Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
È affetta da vizio di motivazione, e quindi annullabile all'esito del giudizio di legittimità, la sentenza di condanna per più reati che non indichi la pena base stabilita per il reato più grave nonché quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 3. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 15098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15098 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 523
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39764/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.D., nato a (OMISSIS);
e da P.J., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2009 dalla Corte d'assise d'appello di Roma;
udita nella pubblica udienza dell'11 marzo 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato P.D. il difensore avv. Pisani Massimo;
udito per l'imputato P.J. il difensore avv. De Angelis Roberto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 13.6.2007 la Corte d'Assise di Frosinone dichiarò P.D. e P.J. colpevoli, in concorso con altri soggetti, del reato di induzione e sfruttamento della prostituzione di numerose donne (capo B) nonché P.J. colpevole del reato di violenza sessuale in danno di S.E. (capo E) e
P.D. colpevole di violenza sessuale in danno di M.
V. (capo F), e li condannò ciascuno alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa, oltre pene accessorie. Assolse i due imputati dal reato di associazione per delinquere contestato al capo A) perché il fatto non sussiste, mentre per il reato contestato al capo D) di acquisto di schiavi riqualificò il fatto in quello di cui all'art. 600 c.p., ed ordinò la trasmissione degli atti al P.M.. La Corte di assise di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.
2.1. P.D. propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di induzione alla prostituzione di S.E. ed I.I.
nonché in ordine ai reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di M.V.. Lamenta
innanzitutto che manca la motivazione relativamente al reato di induzione alla prostituzione in danno della S. e della I..
Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della eventuale pregressa attività di meretricio compiuta dalle due donne. La sentenza impugnata ha poi omesso di valutare una serie di circostanze che influivano sul giudizio di attendibilità delle due donne, quali l'inverosimiglianza del viaggio descritto, la volontà di rimanere in Italia nonostante un provvedimento di espulsione, l'accompagnamento alla stazione dei carabinieri ed alla permanenza nella stessa per oltre un giorno fino alla denunzia nei confronti degli imputati, il conseguimento dopo due giorni dalla denunzia da parte del PM del NO al rilascio del permesso di soggiorno. La Corte non ha nemmeno tenuto conto dell'automatico rilascio del permesso di soggiorno conseguito con la denunzia.
Quanto alla M., ricorda che l'incidente probatorio per l'interrogatorio della stessa era stato ammesso solo limitatamente al reato di induzione alla prostituzione. Il giudice a quo ha però posto a fondamento della responsabilità per l'induzione alla prostituzione elementi tipici della condotta di sfruttamento della prostituzione. Inoltre, nel corso del dibattimento, la donna ha ritrattato tutte le accuse. Ciò era chiaramente avvenuto a causa del tempo trascorso, del fatto che non aveva più interesse a mantenere l'accusa perché come cittadina rumena poteva ormai soggiornare in Italia, del suo rapporto more uxorio con il K. da cui aveva nel frattempo avuto un figlio. La Corte, nel valutare i motivi della ritrattazione ha omesso di considerare queste circostanze ed ha anche ignorato le deposizioni degli altri testi. La Corte ha altresì omesso di considerare che la M. in udienza aveva dichiarato che in precedenza aveva accusato gli imputati per ottenere il permesso di soggiorno.
Lamenta poi che erroneamente la Corte ha ritenuto che il ricorso alla procedura di cui all'art. 500 c.p.p., n. 4, per accertare eventuali intimidazioni era ininfluente perché erano utilizzabili le dichiarazioni rilasciate nello incidente probatorio, senza però tenere conto che questo era stato ammesso solo per il reato di induzione sicché tutte le altre dichiarazioni erano inutilizzabili. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al contestato reato di violenza sessuale in danno della M. (capo F). Lamenta che la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente sulla ritenuta inattendibilità di tutti i testi a difesa che avevano escluso contatti tra la M. e il D.. Anche in ordine a tale reato manca idonea motivazione sulle minacce che avrebbero indotto la donna a ritrattare in dibattimento. Inoltre, le dichiarazioni fatte in sede di incidente probatorio erano utilizzabili solo limitatamente al reato di induzione alla prostituzione.
