Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
La competenza del Tribunale militare di Sorveglianza è circoscritta alla richiesta della riabilitazione militare, mentre quando è richiesta la riabilitazione di diritto comune la competenza a decidere spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario anche in ordine a sentenze emesse dai Tribunali militari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 20906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20906 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1508
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 46564/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT ES N. IL 11/07/1954;
avverso il decreto n. 636/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 22/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con Decreto in data 22.10.2009 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di riabilitazione presentata da NA AN con riferimento alla sentenza 06.04.1976 del Tribunale militare di Verona, sul rilievo trattarsi di condanna militare.
2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: anche per le condanne inflitte da giudici militari, la riabilitazione ordinaria compete al Tribunale di Sorveglianza ordinario.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell'impugnato provvedimento.
4. Il ricorso, fondato, deve trovare accoglimento. Ed invero deve essere ribadito il principio che la competenza del Tribunale militare di sorveglianza è circoscritta alla richiesta della riabilitazione militare, mentre quando è richiesta la riabilitazione di diritto comune, la competenza a decidere spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario anche in ordine a sentenze emesse dai Tribunali militari. Ciò emerge dalla disciplina dettata dall'art. 683 c.p.p. che prevede che il Tribunale di Sorveglianza ordinario decide sulla riabilitazione anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali (in tal senso v. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 3081 in data 08.07.1991, Rv. 187899, P.G./Figliuolo). Si impone dunque annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto per violazione della legge processuale in punto competenza. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010