Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18206 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
AULA "A" F 1 8206/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15321/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente Dott. Giuseppe Ianniruberto Cron.42910 Mercurio Consigliere Dott. Ettore Rep. Cons. Rel.Dott. Alberto Spanò Ud. 6 no- Dott. Fernando Lupi Consigliere vembre 2002 Dott. Donato Figurelli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RM, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rien- zo n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e di- d'ufficio lapresso fende giusta delega in atti do ultimo Concellerie della Corte di Cassedione. ricorrenti 4425
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Vin- cenza Gorga, Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Pic- ciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 209/2000, decisa il 9 marzo 2000 e pubbli- cata il 16 maggio 2000, resa dal Tribunale di Sondrio nel procedi- mento n. 59/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 4 febbraio 1997 AN RM, unitamente ad altri lavoratori che si sono acquietati alla sentenza resa in gra- do di appello, ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Son- drio l'IN, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al fine di ottenere il trattamento di disoccupazione spettante ai lavora- tori stagionali, come previsto all'art. 1 legge 25 luglio 1975, n. 402 Con sentenza in data 13 febbraio 1998 il Giudice adito ha respinto la domanda. Ha interposto appello il lavoratore e in esito il gravame è stato rigettato con sentenza n. 209/2000 emessa in data 9 marzo 16 maggio 2000 dal Tribunale di Sondrio. La decisione viene così motivata. Osserva il Tribunale che il rinnovo del contratto di lavoro sta- gionale da parte del medesimo datore di lavoro all'estero, non può 2 ^ giustificare l'attribuzione del beneficio richiesto. L'attore presta la propria opera all'estero presso lo stesso dato- re di lavoro e non possono considerarsi lavoratori definitivamente rimpatriati per i quali una nuova assunzione all'estero presso al- tro datore di lavoro costituisce mera eventualità. Possono infatti considerarsi come occupati quei lavoratori che proseguono senza soluzione di continuità presso il medesimo datore di lavoro estero il rapporto di lavoro stagionale intrapreso, sal- vi i periodi di sosta tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne AN RM con atto notificato in data 20 luglio 2000, sulla base di un unico complesso motivo. L'IN resiste con controricorso notificato in data 17 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità controricorso, noti- ficato il 17 ottobre 2000. Ed invero il ricorso principale è stato notificato il 20 luglio 2000 e pertanto il termine di gg. 20, decorrente ai sensi dell'art. 370 cpc dalla scadenza di quello stabilito ugualmente in gg. 20 per il deposito in cancelleria del ricor so principale, era longe et ultra decorso alla data di notifica del controricor SO. 3 Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 1975, n. 402, degli artt. 2697 421 e 437 cpc nonché motivazione insufficiente e contraddit- C.C., toria. Assume che il Tribunale ha respinto la domanda sulla base di una doppia considerazione: a) una pretesa insufficienza di prova sulla circostanza dello stato di disoccupazione, del rimpatrio entro 1 180 giorni, della tempestiva iscrizione all'ufficio di collocamen- to e dell'avvenuta produzione della dichiarazione del datore di lavoro attestante il mancato rinnovo del contratto;
b) 1'inapplicabilità della legge invocata, atteso che il reimpiego nella stessa impresa contrasterebbe con l'esistenza di uno stato di disoccupazione. Di conseguenza la censura si articola in due distinti profili: a) con il primo, relativo al difetto di prova in ordine alle con- dizioni previste dalla legge per la erogazione dell'indennità di disoccupazione, si assume che le stesse erano già state documenta- te in fase amministrativa e non contestate dall'IN (ad eccezione del rinnovo del contratto di lavoro) neppure in fase giudiziaria;
di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso al proprio potere di indagine di ufficio sui fatti rilevanti ai fini del de- cidere, anche in considerazione della posizione processuale assun- ta da controparte;
