Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2026, n. 14246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14246 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
N.R.G.: 16864/24
Camera di consiglio del 27 marzo 2026
Numero registro generale 16864/2024 Numero sezionale 1171/2026 Numero di raccolta generale 14246/2026 Data pubblicazione 14/06/2026
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: dott. RC TI - Presidente rel. ed est. dott. Raffaele Rossi - Consigliere dott. Alberto Crivelli - Consigliere dott. Salvatore Saija - Consigliere dott. Giovanni Fanticini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 16864/24 proposto da:
Oggetto: liquidazione del danno compensatio lucri cum damno onere della prova - riparto - criteri.
-) ACEA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Sveva Bernardini;
contro
- ricorrente -
-) LI LL e LI AO, domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Simone Carrano;
- controricorrenti -
nonché
-) Comune di Napoli, AL ZO, CO IR, AN TR, Generali Italia s.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 1° febbraio 2024 n. 423; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2026 dal presidente e relatore dott. RC TI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita, per la parte ricorrente, l'Avvocato Sveva Bernardini;
FATTI DI CAUSA
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Firmato Da: ROSSETTI MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b87ee71405e3d
N.R.G.: 16864/24
Camera di consiglio del 27 marzo 2026
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1. Il 22 dicembre 2006 BI Di OL perse la vita allorché il motociclo da lei condotto, mentre era in circolazione nella città di Napoli, venne travolto insieme alla conducente dal crollo di un palo destinato alla pubblica illuminazione. Si accertò che il Comune di Napoli, proprietario del palo abbattutosi sulla vittima, aveva appaltato il servizio di illuminazione pubblica alla società consortile denominata "ATI ACEA-Graded", costituita dalle società ACEA s.p.a. e Graded s.p.a..
2. Dall'accaduto scaturi un procedimento penale a carico di: -) ZO AL, dirigente del servizio strade e pubbliche illuminazione del Comune di Napoli e responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'appalto conferito alla suddetta ATI ACEA- Graded;
-) TR AN, capo commessa responsabile della suddetta società consortile;
-) IR CO, responsabile operativo della medesima società. Nel processo penale suddetto vennero citati come responsabili civili la "ATI ACEA-Graded" ed il Comune di Napoli. Il marito della vittima (AO LI) e la figlia della vittima (LL LI) si costituirono parti civili.
3. Con sentenza 15 ottobre 2012 il Tribunale di Napoli assolse ZO AL da ogni accusa;
assolse gli altri imputati dall'imputazione di crollo (art. 434 c.p.) ma li dichiarò responsabili del delitto di omicidio colposo e li condannò al risarcimento del danno da liquidarsi separato il giudizio.
i
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 23.9.2014 ritenne invece tutti gli imputati colpevoli sia del delitto di crollo, sia del delitto di omicidio colposo. Li condannò di conseguenza in solido al risarcimento del danno. Il processo penale si concluse con la sentenza 26 luglio 2018 n. 35684 di questa Corte, la quale annullò senza rinvio la condanna inflitta con riferimento ai reati di cui agli artt. 434 e 449 c.p., mentre dichiarò estinto per prescrizione il delitto di omicidio colposo.
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N.R.G.: 16864/24
Camera
di consiglio del 27 marzo 2026
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Di conseguenza annullò la sentenza penale d'appello e rimise la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'articolo 622 c.p.p., affinché decidesse ex novo sulla domanda di risarcimento proposta dai familiari della vittima.
4. Con sentenza 1° febbraio 2024 n. 423 la Corte d'appello di Napoli, sezione IX civile, ha accolto la domanda risarcitoria di AO e LL LI nei confronti della sola ACEA. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d'appello: -) ha ritenuto esistente e liquidato il danno patrimoniale da lucro cessante, rappresentato dalla perdita dell'aliquota di reddito che la vittima destinava a pro della famiglia;
-) ha escluso che dalla stima del danno dovesse detrarsi il valore capitale della rendita che la società ACEA assumeva essere stata corrisposta ai danneggiati dall'INAIL, ritenendo non provata tale circostanza.
