Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Con l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 (che ha previsto la validità del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale) il legislatore ha inteso attribuire un particolare beneficio ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici non economici, in connessione con la natura pubblica del rapporto di lavoro dagli stessi instaurato, con la conseguenza che l'indicata norma non è applicabile al rapporto posto in essere dai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e tale non applicabilità sussiste fin dal tempo della costituzione dell'Ente medesimo, non rientrando, (peraltro), la richiamata disposizione fra le norme regolanti lo stato dei lavoratori dell'Ente fino al giorno in cui sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7697 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni - in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, n. 72, presso l'avv. Massimo Ozzola che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN DR;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina n. 183 in data 5 luglio 2000 (R.G. 505/96);
sentiti, nella pubblica udienza del 12.2.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Ozzola;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello della SpA Ferrovie dello Stato, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede di accoglimento della domanda proposta dal dipendente DR AN per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 20 L. 24 dicembre 1986, n. 958, a tutti gli effetti del rapporto di lavoro, del periodo di servizio militare di leva prestato in tempo precedente all'assunzione.
Ha osservato il Tribunale che la tesi dell'appellante, in ordine all'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori dipendenti da enti pubblici economici, non poteva essere condiviso perché l'ampio riferimento legislativo al "settore pubblico" comportava che destinatali del beneficio fossero tutti i dipendenti di enti comunque tenuti al perseguimento di finalità pubbliche, interpretazione conforme, oltre tutto, al principio costituzionale di uguaglianza e alla successiva evoluzione dell'ordinamento che aveva portato alla sostanziale scomparsa del "pubblico impiego". La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Ferrovie dello Stato con ricorso per un unico, complesso motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; non si è costituito DR AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico, complesso, motivo di ricorso, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, poi autenticamente interpretato dall'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'art. 21 legge 17 maggio 1985, n. 210, nonché vizio di motivazione.
2. Si sostiene che il beneficio del riconoscimento del servizio militare concerne i soli dipendenti pubblici e non i lavoratori privati quali sono, con l'entrata in vigore della l. 210/1985, i dipendenti delle ferrovie statali.
3. Si aggiunge che, in ogni caso, il servizio militare valutabile è esclusivamente quello di leva in corso alla data di entrata in vigore della legge e quello prestato successivamente, sicché la domanda del AN avrebbe comunque meritato il rigetto per il motivo che il servizio militare era stato prestato tra il 29 febbraio 1984 e il 17 giugno 1987 per effetto di ferma prolungata e, quindi, il servizio di leva era precedente all'entrata in vigore della legge attributiva del beneficio.
4. La Corte giudica fondata la prima argomentazione, con assorbimento delle altre censure, perché l'art. 20 l. 958/1986, che ha disposto la validità del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, va interpretato nel senso che, con l'espressione "settore pubblico", il legislatore ha inteso fare esclusivo riferimento all'area del pubblico impiego e alla disciplina pubblicistica dei rapporti di lavoro, contrapponendo l'espressione stessa alla locuzione "settore privato" ed escludendo, quindi, dall'ambito di applicazione della norma i rapporti di lavoro di diritto privato, ancorché intercorrenti con soggetti pubblici.
5. La contrapposizione fra le locuzioni "settore pubblico" e "settore privato" è presente in numerose disposizioni di legge, precedenti e successive a quella di cui si discute.
A parte l'ampia formulazione ("settore pubblico allargato") usata per la prima volta nella legge 5 agosto 1978, n. 468 - emanata in materia di riforma delle disposizioni di contabilità generale dello Stato e di bilancio, al fine di estendere l'obbligo della copertura a numerosi centri di spesa pubblica indicati dalla legge medesima - tale contrapposizione si coglie: a) nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), che all'art. 16 distingue il lavoro inerente alla funzione amministrativa da quello del settore privato;
b) nella legge 26 novembre 1993, n. 482, che è relativa alla disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti "presso pubbliche amministrazioni" e "del settore privato"; c) nel d. lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (in tema di benefici per le attività
muranti), che, all'art. 3 lett. c) identifica il c.d. settore pubblico con l'area del pubblico impiego, contrapponendolo al settore privato di cui alla lettera a).