b) con il secondo si sostiene che un nuovo contratto stagionale, non obbligatorio né per legge né per contratto collettivo o indi- 4 Л viduale, ma intervenuto dopo il rimpatrio e dovuto a libera scelta del datore di lavoro, non è rilevante ai fini del godimento del diritto alla prestazione. Osserva la Corte che i giudici di appello hanno respinto la doman- da esclusivamente a causa del reimpiego del richiedente presso lo stesso datore di lavoro, senza nulla osservare in ordine agli al- tri requisiti richiesti per la prestazione. Ne consegue 1'inammissibilità del primo profilo di censura, in quanto diretto contro una argomentazione che non è contenuta nella sentenza impugnata. Il secondo profilo di censura è fondato nei termini e con le con- seguenze che di seguito si enunciano. L'art. 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, in tema di "Tratta- mento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati", di spone: "In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovve- ro da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatria- ti, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme ed accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è Su- bordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro л il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempre che il rimpatrio stes- so risulti in data successiva al 1 novembre 1974.". L'articolo 2 dispone, al primo comma: Il trattamento di cui al- interessato si l'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di rimpa- trio ovvero, per i frontalieri, dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro". L'art. 3 prevede, poi, che i lavoratori di cui all'art. 1 che ab- biano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo pos- sono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui nonmeno di sette effettuati all'estero". Secondo il testo legislativo sono soggetti protetti i lavoratori italiani rimasti disoccupati e rimpatriati a seguito di licenzia- mento 0 di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero; ad essi sono assimilati i frontalieri. L'evento rischio protetto per i lavoratori italiani all'estero è, dunque, 10 stato di disoccupazione accompagnato dal rimpatrio;
i frontalieri (per tali intendendosi i lavoratori italiani titolari di un permesso di lavoro per confinanti), ovviamente, non tornano in Italia perché non hanno mai espatriato, e per essi il termine 6 per l'iscrizione nelle liste di collocamento decorre dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro. Mentre la disoccupazione derivante da licenziamento di un lavora- tore occupato a tempo indeterminato non pone particolari problemi interpretativi, la fattispecie del "mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale" va esaminata con particolare attenzione per comprendere quale tipo di rischio il legislatore abbia inteso tu- telare nei confronti dei lavoratori stagionali (frontalieri 0 me- no). Non va dimenticato che la normativa in questione interviene in un momento storico nel quale la legislazione italiana non ha ancora previsto la tutela contro la disoccupazione per 1 lavoratori pre- cari e stagionali occupati in Italia. La tutela previdenziale con- tro la disoccupazione si era formata, e non soltanto in Italia, soprattutto con riferimento al lavoro stabile e a tempo pieno;
e la disoccupazione nelle fasi intermedie tra un rapporto e l'altro, tipica del lavoro precario, può essere diversa, come è stato rile- vato in dottrina, dalla disoccupazione frizionale, dipendente dall'assestamento dell'incontro tra domanda ed offerta, e trasfor- marsi in sottoccupazione. L'art. 40 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 escludeva dalla assicu- razione contro la disoccupazione involontaria, fra gli altri, "coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipen- denze altrui" (n. 8) e "coloro che siano occupati esclusivamente 7 in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi" (n. 9). Soltanto con l'art. 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e con l'art. 1, comma 2, del D.D. 29 marzo 1991, n. 108, converti- con modifiche, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, la tutela to, contro la disoccupazione è stata estesa, con requisiti ridotti, ai lavoratori precari e stagionali. Sulla base di tali premesse, deve innanzitutto escludersi che il "1legislatore abbia usato l'espressione mancato rinnovo del con- tratto di lavoro stagionale" in senso atecnico, per indicare una cosa completamente diversa, quale la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Tanto precisato, va rilevato che il lavoro stagionale si caratte- rizza per la inattività fra una stagione e l'altra (si pensi all'attività di uno stabilimento balneare o di un albergo sito in una località di turismo invernale, che resti aperto solo durante la stagione sciistica); il lavoratore stagionale all'estero può rimanere disoccupato (e, quindi, rimpatriare) se il contratto di lavoro stagionale gli sia stato rinnovato, per la prossima stagio- ne, già alla conclusione del contratto in corso, e anche se ciò non avvenga. L'accostamento fra licenziamento (con la interruzione di un rap- porto di lavoro a tempo indeterminato) e mancato rinnovo del con- tratto di lavoro stagionale deve avere, peraltro, חני senso;
deve 8 esserci un elemento che accomuna, nella previsione legislativa, le due ipotesi. Tale elemento va individuato nella incertezza sulla possibilità di reperire una nuova occupazione;
