Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica (art. 51 cod. pen.), la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nell'attribuzione al soggetto passivo - nel corso di un intervento congressuale, concernente la strage di Ustica, di cui era stato contestualmente distribuito il testo scritto - dell'accusa di essere fra i "coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto" , escludendo che l'inserimento di una circostanza non vera nel contesto di fortissima contrapposizione tra i fautori delle varie tesi sulle cause della strage valga - come ritenuto dalla sentenza censurata - ad integrare la sussistenza dell'esimente).
Commentario • 1
- 1. Depistaggio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2004, n. 49019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49019 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 27/10/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1599
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 045544/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT DARIA, N. IL 05/07/1945;
contro
AR LL, N. IL 30/07/1922;
avverso SENTENZA del 09/12/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Alessandro Gamberini che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Vincenzo Sepe che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Con sentenza 9 dicembre 2002 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza 7 giugno 2001 del Tribunale di Roma, assolveva DI AT, generale dell'Aeronautica, dal reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della sen. RI ET, perché il fatto non costituisce reato. I fatti si riferivano all'intervento tenuto dal DI in un convegno organizzato dall'Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani - U.G.A.I - di cui era stato contestualmente distribuito il testo scritto ai giornalisti presenti. In tale intervento, facendo riferimento alla strage di Ustica del 27 giugno 1980 ed alla caduta dell'aereo IT, il DI aveva attribuito alla ET di essere fra i "coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto".
Nell'intervento il DI aveva attribuito la caduta dell'aereo non ad un missile che l'avrebbe colpito nel quadro di una misteriosa battaglia aerea, ma allo scoppio di una bomba nascosta al suo interno. Aveva difeso l'operato dell'Aeronautica, accusata da varie parti di aver depistato le indagini sulla strage. Aveva bollato come depistaggio la campagna di mobilitazione dell'opinione pubblica svolta dal Comitato delle Famiglie delle Vittime, di cui la querelante sen. ET, che sull'aereo aveva perso un fratello, era presidente.
Affermava la Corte d'appello che nel pronunciare condanna il giudice di primo grado non aveva tenuto adeguato conto del "contesto" in cui le frasi pronunciate andavano collocate. Vi era stata nel Paese una foltissima ed aspra contrapposizione tra i fautori delle diverse tesi sulla causa della strage. Il Comitato delle famiglie delle Vittime aveva giustamente denunciato un depistaggio, posto che alcuni ufficiali dell'Aeronautica erano stati rinviati a giudizio. Tuttavia doveva essere rispettata anche l'opposta battaglia di chi, come il DI, aveva inteso tutelare il prestigio dell'Aeronautica. Tra il DI e la ET vi era stato scambio di accuse reciproche nel corso degli anni. In questo clima l'accusa di depistaggio, reciprocamente rivolta, non era più un'accusa, ma un'opinione o meglio l'espressione sintetica di quell'opinione. Con ciò, pertanto, il DI esprimeva la sua critica all'altrui tesi, critica in sè legittima a prescindere dalla fondatezza. II DI non intendeva in realtà accusare la ET di depistare, ma, come risultava dal testo dell'intervento, di essersi sottratta al confronto non comparendo al convegno, perché a corto di argomenti. La ET non aveva intenti calunniosi, ma semplicemente, ad avviso del DI, non aveva più nulla da dire.
Per questo motivo non era stato superato il limite della continenza, perché il richiamo al depistaggio era soltanto un espediente retorico.
Ha proposto ricorso per Cassazione, ai soli fini civili, la parte civile RI ET, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della scriminante del diritto di critica.
Osserva la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel valutare il "contesto" nel cui ambito ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Alla Corte sarebbe sfuggito che il termine "depistare" significa letteralmente "far uscire dalla giusta pista suggerendo deliberatamente tracce fuorvianti". Il depistatole è colui che svia la ricostruzione di importanti vicende giudiziarie, politiche, sociali. Il termine ha dunque una connotazione dolosa.
E la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che la pur reale, dura contrapposizione tra i due schieramenti che si erano formati a seguito della caduta del DC9 IT, si fosse spinta sino alla reciproca accusa di depistaggio, così determinando nella partita mediatica un sostanziale azzeramento delle posizioni in campo. Si tratterebbe di una ricostruzione estranea alla nozione di fatto notorio, cui la sentenza impugnata dichiara di attingere. La Corte riconosce implicitamente, osserva la ricorrente, che le accuse mosse agli ufficiali dell'Aeronautica avevano trovato un fondamento nei rinvii a giudizio di alcuni di essi. Nulla di simile peraltro era avvenuto per quanto riguardava le accuse mosse dal DI all'Associazione dei familiari delle vittime.