6. In definitiva, la locuzione "settore pubblico" coincide con l'area degli enti appartenenti al complesso organizzatorio "pubblica amministrazione", ove soprattutto si consideri che quando il legislatore ha voluto comprendere tra i destinatari di una particolare disciplina non solo la pubblica amministrazione, ma anche tutti gli enti pubblici in generale lo ha espressamente indicato (si vedano, ad esempio, la legge n. 336 del 1970, emanata a favore dei dipendenti ex combattenti e assimilati;
l'art. 23 della legge n. 241 del 1990, in tema di accesso ai documenti amministrativi;
l'art. 6 della legge n. 205 del 2000, in tema di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa di alcuni atti di soggetti privati;
l'art. 3 della legge n. 97 del 2001, che si riferisce ai dipendenti di "amministrazioni, enti pubblici ed enti a prevalente partecipazione pubblica).
7. Orbene, è certo che alcune figure soggettive pubbliche, in particolare gli imprenditori pubblici (aziende autonome, enti pubblici economici, società partecipate da enti pubblici) sono estranee al novero delle amministrazioni pubbliche. Oggi, ciò è espressamente sancito dal diritto positivo (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), ma la regola era già enucleabile in precedenza dall'ordinamento.
8. Secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, elaborato nell'interpretazione degli artt. 2093 e 2129 c.c., gli enti pubblici economici non possono certo essere ritenuti centri di erogazione di spesa parificati alle pubbliche amministrazioni in quanto esercitano una attività economica alla stregua dei soggetti privati e stipulano con i propri dipendenti contratti di lavoro subordinato di diritto privato.
Ed infatti, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte, l'ente pubblico economico, che utilizza i medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, non fa parte, per quanto riguarda l'organizzazione, della pubblica amministrazione, con la conseguenza che lo stesso non è soggetto alle disposizioni di contabilità che prescrivono l'osservanza di un determinato procedimento per l'emissione dei mandati di pagamento (Cass., sez. un,. 6 settembre 1990, n. 9202, e 14 dicembre 1985, n. 6328) e che alla sua azione non può essere applicato l'art. 97 della Costituzione (Cass. 13 febbraio 1985, n. 1221).
Ciò che vieppiù rileva, poi, è che l'imprenditore pubblico, con riferimento ai rapporti di lavoro con i dipendenti, in tutte le varie fasi (della instaurazione, dello svolgimento e della cessazione), ha i medesimi poteri dell'imprenditore privato, sicché, mentre il potere pubblicistico di organizzazione dell'ente non influisce sul rapporto di lavoro e sui diritti che ne derivano (senza possibilità che tali diritti possano affievolirsi: Cass. sez. un., 18 ottobre 1991, n. 11029), gli atti che incidono sulla sfera giuridica dei lavoratori (o degli aspiranti tali) hanno natura negoziale (Cass., sez. un.,. 2 dicembre 1992, n. 12867, e 17 ottobre 1991, n. 10961):
tanto è vero che, mentre per gli enti pubblici in genere il procedimento rivolto alla instaurazione del rapporto di lavoro con i dipendenti, si pone su un piano diverso rispetto agli atti negoziali - i quali possono essere influenzati dai relativi vizi solamente sotto il profilo del difetto nell'organo della legittimazione, o della capacità, o della volontà (vizi, codesti, che possono essere fatti valere dall'amministrazione a tutela del proprio esclusivo interesse: v. Cass. 15 giugno 1987, n. 5290) - per gli enti pubblici economici, che sono soggetti allo statuto dell'imprenditore e alle altre norme del diritto privato e che agiscono con gli altri soggetti su un piano di perfetta parità (Cass. sez. un. 21 gennaio 1993, n. 716), la volontà negoziale non si manifesta mediante atti amministrativi (Cass. 17 agosto 1990, n. 8356).
