Sentenza 21 luglio 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione dell'indennizzo il criterio aritmetico non vincola il giudice, che ha facoltà di discostarsi dallo standard giornaliero (ottenuto dividendo l'indennizzo massimo per il numero dei giorni costituenti termine massimo di custodia cautelare), essendo quest'ultimo non sempre dovuto, e comunque suscettibile di essere aumentato o diminuito in considerazione delle dimostrate contingenze del caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2009, n. 38266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38266 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1348
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 042102/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 28/02/2008, relativa ad IZ Sebastiano, N. IL 24/01/1960 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte d'appello di Napoli ha accolto l'istanza avanzata da ZO AL, intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 153 giorni in carcere;
ed ha liquidato un indennizzo di 100.000,00 Euro.
2. Ricorre per cassazione l'Avvocatura dello Stato censurando il criterio di determinazione dell'indennizzo in questione. La Corte d'appello, si afferma, ha dapprima fatto applicazione del criterio aritmetico enucleato dalla giurisprudenza di legittimità e fondato sul rapporto fra il tetto massimo previsto dalla legge per l'indennizzo in parola e la durata della custodia cautelare effettivamente sofferta. Si aggiunge, tuttavia, un ulteriore importo indennitario, determinato equitativamente nel suo ammontare in relazione alle conseguenze personali e familiari derivanti dall'ingiusta detenzione, che vengono valutate in modo puramente discrezionale ed equitativo. Tale duplicazione viene ritenuta erronea, giacché l'indicato criterio aritmetico copre tutti i possibili pregiudizi connessi alla detenzione. Altrimenti argomentando si perverrebbe ad esiti ingiusti, contrari al principio di uguaglianza, giacché la persona che abbia subito per intero la limitazione massima di libertà connessa all'esecuzione di una misura cautelare (6 anni di reclusione), e che abbia quindi subito sofferenze maggiori, si troverebbe, per effetto del tetto previsto dalla legge, a non poter fruire della parte di indennizzo connessa alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione. L'indennizzo basato sull'indicato criterio aritmetico, quindi, non può essere aumentato.
Si lamenta altresì che la Corte non ha fornito adeguata motivazione in ordine al rilevante incremento dell'indennizzo rispetto alla misura standard, essendosi limitata ad enunciazioni alquanto generiche.
2-1. Il richiedente ricorre, a sua volta, da un lato censurando il gravame presentato dall'Avvocatura dello Stato;
e dall'altro lamentando la tenuità dell'indennizzo concesso. Si espongono alcuni tratti della vicenda processuale e si pongono in luce i rilevanti pregiudizi derivati dall'ingiusta detenzione: le vessazioni subite in carcere;
il trasferimento in un lontano ufficio di polizia;
la rottura della relazione coniugale;
il danno all'immagine derivante dalla pubblicazione reiterata di notizie altamente infamanti relative all'arresto.
3. Ambedue i ricorsi sono infondati.
3.1 L'ordinanza impugnata, dopo aver accertata la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, rileva che la custodia in carcere si è protratta per 153 giorni e che l'indennizzo standard derivante dal criterio aritmetico suggerito dalla giurisprudenza di legittimità ammonta a 36.080,00 Euro. Esso viene aumentato a complessivi 100.000,00 Euro in considerazione dei gravi pregiudizi derivanti dalla detenzione.
La censura di fondo prospettata dall'Avvocatura ricorrente, in sintesi estrema, esclude che la misura dell'indennizzo giornaliero possa esse aumentata rispetto alla misura standard (235,00 Euro) derivante dal criterio aritmetico elaborato da questa Suprema corte. Al riguardo occorre rammentare che questa Corte ha da tempo enucleato un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (Euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla. Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale. Ma ciò non significa affatto che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito. L'unico limite che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione", come testualmente enunciato dalle Sezioni unite (S.U. 9 maggio 2001, Caridi, Rv. 218975). Tale orientamento si rinviene anche nella giurisprudenza più recente.
Alla luce di tale indirizzo non può essere accolta la tesi secondo cui la ridetta misura standard non possa essere aumentata. L'argomento di base è che, aumentandola, il soggetto che abbia subito la ingiusta detenzione per il tempo massimo di sei anni si troverebbe, potenzialmente, a subire ristoro della propria sofferenza in misura proporzionalmente inferiore rispetto a chi sia stato ingiustamente detenuto per un periodo inferiore al massimo ed abbia ricevuto un indennizzo giornaliero superiore a 235,00 Euro. La deduzione prospetta un limite ed un pericolo di ingiustizia del sistema, che è immanente alla natura indennitaria dell'istituto ed alla previsione di un importo massimo per nessun motivo superabile. Tale sistema rende inevitabile che alcuno possa essere ristorato in misura insufficiente: un pericolo che, comprensibilmente, grava - teoricamente - proprio su chi è stato privato della libertà più a lungo. Tale pericolo reca con sè quello qui prospettato di un trattamento diseguale rispetto a chi abbia sofferto di meno. Rispetto a tale situazione problematica, la soluzione prospettata di rendere insuperabile la misura standard giornaliera risulta tuttavia inaccettabile poiché, a ben vedere, radicalizza, amplifica ed istituzionalizza il pericolo di iniquità distributiva. A tale riguardo occorre rammentare che l'ideale di giustizia distributiva è vulnerato sia quando vengono trattate in modo disuguale situazioni omogenee sia quando, al contrario, si trattano in modo indifferenziato situazioni anche profondamente diverse. L'individuazione di un tetto giornaliero standard non superabile condurrebbe certamente a tale ultimo esito, quello cioè di inibire a chi abbia subito conseguenze maggiormente pregiudizievoli rispetto alla media, di vedersi corrispondentemente riconosciuta la maggiorazione dell'indennizzo. Non solo: tale criterio determinerebbe pericolo di pregiudizio per un numero altissimo di soggetti che sono stati detenuti per un tempo inferiore a sei anni. Ancora, verrebbe diffusamente vulnerata l'esigenza di parità di trattamento cui il ricorrente Ministero mostra di tenere particolarmente, giacché le persone maggiormente colpite dalla detenzione si troverebbero all'interno di un contesto indistinto e non potrebbero rivendicare, dimostrandolo, il maggior danno sofferto.
