Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di appalto ed in ipotesi di recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. grava sul committente che recede e che eccepisca in giudizio la compensatio lucri cum damno provare il lucrum dell'appaltatore (che abbia potuto eseguire altri lavori solo perché liberato dall'impegno) ed il suo ammontare, detraibile dal pregiudizio subito.
L'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma dell'art. 1671 cod. civ., nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria, come si evince dal significato etimologico - lessicale dell'espressione "tenga indenne" e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, sicché, vertendosi in tema di debito di valore e non di valuta, il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, e degli interessi moratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOBILI NEVIA, EDIZIONI THYRUS S.r.l. in persona del legale rapp.te PANFILI OSVALDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PETRARCHINI, difesi dall'avvocato ALVARO BARTOLLINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato FABIO SEVERINI, difeso dall'avvocato GIOVANNI CERQUETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Alvaro BARTOLLINI, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Fabio SEVERINI, per delega dell'avv. Cerquetti Giovanni, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del 6^ motivo del ricorso p.q.r. e rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione dell'11 e 20 febbraio 1988 GI IN convenne innanzi al Tribunale di Terni IA OB e la società TY, che gli avevano appaltato i lavori di ristrutturazione di un immobile con un contratto dal quale erano poi recedute, e chiese che fossero condannate a corrispondergli l'indennizzo di cui all'art. 1671 cod. civ.. Le convenute si costituirono e sostennero che il loro recesso era stato determinato dall'inadempimento dell'appaltatore, che non aveva rispettato il termine convenzionalmente pattuito per l'inizio dei lavori;
chiesero quindi il rigetto della domanda. Il Tribunale pronunziò il 17 aprile 1996 sentenza con cui, esclusa la essenzialità del termine contrattualmente stabilito per l'inizio dei lavori, che GI IN non aveva rispettato, accolse la sua domanda, e condannò IA OB e la società TY a pagargli indennizzo richiesto, che liquidò, facendo proprie le indicazioni del consulente tecnico all'uopo nominato, in lire 28.732.591, con rivalutazione ed interessi del 10%. La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalle soccombenti, riducendo peraltro il tasso dei detti interessi a quello del 5%; ha in particolare ribadito che il termine pattuito per l'inizio dei lavori non è essenziale, e non è quindi configurabile l'inadempimento dell'appaltatore denunziato dai committenti. Quanto poi alla misura dell'indennizzo, la corte territoriale ha escluso che i proventi dei lavori appaltati a GI IN da terzi, e da lui eseguiti nel periodo in cui avrebbe dovuto effettuare quelli di cui al contratto dal quale IA OB e la società TY erano recedute, debbano (come da queste ultime chiesto) essere considerati in detrazione, al fine di stabilire il suo "mancato guadagno"; e che in ogni caso IA OB e la società TY non avevano provato l'esatto ammontare di essi. Ha poi affermato che il consulente tecnico di ufficio aveva correttamente determinato l'ammontare del mancato guadagno dell'appaltatore, "sulla base del progetto allegato al contratto, e dei prezzi unitari dei lavori da eseguire"; e che, dovendosi ravvisare nell'obbligo del committente di pagare l'indennizzo di cui all'art. 1671 cod. civ. un debito di valore, il Tribunale lo aveva giustamente rivalutato, e maggiorato degli interessi.
IA OB e la società TY hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi, che hanno poi illustrato con memoria. GI IN ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del loro ricorso IA OB e la società TY censurano l'impugnata sentenza per aver affermato che GI IN ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1671 cod. civ. sol perché esse sono recedute dal contratto d'appalto con lui stipulato, anche se egli non ha iniziato l'esecuzione dell'opera appaltata nel termine convenzionalmente stabilito;
e denunziano la violazione di tale norma, e vizi di motivazione.
La censura è infondata.
Il recesso del committente dal contratto d'appalto, secondo la previsione dell'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto, "anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera"; e dunque anche nel caso in cui l'appaltatore non l'abbia ancora iniziata. Il recesso del committente non richiede poi una giusta causa o un giusto motivo: egli può liberarsi dal vincolo contrattuale per qualsiasi ragione, da lui solo valutabile, e della quale non deve dar conto (Cassazione civile, sez. 2^, 19 marzo 1984 n. 1874). Se dunque allega, per giustificare il suo recesso, l'inadempimento dell'appaltatore, non ne va verificata l'importanza e la gravità (Cassazione civile, sez. 2^, 29 luglio 1983 n. 5237; 30 marzo 1985 n. 2236; 13 luglio 1998, n. 6814), perché tale inadempimento è affatto irrilevante ai fini dell'applicazione della norma in esame. La detta allegazione è invece rilevante, e deve essere quindi verificata, quando il committente fondi su di essa non una semplice eccezione, volta a contrastare il diritto dell'appaltatore all'indennizzo, ma una domanda di risarcimento del danno (vedi le sentenze di questa Corte appena innanzi citate).