9. Dalle considerazioni che precedono risulta evidente l'errore di coloro che ritengono che il carattere pubblico del soggetto sia sufficiente per affermare che tutti gli enti che hanno tale carattere, senza distinzione alcuna, sono destinatali delle medesime norme giuridiche e dei principi relativi al c.d. settore pubblico. Al contrario, tenuto conto della diversa disciplina sopra delineata, debbono essere individuate diverse categorie di enti, la prima comprendente lo Stato e tutti gli altri enti pubblici non economici, la seconda relativa agli enti pubblici economici;
e, riguardo a questi, il predicato della pubblicità, serve solamente a indicare le modalità di costituzione e di organizzazione, ma non il regime giuridico inerente allo svolgimento dell'attività e ai rapporti con i terzi.
Pertanto, come corollario di tali principi, si deve affermare che l'espressione "settore pubblico" vale a indicare soltanto la prima delle due suddette categorie, essendo la seconda soggetta, specialmente riguardo ai rapporti fra l'ente e i propri dipendenti, alle regole del diritto privato;
con l'ulteriore conseguenza che, atteso l'espresso riferimento al settore pubblico contenuto nell'art 20 della legge n. 958 del 1986, tale norma non può essere applicata agli enti pubblici economici.
10. La radicale diversità del regime giuridico che connota l'attività degli enti pubblici economici, ed i rapporti di lavoro con gli stessi costituiti, non consente di dubitare della legittimità costituzionale, sotto il profilo della conformità all'art. 3 Cost, di trattamenti economici, normativi o previdenziali applicabili ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni (come ha più volte affermato la Corte costituzionale: cfr. le sentenze. 860/1988; 484/1988; 20/1987, che, tra l'altro, non ha dubitato dell'inapplicabilità dell'art. 20 l. 958/1986 ai dipendenti delle aziende municipalizzate nella sentenza. 469/1991). Tale diversità non è venuta meno, come sembra ritenere il Tribunale, con la vicenda c.d. della "privatizzazione" dell'impiego pubblico, siccome ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sottratti allo status del pubblico impiego in quanto costituiti mediante contratto, non si applica la disciplina del comune rapporto di lavoro subordinato, ma quella dettata da un corpus di norme (attualmente raccolte nel d. lgs. n. 165 del 2001) che vale a collocarli a metà strada tra i rapporti pubblici e i rapporti privati (C. cost. n. 313 del 1996; n. 309 del 1997). 11. Venendo ora al tema specifico dei dipendenti delle ferrovie statali, la legge 17 maggio 1985, n. 210, ha istituito l'Ente Ferrovie dello Stato, stabilendo la sua successione all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (art. 1), con la conseguente trasformazione (da pubblici in privati, in quanto facenti capo a un ente pubblico economico) dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti.
12. La suddetta trasformazione è avvenuta nel momento stesso dell'entrata in vigore della legge e non già nel momento della conclusione del primo contratto collettivo di lavoro. La Corte, infatti, in particolare con le numerose sentenze emanate in tema di ripartizione della giurisdizione fra il giudice ordinario e quello amministrativo, ha posto in evidenza come, dal giorno dell'entrata in vigore della legge, gli atti relativi ai rapporti di lavoro, in quanto inerenti all'attività di impresa del nuovo ente (e ciò sia nella fase dell'instaurazione del rapporto che in quelle dello svolgimento e dell'estinzione), devono essere considerati alla stregua di atti negoziali di diritto privato (v., fra le tante sentenze, Cass., sez. un., 20 dicembre 1993, n. 12599, e 7 maggio 1993, n. 5257). E sullo stesso solco si pongono quelle decisioni che hanno escluso la giurisdizione contabile della Corte dei conti in relazione a quegli atti, posti in essere subito dopo l'istituzione del nuovo ente, che sono passibili di determinare una responsabilità patrimoniale dei preposti e dei funzionali dell'ente medesimo (cfr. Cass., sez. un., 20 ottobre 1993, n. 10381, e 22 ottobre 1992, n. 11560). 13. Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte costituzionale con due distinte pronunce (9 marzo 1990, n. 117, e 10 febbraio 1993, n. 40), la prima emanata in materia di foro erariale nelle controversie in cui è parte l'Ente Ferrovie dello Stato, nella quale è stato sottolineato il carattere imprenditoriale che caratterizza l'attività dell'ente in base alla legge istitutiva (senza peraltro che nella sentenza sia stato fatto cenno a una fase transitoria, per così dire pubblicistica) e la seconda dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 58 del D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 - che contemplava l'obbligatorietà del previo reclamo in via amministrativa per proporre l'azione giudiziaria in materia di trasporto di cose - illegittimità basata sull'abbandono dell'originario modulo della pubblica amministrazione per quello caratterizzato dallo svolgimento di una attività imprenditoriale in regime di diritto privato.
