Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'esimente di cui all'art.384, comma 1, cod. pen.(necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore) è necessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti.(Fattispecie in materia di favoreggiamento personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1999, n. 8638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8638 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/04/1999
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N. 838
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 43489/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AN OL, n. 07.11.1953
Avverso
La sentenza emessa il giorno 30.06.1998 dalla Corte d'Assise di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
AN OL propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il giorno 30.06.1998 dalla Corte d'Assise di appello di Napoli, con la quale veniva confermata la sua penale responsabilità per il reato di favoreggiamento personale, per avere, con il suo atteggiamento reticente e fuorviante, aiutato coloro che lo avevano gambizzato ad eludere le investigazioni dell'A.G.
Deduce col primo motivo l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 378 cp. allorché, come nella specie, la volontà dell'agente sia indirizzata essenzialmente ed in maniera assorbente al perseguimento di un fine diverso da quello di aiutare qualcuno e consistente nell'assoluta necessità di salvaguardare la propria persona da più gravi e drammatici episodi di violenza, di cui certamente sarebbe stato fatto oggetto, qualora avesse rivelato le generalità dei propri aggressori.
In secondo luogo lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 384 e 54 cp., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Assise d'appello, la speciale esimente prevista dall'art. 384 cp. sussiste anche quando il nocumento temuto concerna l'incolumità fisica dell'autore o del prossimo congiunto, e, relativamente all'attualità del pericolo, non può condividersi l'assunto che non è sufficiente il solo timore di future rappresaglie o di una eventuale ritorsione per vendetta, posto che in tema di stato di necessità l'attualità del pericolo non deve essere intesa in senso assoluto ma sta a significare che, nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato, esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempo e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima di danno.
DIRITTO
Il rigetto deve essere rigettato.
Quanto, invero, al primo motivo, attinente al dolo, lo stesso è infondato in quanto, per la sussistenza del reato in esame, non occorre un movente particolare (Cass. 10.06.1982, Valpreda) ma è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di portare aiuto in relazione ad un reato anteriormente commesso (Cass.19.02.1991, Curci, 12.04.1985, Bruletti).
In ordine poi alle esimenti di cui agli artt. 384 e 54 cp., premesso che può ricomprendersi fra le ipotesi di cui alla prima delle norme citate anche quella del timore di un nocumento alla incolumità fisica (Cass. 20.10.1988, Mittino), resta comunque l'esigenza che il pericolo non sia, come nella specie, solo genericamente temuto, in relazione a possibili rappresaglie o ritorsioni da parte del soggetto favorito, ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete (ad es. serie e reiterate minacce), che ne delineino con precisione contenuto ed effetti (Cass.04.07.1985, Masotti;
14.01.1987, Amore).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999