Una tal domanda è stata proposta dalle ricorrenti, ed è stata rigettata, in primo grado;
non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che sia stata riproposta in appello;
e di tale domanda non è stato denunziato l'omesso esame.
Con il secondo motivo del loro ricorso IA OB e la società TY censurano la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con cui avevano sostenuto che GI IN aveva, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire i lavori previsti dal contratto d'appalto dal quale erano recedute, altri lavori, nel dettaglio specificati, che altri committenti gli avevano appaltato;
e che quanto da lui per essi percepito andava detratto dall'indennizzo a lui dovuto, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno.
Tale tesi le ricorrenti ripropongono, denunziando violazione di tale principio, degli art. 1671 e 2697 cod. civ., di una serie di norme di rito, nonché vizi di motivazione.
La tesi delle ricorrenti presuppone che GI IN abbia potuto eseguire gli altri lavori di cui appena innanzi si è detto, sol perché liberato, con il loro recesso, dall'impegno di eseguire quelli previsti dal contratto con esse stipulato.
Non risulta però che le ricorrenti abbiano provato, o chiesto di provare, tale presupposto, che non è affatto scontato: nulla esclude infatti che GI IN, imprenditore edile, organizzando opportunamente la propria azienda e, se del caso, aumentandone le dimensioni, potesse far fronte a tutti gli impegni assunti, ed eseguire contemporaneamente sia i lavori appaltati a lui dalle ricorrenti, sia altri lavori, e trarre profitto dagli uni e dagli altri.
La censura in esame è dunque inammissibile, perché la tesi con essa proposta si basa su una circostanza apoditticamente affermata e non dimostrata, e su un sillogismo che contiene un salto logico. Si rileva poi che la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello riproposto dalle ricorrenti con la censura in esame anche perché esse non avevano provato l'ammontare dei proventi che, a loro dire, GI IN aveva percepito con l'esecuzione degli altri lavori di cui si è detto.
Le ricorrenti sostengono che tale prova competeva a GI IN.
Tale affermazione non è esatta, perché compete a chi eccepisce la compensatio lucri cum damno provare il lucrum di controparte, ed il suo ammontare (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 16 marzo 1981 n. 1457). Con il terzo motivo del loro ricorso IA OB e la società TY censurano la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con cui avevano denunziato gli errori commessi dal giudice di primo grado nel quantificare il guadagno che con il loro recesso avevano impedito a GI IN di conseguire, e le spese da lui sostenute, segnatamente quelle "generali".
I ricorrenti affermano che il Tribunale aveva determinato l'ammontare del mancato guadagno e delle spese generali facendo proprie le osservazioni e le conclusioni del consulente tecnico che aveva nominato, senza avvedersi che quest'ultimo aveva conteggiato il primo sulla base di un progetto e di un computo metrico che aveva ritenuto allegati al contratto di appalto, e che invece erano stati compilati dopo la sua stipulazione;
e che aveva liquidato le seconde in misura percentuale all'ammontare dell'appalto, senza verificare la loro effettiva e reale consistenza.
Con la censura in esame le ricorrenti affermano che la Corte d'appello di Perugia non ha esaminato tali loro contestazioni dell'operato del consulente tecnico di ufficio, e denunziano quindi vizi di motivazione e travisamento dei fatti.
La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissibile.
La Corte territoriale ha svolto nella sua sentenza alcune considerazioni dalle quali emerge che ha preso in esame le censure innanzi sintetizzate, proposte in appello dalle ricorrenti. Quanto alla prima delle innanzi sintetizzate contestazioni, la Corte territoriale ha infatti affermato che il perito di ufficio "ha correttamente redatto la sua relazione sulla base del progetto allegato al contratto..."; ed ha dunque espressamente negato la configurabilità dell'errore denunziato dalle ricorrenti. E poiché l'allegazione è un fatto che va semplicemente accertato, e che non consente valutazione, l'errore denunziato dalle ricorrenti con il motivo in esame ha carattere revocatorio (come le stesse ricorrenti hanno ammesso, laddove hanno denunziato travisamento dei fatti), ed il mezzo di impugnazione esperibile non è dunque il ricorso per cassazione.