5. La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione dalla ACEA con ricorso fondato su due motivi. AO e LL LI hanno resistito con controricorso. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1223 c.c., ed in particolare il principio da esso desumibile che impone di tenere conto, nella liquidazione del risarcimento del danno aquiliano, della compensatio lucro cum damno. Nella illustrazione della censura è prospettata una tesi così riassumibile: -) la Corte d'appello ha liquidato ai due danneggiati il danno patrimoniale consistito nella perdita delle elargizioni erogate dalla defunta a pro della famiglia;
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N.R.G.: 16864/24 Camera di consiglio del 27 marzo 2026
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-) nel farlo, la Corte territoriale ha negato che dal credito risarcitorio potesse detrarsi il valore capitale della rendita erogata ai due danneggiati dall'INAIL, e ciò a causa del mancato assolvimento da parte della ACEA dell'onere di dimostrare l'entità di tale rendita;
-) la rendita INAIL ai superstiti mira ad indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e di essa si deve tenere conto nella stima del danno da lucro cessante consistito nella perdita del contributo con cui la persona defunta sovveniva la famiglia;
-) l'entità di tale rendita era stata dimostrata dalla ACEA depositando un prospetto "dal quale emerge[va] in modo chiaro ed inequivoco" la misura della rendita suddetta, in quanto conteggio effettuato "dall'INAIL con carta intestata"; -) se avesse tenuto conto del suddetto documento, la Corte d'appello avrebbe dovuto rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto il valore capitale della rendita costituita dall'INAIL a favore dei superstiti accedeva l'entità del danno.
1.1. La censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d'appello non ha negato la rilevanza e l'astratta applicabilità al caso di specie del principio della compensatio lucri cum damno. Ha invece ritenuto non esservi prova né dell'effettiva erogazione della suddetta rendita ai familiari della vittima, né del suo ammontare. Ha motivato il giudizio di insufficienza della prova con vari argomenti: a) i danneggiati contestarono la conformità all'originale del "prospetto" depositato dalla ACEA;
b) la Corte d'appello invitò la ACEA, senza esito, a documentare il valore capitale attuale della rendita;
c) non era impossibile per la ACEA attivarsi per acquisire le informazioni richieste dal Giudice. Ha concluso pertanto affermando che in mancanza d'una prova certa sia sull'erogazione, sia sull'esatto ammontare della rendita (prova il cui onere incombeva sulla ACEA), l'eccezione di compensatio lucri cum damno doveva rigettarsi.
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Il rigetto dell'eccezione suddetta è dunque avvenuto per una ragione di fatto (mancanza di prova), non per una ragione di diritto (irrilevanza della percezione della rendita). Non vi è stata perciò violazione dell'art. 1223 c.c. da parte della Corte d'appello.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo (pp. 14-18 del ricorso) la società ricorrente prospetta varie censure concernenti il riparto dell'onere della prova e la valutazione di
essa.
Sostiene che il documento da essa depositato "era molto più di un semplice prospetto di calcolo"; che esso dimostrava l'avvenuta percezione della rendita da parte dei danneggiati (p. 14); che la Corte territoriale, non tenendone conto, avrebbe violato il principio di "vicinanza della prova"; che la Corte d'appello, se "avesse ritenuto insufficiente il prospetto in atti, avrebbe dovuto eventualmente acquisire la documentazione presso l'INAIL o ordinarne l'esibizione a parte attrice, al fine di liquidare a controparte l'importo effettivamente dovuto"; che la contestazione di controparte circa la provenienza del prospetto depositato dalla ACEA era "del tutto pretestuosa".
2.1. La censure appena elencate sono in parte inammissibili ed in parte infondate. La Corte le esaminerà nell'ordine di cui all'art. 276, secondo comma c.p.c..
2.2. La (fugace) censura con cui si contesta la "pretestuosità" della controeccezione sollevata dai danneggiati circa la provenienza del documento depositato dalla ACEA ed inteso a dimostrare il fondamento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno è inammissibile sia per insufficiente esposizione della vicenda processuale (richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3, c.p.c.); sia per mancanza di una ragionata censura avverso la decisione di merito (richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 4, c.p.c.).
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L'illustrazione del motivo infatti non espone né in quali termini ed in quale fase processuale gli attori contestarono la provenienza del documento depositato dalla ACEA a dimostrazione dell'eccezione di compensatio, né le ragioni della ritenuta "pretestuosità".
2.3. La censura con cui si deduce l'insufficiente valutazione del documento suddetto da parte della Corte d'appello è inammissibile, in quanto ha ad oggetto la valutazione della prova per come compiuta dal giudice di merito, censura non consentita in sede di legittimità.
