lett. c) cpp., come modificato dall'art. 3, legge n. 332/95, non impedisce di trarre il pericolo concreto di recidivanza, anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività. La valutazione negativa della personalità dell'indagato, può tranquillamente dedursi sulla base dei criteri e oggettivi e specifici indicati dall'art 133 C.P., tra i quali rientrano le modalità e la gravità del fatto-reato e con una motivazione indicativa della concretezza dei fatti valutati.
Nè il giudice è tenuto a valutare singolarmente la ricorrenza di tutte e di ciascuna delle ipotesi di cui alì art. 133 C.P, ma, per un pacifico principio di diritto, soltanto quelle che ritiene ricorrenti e utili alla decisione.
Nella specie, il Tribunale, ha valutato, con motivazione logico- giuridica corretta e che va esente da vizi, che l'attività del Marchegiani era caratterizzata dall'uso di sofisticate apparecchiature, di rilevante portata economica, che i prelievi per circa settanta milioni (ammessi) erano stati effettuati in diverse località, che, a seguito della perquisizione personale, era stato trovato in possesso di varie tessere bancomat, corredate dei relativi segni distintivi, di altre tessere bancomat in bianco, provviste di banda magnetica, nonché ricevute dei prelievi effettuati e di una rilevante somma in contanti.
Ed ancora.
Le perquisizioni dell'abitazione e dei locali della sua ditta avevano consentito di rinvenire, videocassette contenenti fotogrammi di una tastiera bancomat, denaro, schede magnetiche, indicazioni di nomi e importi, documentazione relativa ad operazioni bancarie e, in un vano - intercapedine della ditta, una sofisticata strumentazione per carpire, riprodurre e trasfondere sulle carte "clonate", i codici identificativi di carte genuine ed altro denaro contante. È evidente che, correttamente ed in maniera logica, il Tribunale ha ritenuto, sulla base di tali elementi, che l'attività criminale posta in essere si è dimostrata frutto di una ben avviata organizzazione e sicuramente non occasionale e che l'incensuratezza del EG è del tutto subvalente rispetto alla sua ritenuta personalità.
Manifestamente infondate sono, invece, le censure riguardanti la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena e la proporzionalità della misura cautelare irrogata. Si osserva.
Con la legge n. 332\95, il legislatore ha introdotto il divieto di adottare la misura della custodia cautelare, qualora il giudice ritenga possibile l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 C.P.. Tale previsione rappresenta il naturale sviluppo e la conseguente specificazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 275.2 cpp.. (Corte Cost.22\7\1996, n. 278), in quanto riconduce l'adozione di misure cautelari nei limiti della pena irrogabile in concreto e, quindi, della necessaria correlazione tra la misura adottata, la gravità del fatto e la probabile sanzione.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto ricorrente l'esigenza cautelare di cui alì art. 274.1, lett. c) cpp., il cui presupposto è la pericolosità sociale dell'indagato, da accertarsi sulla base degli elementi di cui all'art. 133 C.P.. Correlativamente, ai sensi dell'art. 164.1 C.P., la concessione del beneficio è subordinata ad una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, da effettuarsi sempre ai sensi dell'art. 133 C.P.. Quindi, considerato che entrambe le valutazioni debbono essere effettuate sulla base dei criteri di cui all'art. 133 C.P., ne consegue che, mentre la pericolosità sociale dell'indagato si pone come presupposto positivo per l'irrogazione della sanzione cautelare, dall'altro impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
In conclusione, la concessione del beneficio di cui all'art. 163 C.P., esclude la ricorrenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 cpp. e, di converso, la prognosi di pericolosità dell'indagato impedisce la concessione della sospensione condizionale della pena, per cui i rispettivi presupposti risultano incompatibili tra di loro.
Perciò, l'effettuazione da parte del giudice di una prognosi positiva per l'irrogazione della misura cautelare, a causa del pericolo di reiterazione del reato, esclude la possibilità di applicazione della sospensione della pena e conferma, allo stesso tempo, la correttezza del giudizio di proporzionalità della misura applicata.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999