Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7697
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Sentenza 16 maggio 2003

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Con l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 (che ha previsto la validità del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale) il legislatore ha inteso attribuire un particolare beneficio ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici non economici, in connessione con la natura pubblica del rapporto di lavoro dagli stessi instaurato, con la conseguenza che l'indicata norma non è applicabile al rapporto posto in essere dai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e tale non applicabilità sussiste fin dal tempo della costituzione dell'Ente medesimo, non rientrando, (peraltro), la richiamata disposizione fra le norme regolanti lo stato dei lavoratori dell'Ente fino al giorno in cui sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7697
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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