ne consegue che il lavoratore sta- gionale al quale sia stato, più o meno contestualmente alla sca- denza del periodo lavorato, rinnovato il contratto per la prossi- ma stagione, pur essendo, al momento, privo di lavoro alla pari del lavoratore cui il contratto non sia stato rinnovato, non si trova in uno stato di incertezza occupazionale, avuto riguardo al- le caratteristiche del lavoro stagionale, con riferimento alla prossima stagione lavorativa. Quello che impedisce l'intervento previdenziale, nel caso di con- tratti stagionali, è quel requisito di relativa stabilità occupa- zionale, che deve ritenersi soddisfatto, come già evidenziato nel- la sentenza n. 4424 del 27 marzo 2002 (decisa in data 18 dicembre 2001 unitamente ad altre che affrontano analoghe questioni e non massimata), da una relativa contestualità fra la data di scadenza e il rinnovo del contratto. Ne consegue che quando il rinnovo, pur con il medesimo datore di lavoro, non è avvenuto in epoca ragionevolmente coeva al termine del precedente contratto, ciò non è sufficiente ad escludere, nel- la concorrenza degli altri requisiti, il diritto al trattamento di disoccupazione. Il Tribunale e, prima, l'Istituto Nazionale della Previdenza So- ciale, hanno, invece, ritenuto (così finendo per vanificare le fi- 9 nalità del trattamento di disoccupazione) che un nuovo contratto intervenuto con il medesimo datore di lavoro, al di stagionale, indipendentemente dalla previsione del Suo rinnovo in fuori ed epoca ragionevolmente coeva al termine del precedente, sia suffi- ciente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione. Ma, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, in assenza di una rinnovata opzione contrattuale sorge per l'assicurato il di- ritto alla corresponsione della prestazione previdenziale. Come già si è detto, analoghe questioni sono già state esaminate all'udienza del 18 dicembre 2001 e decise con una serie di senten- ze che hanno accolto i ricorsi dei lavoratori (Cass., 27 marzo 2002 n. 4409; 27 marzo 2002 n. 4424; 8 aprile 2002 n. 5010; 13 maggio 2002 n. 6912). Nella presente sentenza viene seguita la linea fissata da tali precedenti, pur con le puntualizzazioni che conseguono alle consi- derazioni sopra svolte ed anche ai rilievi che di seguito si enun- ciano. Questa Corte, pur se la denunciata sentenza viene annullata per violazione di un principio di diritto, non può decidere nel meri- to, rendendosi necessari ulteriori accertamenti in fatto. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispo- sitivo. Detto giudice dovrà anzitutto valutare la sussistenza dei presup- posti richiesti dalla legge (primo quello della effettuazione di 10 un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di di- soccupazione successive alla prima). In particolare, ove non ri- sulti contestato né da parte dell'IN né dalla decisione del Pre- tore l'esistenza delle altre condizioni (diverse dal mancato rin- novo del contratto) richieste dalla norma in questione, ed a fron- te della pacifica produzione sia della domanda che del ricorso am- ministrativi, valuterà se e come esercitare il suo potere di in- dagine - in un ambito caratterizzato da dati significativi avuto 1 riguardo anche ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002 (rv. 551789) ove si osserva che la non contestazione deve riguardare i fatti rile- vanti nel processo e non già la determinazione della loro dimen- sione giuridica. Si reputa, per quanto sopra specificato, enunciare di seguito il principio di diritto cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, in termini non del tutto coincidenti con la massima rv 553575, estratta da una (per tutte) fra le sentenze decise il 18 dicembre 2001 e sopra richiamate: "Lo stato di disoccupazione indennizzabile, di cui alla legge 25 402, n. per i lavoratori italiani occupati luglio 1975, all'estero, ai quali non sia stato rinnovato il contratto di lavo- ro stagionale, è costituito dal periodo di inattività precedente la stipulazione di un nuoVO contratto di lavoro, anche se stagio- nale. In tale ipotesi, concorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge (rimpatrio per i non frontalieri, iscrizione nelle li- ste di collocamento, produzione di documentazione attestante la mancata stipulazione di un nuovo contratto, effettuazione di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui alme- no sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccu- pazione successive alla prima), il lavoratore stagionale ha dirit- to al trattamento di disoccupazione. Non è quindi ostativo alla concessione del trattamento, nella ricorrenza degli altri requisi- ti, il contratto di lavoro stagionale stipulato con lo stesso da- tore di lavoro dopo il suddetto periodo di inattività”. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia Roma 6 novembre 2002. O DIATIO A R IL PRESIDENTE سها عالم IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositate Cancellerie 20 DIB 2002 IL CANCELLERE 12