14. È in questo quadro che vanno valutate le affermazioni svolte nelle sentenze della stessa Corte costituzionale n. 191 del 1992 (che ha escluso l'operatività, perdurando la disciplina pubblicistica, della sanzione della costituzione del rapporto di lavoro con l'Ente Ferrovie per violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro) e n. 455 del 1992 (dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, di interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986), nella cui motivazione si legge che la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, da pubblico in privato, era avvenuta soltanto al momento della stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro (5 febbraio 1988). Ed invero, a parte che l'interpretazione in tal senso delle disposizioni della legge n. 210 del 1985 non sarebbe vincolante per il giudice ordinario, è lecito ritenere, in coerenza con le altre pronunce costituzionali richiamate sopra, che le sentenze da ultimo indicate abbiano inteso semplicemente richiamare la regola secondo cui la normativa di diritto comune, in forza della formulazione delle disposizioni contenute negli artt. 14 e 21 della legge in questione - che hanno stabilito, il primo, che la previgente disciplina dovesse rimanere ferma in materia contabile e finanziaria, oltre che in materia di organizzazione, esercizio ferroviario e servizi di igiene e sanità, fino alla emanazione delle norme regolamentari e, il secondo, che la disciplina del rapporto di lavoro non potesse essere derogata se non in melius dalla normativa contrattuale - fosse applicabile solo dopo la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, dato che prima di tale evento il rapporto, pur tenuto conto della sua trasformazione da pubblico in privato, era rimasto regolato dalla precedente normativa (v. in tal senso, fra le tante sentenze emanate da questa Corte, Cass. 16 ottobre 1991, n. 10890, e 21 settembre 1991, n. 9886, in ordine alla non applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2103 c.c. fino alla completa attuazione della disciplina di diritto comune con la stipulazione dei contratti collettivi).
15. A favore del riconoscimento del beneficio in questione ai dipendenti dall'Ente Ferrovie dello Stato, dunque, non si possono invocare le disposizioni contenute nei richiamati artt. 14 e 21 della legge n. 210 del 1985, dalle quali si può, tutt'al più, trarre il convincimento che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente, ormai trasformato da pubblico in privato per effetto dell'istituzione dell'ente pubblico economico, è rimasto assoggettato ad una regolamentazione del tutto speciale fino alla stipulazione dei contratti collettivi. E, del resto, come è stato più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la specialità della disciplina, transitoria o permanente che sia, non può incidere sulla natura giuridica del rapporto, come è dimostrato dal fatto che nel nostro ordinamento vi sono rapporti di diritto pubblico regolati da norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass., sez. un., 10, novembre 1992, n. 12098, e 13 dicembre 1991, n. 13449) e rapporti di diritto privato, come quello degli autoferrotranvieri, regolati da una disciplina diversa da quella comune (v. Cass., sez. un., 30 dicembre 1992. n. 13707 e 15 ottobre 1992, n. 11263). 16. Nè la pretesa del AN potrebbe trovare accoglimento sotto il profilo che, sebbene il datore di lavoro non fosse compreso nel settore pubblico, nondimeno, ai sensi dell'art. 21 l. 17 maggio 1985, n. 210, per il personale dell'Ente Ferrovie dello Stato
continuava a trovare applicazione, transitoriamente, la precedente disciplina del rapporto di lavoro, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo e cioè fino al 5 febbraio 1988, considerando la "precedente disciplina" come comprensiva della disposizione dell'art. 20 l. 958/1986. È di ostacolo ad una simile tesi il rilievo che i particolari vantaggi attribuiti alla generalità dei lavoratori cui compete lo status di pubblici impiegati non possono spettare a quei lavoratori che tale status non hanno. E ciò in quanto si tratta di istituti che non sono compresi nello specifico trattamento economico e normativo del personale ferroviario, il quale soltanto ha continuato a disciplinare il rapporto di lavoro privato in via transitoria e fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, senza essere modificato o integrato da disposizioni di legge entrate in vigore dopo la vicenda della c.d. "privatizzazione" e destinate a trovare applicazione nei soli confronti dei dipendenti pubblici.
