Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2026, n. 14246
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Sentenza 14 maggio 2026

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  • Rigettato
    Compensatio lucri cum damno

    La Corte d'appello ha ritenuto non provata l'effettiva erogazione della rendita INAIL ai familiari della vittima, né il suo ammontare. La Corte ha motivato il giudizio di insufficienza della prova con vari argomenti: i danneggiati contestarono la conformità all'originale del "prospetto" depositato dalla ACEA; la ACEA fu invitata, senza esito, a documentare il valore capitale attuale della rendita; non era impossibile per la ACEA acquisire le informazioni richieste dal Giudice. Ha concluso pertanto che in mancanza di prova certa sia sull'erogazione, sia sull'esatto ammontare della rendita, l'eccezione di compensatio lucri cum damno doveva rigettarsi. Il rigetto dell'eccezione è avvenuto per una ragione di fatto (mancanza di prova), non per una ragione di diritto (irrilevanza della percezione della rendita).

  • Rigettato
    Onere della prova sulla compensatio lucri cum damno

    È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensatio lucri cum damno grava su chi la sollevi. A questo principio si deroga solo quando il danneggiato stesso afferma o non contesta di aver già percepito un indennizzo. Nel caso di specie, i danneggiati hanno negato di aver percepito indennizzi dall'INAIL, pertanto era onere della ACEA allegare e provare la corresponsione della rendita. La censura relativa all'omessa attivazione dei poteri officiosi da parte del giudice è inammissibile, in quanto il mancato esercizio del potere di cui all'art. 213 c.p.c. è sindacabile solo se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato immotivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2026, n. 14246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14246
    Data del deposito : 14 maggio 2026

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