Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
82.9 34/03 Aula 'B' REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10693/00 - Consigliere Cron. 6667 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 26/09/02 - Rel. Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente 132 S ENTENZA sul ricorso proposto da: GN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 10, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
P.H.I. DI VRESPA C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende, giusta 3002 delega in atti;
3677 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 2400/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/02/00 - R.G.N. 330/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ! udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato ZINI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e rigetto nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Legnano, in accoglimento della domanda avanzata da MA SI, condannava la P.H.I. di Vrespa e C. s.a.s. al pagamento, nei confronti del predetto SI, delle indennità conseguenti alla illegittima risoluzione del contratto di agenzia intercorso tra le parti, nonché al rimborso spese mensilmente previsto e non versato dalla società in relazione ad alcune mensilità. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dalla società, rigettava invece integralmente la domanda avanzata in primo grado dal SI. In particolare, il Tribunale, rilevato che dall'esperita istruttoria era emerso che il SI aveva quali totalmente abbandonato la competenza, facendo venire a mancarezona di sua l'assistenza alla clientela, riteneva non censurabile il recesso dal rapporto effettuato dalla società dopo aver inutilmente cercato un chiarimento con l'agente. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per Cassazione MA SI, con memoria successivamente illustrandolo 3 depositata ai sensi dell'art. 376 c.p.c.; resiste con controricorso la P.H.I s.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo dei quattro motivi di ricorso il SI censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in particolare rilevando che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione soltanto su alcune delle affermazioni rese dai testi escussi, omettendo di valutare ogni altra risultanza probatoria e in particolare omettendo di dare il giusto rilievo ad altre affermazioni, rese dagli stessi testi, dalle quali emergeva che da parte dei clienti del SI non vi erano state lamentele, né si era fatto riferimento a sue inadempienze. Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1456, 1373, 1750, 1362, 1363, 1366 C.C., nonché per vizio di motivazione, in particolare rilevando che il Tribunale avrebbe immotivatamente inquadrato la fattispecie nell'istituto del recesso, laddove la stessa società aveva fatto invece riferimento alla clausola contrattuale prevedente l'ipotesi di risoluzione del con tratto senza preavviso nel caso 4 dí inadempimento da parte dell'agente tale da menomare gravemente il rapporto di fiducia e non consentirne la prosecuzione anche provvisoria. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, una volta ritenuta applicabile alla fattispecie la clausola invocata dalla società e riconosciuto ad essa il carattere di clausola risolutiva espressa, avrebbe dovuto ritenerla inefficace, difettando la specifica indicazione delle obbligazioni il cui inadempimento avrebbe consentito l'applicazione della clausola medesima;
in ogni caso il Tribunale, ai fini dell'applicazione della predetta clausola, avrebbe dovuto accertare un inadempimento "grave" da parte del SI. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 C.C., oltre che per vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale, di contestarepur riconoscendo l'impossibilità all'agente il mancato rispetto dei minimi di fatturato prima della scadenza annuale contrattualmente stabilita, e pur precisando che l'agente non era tenuto per contratto ad aprire e mantenere un ufficio in Toscana, aveva poi contraddittoriamente tenuto conto della chiusura 5 dell'ufficio ai fini della valutazione dei fatti imputabili all'agente ed aveva altresì ritenuto che egli avesse "abbandonato" la zona di propria competenza, benchè tale circostanza non emergesse dall'esperita istruttoria. Col quarto motivo di ricorso, infine, il SI censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, vizi di 1751 e 1458 C.C., oltre che per sottolineando che il Tribunale aveva motivazione, integralmente rigettato la domanda del SI senza motivare in alcun modo in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità per scioglimento del contratto, nonché del rimborso spese relative ai mesi precedenti lo scioglimento del contratto, er in particolare, rilevando che, ai sensi dell'art. 1751 c.C., per