2.4. La censura con cui si lamenta la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova è infondata: è infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensatio lucri cum damno grava su chi la sollevi (ex multis, Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7345; Cass. Sez. 6, 31/03/2021, n. 8866; Cass. Sez. 2, 08/01/2003, n. 77). A questo principio si deroga in un solo caso: quando il danneggiato stesso afferma o non contesta di avere già percepito un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale o d'un ente previdenziale. In tal caso, infatti, il risarcimento è dovuto solo per l'eccedenza tra il danno civilistico e l'indennizzo, sicché l'uno e l'altro divengono fatti costitutivi della pretesa che è onere dell'attore dimostrare. Quando, invece, il danneggiato nulla dica circa la percezione di indennizzi oppure, a fronte dell'eccezione altrui, neghi di averli percepiti, diventa onere di chi solleva l'eccezione di compensatio lucri cum damno dimostrarne il fatto costitutivo (Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 525; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24357 del 02/09/2025).
Nel caso di specie rileva la Corte che:
-) AO e LL LI hanno negato sia nel giudizio di rinvio, sia nella presente sede, di avere percepito indennizzi da parte dell'INAIL (e non in questa sede può stabilirsi se la negazione fu conforme a verità); -) era dunque onere della ACEA allegare e provare la corresponsione della suddetta rendita, né mancavano al riguardo strumenti: da un lato
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l'istanza al giudice affinché provvedesse ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (istanza che la ricorrente non riferisce se e quando fu formulata); dall'altro lato l'accesso ex art. 22 l.
7.8.1990 n. 241.
2.5. Inammissibile, infine, è la censura con la quale l'ACEA lamenta l'omessa attivazione, da parte del Giudice, dei poteri officiosi per acquisire la prova dell'avvenuta percezione, da parte del vedovo e dell'orfana, d'una rendita da parte dell'assicuratore sociale. Quanto alla censura con cui si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare agli attori l'esibizione "della documentazione" (p. 16 del ricorso), essa è inammissibile sia per la sua genericità, sia perché il ricorso non indica se, in che termini ed in quale atto processuale fui formulata nel giudizio di merito una istanza ai sensi degli artt. 118 o 210 c.p.c.. Quanto alla censura con cui si lamenta il mancato esercizio, da parte della Corte d'appello, del potere di cui all'art. 213 c.p.c. (richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione), essa è del pari inammissibile, in quanto il mancato esercizio del suddetto potere è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato immotivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione (Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 525): ma nel caso di specie non ricorre alcuna delle tre suddette circostanze.
2.6. Resta da dire che non giova alla ricorrente il precedente di questa Corte da essa invocato (Sez.
6-L, Ordinanza n. 23529 del 27/08/2021), il quale al contrario corrobora i principi sin qui esposti. Nel caso deciso dalla suddetta ordinanza, infatti (avente ad oggetto il risarcimento d'un danno causato da infortunio sul lavoro), non era in discussione tra le parti la spettanza all'infortunato d'un indennizzo da parte dell'INAIL. Sicché, nella certezza di tale spettanza, fu in quel caso ribadito il principio (ovvio) secondo cui se l'avente diritto all'indennizzo, per trascuratezza od altra causa, trascuri di esigere il proprio credito indennitario nei confronti dell'assicuratore sociale, l'indennizzo va comunque
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sottratto dal danno civilistico, in quanto la perdita del credito indennitario non potrebbe ascriversi al responsabile del danno (in chiara applicazione, dunque, del principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.). Ben diverso è il caso oggi sottoposto all'esame del Collegio, nel quale i danneggiati hanno negato l'esistenza stessa d'un diritto indennitario nei confronti dell'INAIL.
2.7. In conclusione il motivo di ricorso qui in esame va rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto: "se il convenuto in un giudizio di danno alleghi che il danneggiato abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale e sollevi l'eccezione di compensatio lucri cum damno, spetta a lui l'onere di provarne il fatto costitutivo. A tale principio si deroga nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l'indennizzo, senza indicare l'ammontare: in tal caso, poiché il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, è onere del danneggiato provare sia l'entità del danno, sia l'entità dell'indennizzo". "Il diniego, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c., è illegittimo - e sindacabile in sede di legittimità - soltanto se la parte interessata non abbia altro mezzo per acquisirle".
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
(-) rigetta il ricorso;
P.q.m.
(-) condanna ACEA s.p.a. alla rifusione in favore di AO LI e LL LI, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addi 27 marzo 2026.
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Il Presidente est.
(RC TI)
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