Quanto alla seconda, la Corte territoriale ha ben evidenziato la correttezza del criterio seguito dal consulente nel determinare l'ammontare delle spese generali, rilevando che queste ultime, proprio perché tali, a differenza di quelle specifiche, "sono costituite da oneri indivisibili gravanti in modo continuativo sull'impresa", e dunque che non sono quantificabili ogni volta che sono sostenute, e non possono che essere liquidate forfettariamente, il relazione al valore complessivo dell'opera svolta. La Corte ha dunque puntualmente risposto alla censura che le ricorrenti avevano proposto in appello, e nella sua statuizione non si rinvengono specifiche violazioni di legge, che d'altro canto non sono state espressamente denunziate, o illogicità; il criterio di liquidazione adottato (dal consulente tecnico e dalla Corte d'appello di Perugia) è tra l'altro quello prescritto da più di una tariffa professionale, ad esempio da quella forense.
Con il quarto ed il quinto motivo del loro ricorso IA OB e la società TY sostengono che il credito dell'appaltatore previsto dall'art. 1671 cod. civ. non è, come ha affermato la Corte d'appello di Perugia nella impugnata sentenza, un credito di valore, ma di valuta;
e dunque che il credito del resistente non poteva essere rivalutato, e non andava maggiorato degli interessi moratori, che non erano stati da lui espressamente richiesti.
Denunziano pertanto violazione degli art. 1671, 1224, 2056 e 2697 cod. civ, nonché degli art. 99, 112 e 345 cod. proc. civ.. Tali censure sono infondate perché è errato il loro presupposto.
Il diritto di credito dell'appaltatore ad ottenere dal committente che recede dal contratto l'indennizzo previsto dall'art. 1671 cod. civ., è infatti di valore, non di valuta.
In tal senso si è sempre pronunziata (in tempi non troppo remoti, e comunque anche di recente) questa Corte, tutte le volte in cui ha avuto occasione di esaminare la questione (Cassazione civile, sez. 2^, 17 novembre 1980 n. 6132; 4 aprile 1981 n. 1911; 29 aprile 1991 n. 4750; 5 giugno 1998, n. 5516); ha in particolare affermato la natura risarcitoria del detto indennizzo, in considerazione del significato etimologico-lessicale dell'espressione "tenga indenne" ed applicando il principio per il quale al danneggiato incolpevole vanno risarciti anche i danni derivanti dalle altrui attività lecite. Con il sesto motivo del loro ricorso IA OB e la società TY censurano la sentenza impugnata per averle condannate a pagare sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi, e questi ultimi in misura superiore al tasso legale, ridotto per legge al 2'5% a far data dal 1^ gennaio 1999; denunziano violazione dell'art. 2056 cod. civ. e del principio secondo il quale il giudice che liquida un danno, cumulando interessi e rivalutazione, deve evitare che il danneggiato ottenga più di quanto avrebbe conseguito con un risarcimento tempestivo;
ed osservano, al riguardo, che non esiste investimento dal quale sia possibile ricavare una rendita pari al tasso di svalutazione, maggiorata del 5%.
La censura, in tutte le sue articolazioni, è infondata. La Corte d'appello di Perugia ha puntualmente applicato, con la statuizione censurata, il principio ormai consolidato (dopo la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte 17 febbraio 1995, n. 1712), e recentemente ribadito da questa Sezione (con la sentenza 7 giugno 2001, n. 7692), secondo il quale nella liquidazione del credito di valore sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi ad un tasso ritenuto equo dal giudice, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito, ed i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Il tasso degli interessi in discorso deve essere dunque determinato dal giudice del merito equitativamente, e le sue decisioni, frutto di valutazioni necessariamente discrezionali, sono censurabili con il ricorso per cassazione solo se illogiche. Non v'è ragione poi per ritenere eccessivo il tasso degli interessi stabilito nel caso di specie dal giudice del merito, se non altro in considerazione del fatto che la sentenza di secondo grado è stata decisa solo due settimane dopo la detta riduzione legale del tasso di interesse, e del fatto che il danneggiato è un imprenditore, e dunque che è presumibile la sua capacità di ricavare dal danaro a sua disposizione consistente profitto. Con il settimo motivo di ricorso IA OB e la società TY censurano la sentenza impugnata per aver fatto decorrere interessi e rivalutazione dalla data in cui comunicarono a GI IN il loro recesso dal contratto, e non dalla data in cui quest'ultimo avrebbe dovuto consegnare l'opera appaltata;
denunziano violazione dell'art. 1671 cod. civ., e vizio di motivazione. La censura è infondata.
Il diritto dell'appaltatore ad ottenere dal committente quanto stabilito dall'art. 1671 cod. civ. in caso di recesso di quest'ultimo, sorge esclusivamente per effetto di tale recesso, e si perfeziona quindi nel momento in cui quest'ultimo viene esercitato. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna IA OB e la società TY a rifondere a GI IN le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 220,255 euro, oltre 1.500 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003