Al contrario, la soluzione prospettata da questa Corte relega il pericolo di disomogeneità del trattamento a situazioni estreme e statisticamente poco significative, nelle quali la detenzione si sia protratta al massimo e le afflizioni subite siano superiori al normale. In tali situazioni estreme la disomogeneità del trattamento trova, almeno, spiegazione obiettiva nella natura indennitaria dell'istituto e nella indicata previsione di un tetto insuperabile.
3.1.2 Il ricorso è pure infondato nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione in relazione all'incremento dell'indennizzo rispetto alla misura standard.
A tale riguardo occorre chiarire che il criterio aritmetico che si è sopra esposto costituisce il frutto del tentativo compiuto da questa Corte di individuare un criterio razionale ed omogeneo di quantificazione dell'indennizzo. Tale criterio è probabilmente uno di molti astrattamente possibili e compatibili con la indicate esigenze di equità commisurativa e distributiva. Non è quindi inibito al giudice di merito di adottare un criterio proprio. Tuttavia tale impegno non può esser avulso dalla logica e dal concreto.
Sotto il profilo logico, una volta individuato un indennizzo giornaliero frutto della divisione dell'indennizzo massimo per il numero massimo possibile di giorni di ingiusta detenzione, ne discende che tale misura giornaliera costituisce uno standard che copre, normalmente, tutte le sofferenze personali, sociali e familiari in vista delle quali è stato individuato il tetto complessivo. Tale standard giornaliero, quindi non solo non è sempre dovuto, ma come si è prima esposto, può e deve essere aumentato o diminuito rispetto a dimostrate contingenze del caso concreto. È anche possibile che il giudice determini l'aumento o la diminuzione in modo complessivo (e quindi con una somma globale) e non rapportandolo all'indennizzo giornaliero. Tuttavia, occorre che tale variazione trovi ragione in dati oggettivi, cioè in fattori di pregiudizio oggettivamente dimostrati, proprio per sottrarre la ponderazione all'arbitrarietà che si è indicata all'inizio come pericolo da evitare. Si tratta, in breve, di un'esigenza di oggettività da opporre all'imponderabile soggettivismo del giudice che può sfociare nell'ingovernabile arbitrio.
La Corte d'appello si attiene a tali principi. Essa evidenzia che l'accusa mossa al richiedente era quella di avere, nella qualità di vice ispettore di polizia in servizio presso il commissariato di Ercolano, ricevuto periodicamente somme di danaro non inferiori a L. un milione, capi di abbigliamento di rilevante valore ed altro al fine di fornire notizie riservate, attinenti all'attività investigativa espletata che avrebbero dovuto rimanere segrete, così agevolando la realizzazione del programma criminoso dell'organizzazione camorristica. Egli avrebbe inoltre rivelato ad un pregiudicato i nominativi di confidenti del Commissariato che avevano contribuito al suo arresto. Alla luce di tali elementi di giudizio l'entità dell'indennizzo viene incrementata in considerazione delle incontestabili ripercussioni della vicenda sull'immagine, sulla vita di relazione sua e del suo nucleo familiare. Ciò in considerazione non solo della incensuratezza ma anche e soprattutto della qualifica rivestita e della affidabilità della quale la stessa avrebbe dovuto fornire garanzie alla collettività. Tale apprezzamento non appare censurabile essendo fondato sul carattere altamente infamante del titolo detentivo, in considerazione anche della delicata funzione pubblica;
e quindi dell'accresciuto pregiudizio derivante dalla ingiusta detenzione.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna alle spese processuali.
3.2. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte è pure infondato il ricorso del richiedente. Infatti la Corte d'appello dà ampiamente conto delle particolari sofferenze e dei pregiudizi derivanti dall'ingiusta detenzione, tanto da determinare un indennizzo che costituisce oltre il triplo rispetto alla misura ordinaria, con un apprezzamento equitativo adeguatamente motivato. Tale giustificata ponderazione, in conseguenza, non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.
Il ricorso va conseguentemente rigettato. Segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009