Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
Il giudice competente all'applicazione delle misure cautelari una volta iniziata la fase dibattimentale deve individuarsi, secondo quanto dispone l'art. 279 cod. proc. pen., nel <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1998, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 7.7.1998
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 2469
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 21219/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da EL MO e NA MO avverso l'ordinanza 11 aprile 1998 del Tribunale di Locri. Visti gli atti ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udita la requisitoria del P. G. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi per i ricorrenti gli avv.ti Vincenzo Muscoli e Marcello Petrelli.
Ritenuto in fatto
1.EL e NA MO ricorrono avverso l'ordinanza 11 aprile 1998 del Tribunale di Locri con la quale è stata disposta nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Con un primo motivo si dolgono della circostanza che il provvedimento impugnato sia stato emesso senza procedere al previo interrogatorio previsto dall'art.302 c.p.p., nonostante che tale provvedimento consegua all'annullamento di precedenti ordinanze custodiali, pronunziato per violazione dell'art.294 c.p.p., quale risultante dopo il intervento della Corte Costituzionale.
3. Denunziano poi che il Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata non era quello del dibattimento, in quanto costituito da un collegio diverso rispetto a quello che stava procedendo al giudizio.
4. Lamentano infine la mancanza di motivazione in ordine alla sufficienza degli indizi di colpevolezza, in quanto i provvedimenti impugnati si limitano a riprodurre, o per meglio dire a fotocopiare, l'ordinanza del GIP, già annullata dalla Cassazione per assoluto difetto di motivazione sugli indizi, in esito al ricorso per saltum promosso da CO MO.
Considerato in diritto
1. Seguendo l'ordine dei motivi contenuti nel ricorso, osserva la Corte che l'interrogatorio di garanzia previsto dalla seconda parte dell'art. 302 c.p.p si riferisce tuttora a fasi antecedenti alla celebrazione del dibattimento, come avvertito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77 del 1997 già ricordata in narrativa. E poiché nella specie la misura cautelare è stata adottata durante il giudizio di merito, la prima censura si rivela infondata.
2. Fondato per contro è il secondo motivo, poiché è rimasto in fatto accertato che il collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata è stato costituito ad hoc,- in relazione alla richiesta cautelare del p.m., ed è diverso da quello del dibattimento.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice competente all'applicazione della misura, una volta iniziata la fase dibattimentale, sia, come testualmente disposto dall'art.279 c.p.p., il "giudice che procede", intesa questa espressione non nel senso generico dell'organo competente alla celebrazione del processo, ma in quello pregnante del collegio specificamente investito del processo medesimo. Convincono a tanto, a parte la precisa indicazione ricavabile dalla terminologia impiegata, argomenti di ordine sistematico, traibili, innanzitutto, proprio dall'art. 302 precedentemente menzionato. Norma questa che esclude, come già si è osservato, la necessità dell'interrogatorio di garanzia per la fase dibattimentale e tale esclusione può dirsi logica ed adeguata all'art.24 della Carta fondamentale, in tanto in quanto siano proprio coloro che conoscono del merito a valutare i presupposti per l'applicazione della misura e siano gli stessi giudici - dinanzi ai quali il soggetto privato della libertà può naturalmente ed immediatamente interloquire - a valutare le difese dell'imputato ai fini di una eventuale revoca. D'altronde, a sostenere diversamente, e qui si passa ad un argomento a contrario, si dovrebbe immaginare la precostituzione, almeno a livello tabellare, di un collegio adibito a valutare le richieste relative alla libertà personale avanzate dal p.m. nel corso dei dibattimenti, dovendosi, altrimenti ammettere la legittimità di un sistema che, in palese contrasto col principio del giudice naturale sulla cui formazione non possono incidere valutazioni discrezionali, consenta che un soggetto giudicante sia insediato volta a volta, dopo la domanda e per motivi di opportunità, come nel caso di specie è appunto avvenuto.
3. Il vizio che così si rileva è allora quello dell'incompetenza funzionale dell'organo che ha emesso il provvedimento. Vizio che, nonostante la nullità che ne consegue, comporta la provvisoria ultrattività dell'ordinanza, cui dovrebbe senz'altro seguire la trasmissione deglì atti al giudice competente da parte della Corte di Cassazione investita del ricorso per saltum (S.U.
1.8.94 De Lorenzo), se alla Corte stessa non fosse stato devoluto il controllo della idoneità della motivazione in ordine gravità degli indizi.
4. Ed a questo riguardo, costatato che il provvedimento in esame testualmente riproduce quello del GIP già a suo tempo oggetto di ricorso, ci si deve uniformare, in punto di ammissibilità e di fondatezza della censura, alla sentenza n. 4624 di questa Corte, I sezione, del 3 luglio 1997, di annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa l'11 marzo 1997. Non senza aggiungere che l'atto che si è così riprodotto, nonostante la sua mole o forse proprio per la sua mole, più che insufficientemente motivato è in realtà privo di motivazione, intesa questa come esame critico degli elementi probatori portati al giudizio del giudice. Si tratta in altri termini di una massa di dati di varia natura (verbali di interrogatori, di sommarie informazioni, schede di polizia e altro), priva di ordine evidente, relativa ad una pluralità di episodi criminosi e di soggetti, su cui si sarebbe dovuta esercitare una valutazione ed imbastire una ricostruzione, che sono invece del tutto assenti e che certo non possono demandarsi all'organo deputato a sindacare la legittimità del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina l'immediata liberazione di MO EL (classe 1963) e di MO NA se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1998