La Corte non avrebbe operato alcuna valutazione della serietà delle accuse del DI e non avrebbe considerato che tali accuse non si riferivano ad uno schieramento politico, ma alla sen. ET in quanto tale. Anche l'impiego di espressioni enfatiche - una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto - dimostrerebbe il superamento dei limiti della continenza.
Con memoria depositata il 18.10.04 il DI ha insistito sull'inammissibilità del gravame osservando che non sarebbe condivisibile la pretesa di circoscrivere il giudizio all'uso del termine "depistare", senza considerare il contesto in cui il termine era stato usato. Correttamente la Corte di merito aveva osservato che nella specie il DI si era limitato ad esprimere un'opinione, che ciascuna parte in causa attribuiva reciprocamente all'altra. I giudici d'appello avevano accertato che si trattava di una disputa risalente, nel corso della quale in ogni sede ognuno dei due schieramenti, di cui il DI e la ET erano protagonisti, attribuiva all'altro la medesima accusa.
Ancora non andava trascurato che la sen. ET, che non ricopriva un ruolo istituzionale, non avrebbe potuto porre in essere un'opera di depistaggio, possibile soltanto a chi fosse stato preposto ai vari servizi o alle indagini. Si trattava di frase priva di concretezza, iperbolica ed immaginifica.
La frase pronunciata dal DI si riferiva al sottrarsi al confronto, come molti hanno fatto sin dall'inizio. Non aveva pertanto alcuno specifico riferimento alla sen. ET. Costei non aveva mosso obiezioni all'intervento alla Camera dell'on. AN nel settembre 1988 che per primo l'aveva tacciata di essere la vera depistatrice delle indagini sulla strage di Ustica. L'opinione del DI era certamente critica, ma intendeva soltanto lamentare che la ricorrente si fosse sottratta al confronto. Aveva contenuto paradossale. Erano stati rispettati, tenuto conto del contesto così chiarito, i limiti della continenza.
La scriminante del diritto di critica, riconosciuta dalla Corte d'appello, rappresentava addirittura un minus rispetto alla conclusione che si sarebbe potuta trarre e cioè che il DI andava assolto con la formula "il fatto non sussiste".
Il ricorso era inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da un valido apparato logico-argomentativo, sì che si sottraeva alle censure di illogicità e difetto di motivazione. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello, ricostruendo il "contesto" nel quale sarebbe avvenuto lo scambio di reciproche accuse tra il DI e la sen. ET, ha affermato che l'accusa di depistaggio mossa dal DI nei confronti della ricorrente, aveva perso la sua valenza originaria, per ridursi alla manifestazione di un'opinione, contraria alla ricostruzione della vicenda relativa alla strage di Ustica propugnata dalla ET. Di qui l'affermazione che la condotta del DI rientri nell'esercizio del diritto di critica ed abbia rispettato i limiti della continenza.
La Corte di merito nel ricostruire le posizioni degli schieramenti di cui il DI e la ET erano esponenti, sostenitore il primo della caduta dell'aereo IT a seguito dell'esplosione di una bomba a bordo e sostenitrice la seconda della tesi che tale caduta fosse stata conseguenza dell'impatto di un missile, ha affermato, sulla scorta degli atti, che il termine "depistaggio" era stato utilizzato dai fautori di entrambe le parti, l'una nei confronti dell'altra, in Parlamento, sulla stampa ed in televisione. Il termine avrebbe pertanto perso la sua valenza originaria e infamante, ed avrebbe assunto il significato, più generico, di una critica, ancorché aspra. Nell'addivenire a queste conclusioni la Corte d'appello, tuttavia, nel ricostruire le posizioni delle parti ed il significato dell'espressione usata dal DI, ha omesso di considerare alcune fondamentali circostanze.
Va in primo luogo sottolineato che l'accusa mossa dal DI alla ricorrente di essere fra i "coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto", attribuisce per il significato letterale dell'espressione usata una diretta responsabilità in capo alla ET in ordine ad un presunto sviamento delle indagini. Correttamente ha osservato la ricorrente che l'espressione impiegata ha il significato originale di "far uscire dalla pista giusta, suggerendo deliberatamente tracce fuorvianti" (così il citato Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, c.d. 2002) Per traslato implica una condotta deliberatamente orientata a sviare le indagini o ad indurre un'errata opinione nell'opinione pubblica su un determinato fatto, nella specie la strage di Ustica.