17. Conclusivamente, si deve ritenere che con la disposizione contenuta nell'art. 20 della l. 958/1986 il legislatore abbia voluto attribuire un particolare beneficio ai lavoratori dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici (non economici) in connessione alla natura giuridica (pubblica) del rapporto di lavoro dagli stessi instaurato, con la conseguenza che la disposizione stessa - la quale, come si è detto, non può essere compresa fra quelle norme che hanno regolato lo stato dei lavoratori fino al giorno in cui sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro - non è applicabile al rapporto posto in essere dai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e che tale non applicabilità vige fin dal tempo della costituzione dell'Ente medesimo.
18. Negli stessi termini la giurisprudenza della Corte si è già più volte espressa nella decisione di analoghe controversie (Cass. 13 aprile 1995, n. 4229; 9 giugno 1995, n. 6532; 24 agosto 1995, n.
8985; 26 settembre 1995, n. 10183; 23 ottobre 1995, n. 11016). Sulla base del medesimo ordine di considerazioni, inoltre, si è ritenuto che ai dipendenti di imprese pubbliche si applica la normativa generale di cui all'art. 31 l. n. 300 del 1970, e non quella speciale prevista per i dipendenti pubblici, in materia di aspettativa e trattamento economico spettanti agli eletti, deputati o senatori, o a cariche presso enti autonomi territoriali (Cass. 10 maggio 1995, n. 5083; 23 ottobre 1995, n. 11014; 3 novembre 1999, n. 12258). 19. Invero, dal descritto, consolidato, indirizzo si è discostata, e proprio in controversia concernente l'Ente Ferrovie dello Stato ed il riconoscimento del periodo di servizio militare ai fini del rapporto di lavoro, la decisione che ha ritenuto che il predicato "pubblico" adoperato da una legge consente di riferirlo anche agli enti privati con finalità pubbliche (Cass. 26 ottobre 1998, n. 10643). Ma la Corte ha prontamente riaffermato la validità
dell'orientamento assolutamente maggioritario (Cass. 12258/1999, cit.), atteso che la prospettiva sostanzialistica (è indubbio che un'impresa pubblica, nella forma giuridica dell'azienda autonoma, dell'ente pubblico economico o della società partecipata dallo Stato o da altri enti pubblici non economici, debba svolgere una "missione", cioè perseguire finalità di interesse collettivo) non può annullare le diverse forme e qualificazioni dei soggetti e, dunque, condurre a ritenere che il riferimento normativo alla categoria dei soggetti pubblici sia non ai soggetti e alla loro natura, bensì alle finalità perseguite. Risulta evidente come una tale prospettiva interpretativa si ponga in insuperabile contrasto con la lettera di norme che identificano i destinatari e l'ambito di applicazione avuto riguardo alla qualificazione soggettiva e non all'attività svolta, oltre che con il principio generale, enucleabile da numerosissime disposizioni di legge (si rinvia agli esempi fatti nel corso dell'esposizione), secondo cui l'assimilazione di un ente economico alle pubbliche amministrazioni a certi, specifici, effetti richiede costantemente un'espressa previsione in tal senso.
20. Per i motivi esposti il ricorso deve essere accolto nella parte in cui sostiene l'inapplicabilità del beneficio di cui all'art. 20 l. 958/1986 ai dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, restando assorbito l'esame delle altre ragioni di censura.
La cassazione della sentenza per violazione di norme giuridiche comporta la decisione nel merito della controversia, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma primo, c.p.c.), con il rigetto della domanda proposta da DR
AN.
21. In ordine al regolamento delle spese di tutti i giudizi (art. 385, comma secondo, c.p.c.) si compensano interamente quelle dei giudizi di merito e del giudizio di Cassazione per giusti motivi, ravvisati nel contrasto di giurisprudenza evidenziato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da DR AN contro la SpA Ferrovie dello Stato;
compensa interamente le spese dei giudizi di merito e del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003