negare l'indennità di cessazione del contratto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare un'inadempienza imputabile all'agente di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto. In ordine logico Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, col quale il SI censura la sentenza impugnata per aver erroneamente inquadrato la fattispecie nell'istituto del 6 recesso, laddove il preponente avrebbe invocato l'applicazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto. La censura è infondata. Nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno al fatto che, nel porre fine al rapporto, il preponente avrebbe invocato una disposizione contrattuale ed inoltre il ricorrente, nel riferire la circostanza, non riporta per esteso (come avrebbe dovuto in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) l'atto nel quale la società preponente avrebbe fatto riferimento alla citata disposizione, onde questo collegio, non essendo abilitato alla lettura degli atti (per essere stato denunciato un error in indicando e non in procedendo), non può che valutare la vicenda alla stregua delle disposizioni totalmente prescindendo dallacodicistiche, richiamata disposizione contrattuale. Peraltro, una volta esclusa la suddetta disposizione contrattuale, l'eventuale errore di inquadramento nel quale sarebbe incorso il Tribunale diventa irrilevante, posto che in questa sede non è in discussione se la società poteva risolvere il contratto di agenzia, ovvero recedere 7 ancora, revocare il mandato dallo stesso, se, ponendo unilateralmente all'agente, bensì, fino al rapporto di agenzia, poteva alla stregua delle disposizioni codicistiche, non versare all'agente l'indennità di preavviso e quella di scioglimento del contratto. Sono invece in larga misura fondate le censure espresse nei motivi primo, terzo e quarto, il cui esame va condotto congiuntamente, ponendo essi problematiche in gran parte connesse. da rilevare che il SI È innanzitutto aveva chiesto in primo grado, oltre alle indennità connesse alla cessazione del rapporto, il rimborso spese contrattualmente previsto e non versato in relazione ad alcune mensilità ed il Tribunale ha senta in alcun modo motivare in ordine integralmente rigettato la domanda al mancato riconoscimento del suddetto rimborso, concernente un periodo anteriore alla conclusione del rapporto. Per quanto riguarda le altre indennità richieste, il Tribunale, dopo aver brevemente risultanze probatorie, ha conclusoesaminato le che, alla stregua delle medesime, "non appare censurabile" il recesso da parte della società, dimenticando che, come già in precedenza rilevato, della mata di recedere dal rapporto, bensì il diritto era in discussione il diritto di farlo. senzanon 8 Versare all'agente le indennità richieste, indennità in ordine alle quali il giudice d'appello non si è in alcun modo soffermato. Invero, essendo per costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, applicabile anche al contratto di agenzia il recesso per giusta causa dall'art. 2119 C.C., per escludere ilprevisto diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso, il Tribunale avrebbe dovuto accertare fatti imputabili all'agente di gravità tale da non neanche provvisoria delconsentire la prosecuzione rapporto, e, inoltre, a norma dell'art. 1751 c.c., per escludere il diritto all'indennità di scioglimento del contratto, avrebbe dovuto del pari accertare un'inadempienza imputabile all'agente tale, per la sua gravità, da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Siffatti accertamenti risultano completamente omessi nella sentenza impugnata, né si può ritenere che essi siano impliciti nell'accertamento del "quasi totale abbandono" della zona di propria pertinenza da parte dell'agente, posto che il suddetto "abbandono" nella sentenza impugnata viene affermato in maniera quasi apodittica, soltanto sulla base di due prove testimoniali (peraltro 9 parzialmente riportare), riferentesi alle lamentele specifiche di due soli clienti, lamentele relative ad una mancata "assistenza", senza che peraltro risulti accertato se, una volta concluso il contratto dall'agente, l'assistenza ai clienti competesse all'agente medesimo o anche alla società preponente. Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno accolti, per quanto di ragione, i motivi primo, terzo e quarto del ricorso;
la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il secondo motivo e accoglie per quanto di ragione gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia per il nuovo esame ed anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia. Roma 26 settembre 2002. 0/ 10 il Presidente: Vincenzo Mesiles li Cons estensore: Camilla Diteri IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 26 FEB 2003Oggi, CANCELLIERE