L'accusa in parola non può essere giustificata con l'annosa querelle esistente tra alcuni esponenti dell'Aeronautica militare italiana ed il Comitato delle famiglie delle Vittime, in cui lo scambio di accuse di depistaggio sarebbe stato abituale, tanto da privare il termine del significato suo proprio. Da un lato infatti l'accusa del DI si è riferita alla sen. ET in quanto tale, non alle posizioni assunte dal Comitato. Nello svalutare il significato offensivo dell'espressione, in ragione del "contesto" in cui sarebbe stata pronunciata, la Corte di merito ha pertanto confuso la posizione e la condotta della senatrice con quella del Comitato, senza compiere alcuna specifica indagine che consentisse di affermare che in passato gli atteggiamenti e gli interventi della ricorrente avessero giustificato il ricorso del DI all'accusa di depistaggio ed avessero in qualche modo privato l'espressione usata del suo significato originario. La sentenza impugnata, al di là di un generico riferimento agli "atti" (p. 6, sentenza impugnata), non ha spiegato quale fosse la fonte specifica del suo convincimento. Non ha fatto riferimento, come avrebbe dovuto per assolvere l'onere della motivazione, a specifici documenti acquisiti nel corso del giudizio. Nè ha precisato in quali circostanze il DI e la ET si fossero reciprocamente scambiati l'accusa di depistaggio, tanto da privare il termine del suo significato infamante. Ancora va osservato che è privo di consistenza l'argomento, richiamato dalla difesa del DI anche in questa sede, che l'accusa di depistaggio non avrebbe potuto essere presa sul serio dai terzi perché la ricorrente non rivestiva una posizione istituzionale che le consentisse di svolgere opera di deviazione delle indagini. In proposito va sottolineato da un lato che il Comitato delle famiglie delle Vittime, presieduto proprio dalla ricorrente, aveva svolto un ruolo attivo nell'ambito del giudizio sulla strage, sì che in quella sede ben sarebbe stato possibile sviare le indagini premendo per accertamenti in una direzione errata, e dall'altro che l'opera di sviamento poteva essere diretta non soltanto nei confronti degli inquirenti, ma anche dell'opinione pubblica che indirettamente poteva influenzare le indagini.
Per altro verso l'accusa di depistaggio attribuisce al soggetto cui è rivolta una condotta dolosa, che può assumere anche gli estremi della calunnia. La sentenza impugnata nello svalutare il contenuto dell'accusa in nome del "contesto", peraltro insufficientemente e superficialmente ricostruito come si è osservato, non tiene conto di questa circostanza quando afferma che nella sostanza si sarebbe trattato dell'utilizzo da parte del DI di un'espressione riassuntiva di un'opinione. La Corte d'appello ha affermato che non era stato superato il limite della continenza. Tale limite, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano- in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la critica viene attuata (cfr. ex multis Sez. 5^, 20.2.2001, n. 6925, Arcomanno, rv. 218282). L'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza. Non può. infatti, essere invocata la scriminante ex art. 51 cod. pen. per le attribuzioni condotte illecite o moralmente disonorevoli (Sez. 5^, 23.2.2000, n. 2128, Vespa, rv. 215475). E va ancora considerato che il DI non si è limitato ad accusare la ET di depistare le indagini, ma si è spinto ad affermare che si trattava di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica avesse mai visto. Di qui la manifesta illogicità della sentenza impugnata. La Corte di merito nell'affermare di essere di fronte all'impiego di un termine abusato, privo ormai di valenza offensiva, non ha tenuto conto dei limiti entro i quali può considerarsi lecito l'esercizio del diritto di critica, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. E nell'affermare che erano stati rispettati i limiti della continenza, non ha valutato i termini in cui l'accusa è stata espressa: che non si trattava di semplice depistaggio, ma addirittura di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica avesse mai visto.
La Corte ha sostenuto che il DI voleva soltanto censurare il fatto che la ET non si fosse recata al Convegno dell'U.G.A.I. e si fosse sottratta in tal modo al confronto. Non ha peraltro considerato che, ad avviso del DI, tale condotta implicava riconoscimento della propria colpevolezza nel preteso depistaggio. Secondo la Corte d'appello il DI voleva dire che la ET non aveva più argomenti da contrapporre ai suoi. Tuttavia la Corte non ha considerato che l'espressione implica non soltanto che l'interlocutore non ha argomenti, ma che non ha argomenti perché in realtà egli ha tentato scientemente di stravolgere la ricostruzione dei fatti e, una volta smascherato, non ha altro da aggiungere. Non ha argomenti perché è un depistatore.
La sentenza impugnata va dunque annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va rimessa anche la pronuncia sulla condanna alle spese richiesta dalla parte civile in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004