Sentenza 23 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12414 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
i Aula 'B' OME POP LO LIANO4 14 /03 REPUBBLICA ITALIANA 2 PREMA DI CASSAZIONE LA COR E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 15236/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 16607/00 n.26256 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cro Dott. Camillo FILADORO 1 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere - Ud.11/11/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: GI TA, elettivamente domiciliata in ROMA 46, LUNGOTEVERE FLAMINIO presso 10 studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato * e sul 2° ricorso n° 16607/00 proposto da: 2002 I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale 4488 -1- pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA dell'8/8/2000, rep. 54964; - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
GI TA;
intimata avverso la sentenza n. 618/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 19/07/99 R.G.N. 1686/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale. -2- R.G. n. 15236 e 16607/00 Svolgimento del processo La sig.ra VE AN ricorre in via principale con due motivi d'impugnazione, per la cassazione del- la sentenza del Tribunale della Spezia, resa nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la quale, in riforma di quella di primo grado che aveva escluso la permanenza di deficit inabilitanti, ha dichiarato "che dall'infortunio agricolo del 16 settembre 1993 sono derivati postumi invalidanti nella misura del 3%, da unificarsi ad altri precedenti eventualmente riconosciuti.". Per parte sua l'Inail, costituendosi, contesta il ricorso avversario e propone un articolato motivo d'impugna- zione incidentale. La sentenza del Tribunale, dopo aver ricordato che dei due infortuni per i quali era stata richiesta la tutela assicurativa, verificatisi rispettivamente il 7 ottobre '91 e il 16 settembre '93, l'Ente aveva riconosciuto, co- stituendosi in primo grado, l'indermizzabilità del primo, ha ritenuto che, in base alla rinnovata consulenza, i postumi invalidanti derivati dal secondo incidente, consistenti in un trauma distorsivo della caviglia sx, con limitazione del movimento flesso estensorio e di pronazione del piede sx, attingevano la misura del 3% per cui accoglieva in tal misura la domanda, provvedendo, infine, a compensare le spese del grado. Motivi della decisione I due ricorsi, essendo proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti per essere esaminati congiun- tamente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la difesa della sig.ra VE AN denuncia un vizio di motivazione ex art. 111,2° comma, cost. e la violazione dell'art. 92, cod.proc.civ., non avendo la sentenza impugnata "indicato quanto da distrarsi a parte appellante per le spese del giudizio di primo grado e dispo- sto la compensazione delle spese di secondo grado", essendo "comunque soddisfatta la domanda... della .n AN che deve unificare tale percentuale non riconosciuta i primo grado ad una pregressa rendita.”". Con il secondo mezzo contesta la falsa applicazione dell'art. 152, disp. att. cod.proc.civ., richiamato in se- de di decisione, poiché l'ipotesi normativa in discorso riguarda il caso di soccombenza del lavoratore, ri- proponendo, anche sotto questo profilo, la questione della compensazione delle spese d'appello. Per parte sua, l'Inail, dopo avere contestato le opposte deduzioni, con il ricorso incidentale, illustra la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la violazione degli artt. 100, 113 e 132, cod.proc.civ., nonché dell'art. 118, disp. att. cod.proc.civ., oltre a vizi di motivazione, negando che sia possibile in questa materia, come riconosciuto dalla Corte, far luogo a sentenze di mero accertamento, con efficacia di giudicato, stante la possibilità di regressione e di aggravamenti dell'infermità oggetto della do- manda, comunque accertando indebitamente un grado d'inabilità inferiore alla soglia legale, che, invece, 3 avrebbe dovuto unificarsi, con appropriata metodologia valutativa ex novo, alla precedente rendita, già ri- conosciuta all'assicurata. L'analisi di questa doglianza appare pregiudiziale, investendo una questione di merito, rispetto ai temi trat- tati dal ricorso principale. La tesi dell'Inail è fondata e ha l'autorevole avallo di questa Corte che, con la sentenza delle Sezioni unite 10 ottobre 1988, n. 6468, condivisa da numerosa giurisprudenza successiva, ha stabilito il seguente princi- pio di diritto, condiviso dal Collegio: "nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'ine- sistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non é possibile una pronuncia di mero accerta- mento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essen- do al riguardo configurabile -com'é, invece, ove siano contestate l'esistenza di un rapporto di lavoro subor- dinato, l'inclusione dell'attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l'esposizione al rischio- una questione pregiudiziale, di cui ai sensi dell'art. 34, cod.proc.civ., possa chiedersi l'accertamento, con ef- ficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento". Pertanto il ricorso incidentale deve essere accolto, restando assorbito l'esame di quello principale. Si rende, pertanto, necessario devolvere la questione dell'unificazione di rendita dedotta in causa e rimasta evanescente nella sentenza alla competenza del giudice di merito, che si designa nella Corte d'appello di Genova anche per il regolamento delle spese, affinché, in applicazione dell'art. 80 del T.U. 1124/65, prov- veda alle conseguenti valutazioni nel rispetto della reciproca influenza ed incidenza di tutte le componenti le spese alla S TR O in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per , E invalidanti derivanti da plurimi infortuni. D A O G N
P.Q.M.
I S P ES A La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale: Cassa l'im- , T pello di Genova.pugnata sentenza A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI SS A O DIRITTO AI SENSI DELL'ART DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Così deciso in Roma l'11 novembre 2002 11 Consigliertest Il Presidente /alusto/- CANCELLIERES Depositato in Cancelleria 23 AGO, 2003 oggi, IL CANC LIERE love Sears