La Corte ha fatto poi illogicamente ricorso ad una mera illazione affermando che chi commette i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione fa abitualmente ricorso alla violenza sessuale. 3) violazione di legge e mancanza di motivazione. Ricorda che con l'atto di appello aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado perché aveva omesso di specificare quale fosse la pena applicata per il reato base e quale quella applicata per la continuazione. La Corte d'appello non ha colmato tale lacuna ed ha erroneamente ritenuto che nessuna norma impone al giudice di specificare in che modo è arrivato alla pena complessiva. Nella specie l'indicazione era peraltro rilevante anche in pratica perché per il reato più grave è applicabile l'indulto che invece non può applicarsi al segmento di pena inflitto per il meno grave reato di violenza sessuale.
4) violazione dell'art. 235 c.p. e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15, perché la Corte d'appello ha ritenuto che la misura di sicurezza della espulsione dello straniero si applica automaticamente senza una valutazione in concreto della pericolosità sociale. La Corte doveva comunque prendere in considerazione circostanze rilevanti sul giudizio di pericolosità, quali il permesso di soggiorno e lo stato di incensuratezza.
2.2. P.J. propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 68 c.p. perché la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulle modalità di identificazione del vero responsabile, erroneamente individuato in lui. Il riferimento ad una foto rinvenuta dalla polizia è erroneo perché nel fascicolo dibattimentale non vi è traccia di foto. Nessuna identificazione fatta in sede di incidente probatorio riguardava P.J.. La sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto che egli non era mai stato identificato e riconosciuto.
2) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato di violenza sessuale in danno di S.E., di cui al capo E). Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di motivare su questo reato e di indicare riscontri alle dichiarazioni della donna, che peraltro erano imprecise e discordanti rispetto a quelle della I..
3) il motivo è analogo al terzo motivo di P.D..
4) il motivo è analogo al quarto motivo di P.D..
In data 17 febbraio 2010 il difensore di P.J. ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di P.D. è infondato. La sentenza impugnata, invero, ha ritenuto, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che la prova della responsabilità dell'imputato si ricavasse soprattutto dalle dichiarazioni delle tre donne, ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili perché precise, concordanti, verosimili e perché dotate di diversi riscontri oggettivi. La sentenza ha poi messo in evidenza che la M. e le altre due donne non si erano mai conosciute, ma avevano reso tutte e tre dichiarazioni concordanti sulle modalità della condotta dei due imputati.
Per quanto riguarda in particolare il reato di induzione alla prostituzione in danno della S. e della I., la sentenza impugnata è effettivamente a questo riguardo un po' sbrigativa e superficiale, ma sul punto è integrata dalla sentenza di primo grado che, con congrua ed adeguata motivazione, ha rilevato che l'induzione alla prostituzione doveva ravvisarsi nel fatto che i due imputati avevano convinto le donne di averle comprate da alcuni bulgari per la somma di Euro 3.000,00 ciascuna e che le stesse dovevano prostituirsi per pagare appunto il del riscatto, minacciandole altresì che avrebbero creato problemi alle loro famiglie di origine se non avessero tenuto il comportamento richiesto e non si fossero prostituite. Il fatto quindi che le medesime esercitassero eventualmente già la prostituzione in precedenza è irrilevante dal momento che furono comunque indotte dagli imputati ad esercitarla di nuovo in Italia.
Per quanto concerne la M., la prova della induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione in suo danno è stata ricavata dalle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso dello incidente probatorio - e motivatamente ritenute pienamente attendibili - secondo le quali gli imputati le avrebbero rivolto diverse gravi minacce per farla prostituire, fra cui quella di venderla ad altri prosseneti.
Per quanto riguarda il giudizio di attendibilità delle persone offese, anch'esso è sorretto da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo il giudice del merito ritenuto - sulla base di una valutazione estesa a tutti gli elementi acquisiti al processo - le loro dichiarazioni precise, coerenti, ragionevoli e verosimili, nonché dotate di riscontri oggettivi, quali il fatto che non vi era alcun motivo perché calunniassero due soggetti che secondo la difesa avrebbero conosciuto solo di vista;
il fatto che la S. e la I. erano state arrestate dai carabinieri nel corso di una rissa tra prostitute ed erano state identificate mentre erano trasportate sul luogo della prostituzione da una auto guidata da P.D. e da altra auto guidata dalla donna di questi;
dal fatto che quest'ultima aveva confermato di avere ospitato le due russe a (OMISSIS) e a (OMISSIS) e di prostituirsi con loro;
del fatto che in camera da letto della medesima furono trovati i passaporti delle due russe e l'annotazione dei guadagni giornalieri;
del fatto che era stata trovata una fotografia di P.J. con la S.; del fatto che la M. aveva dichiarato di essere accompagnata a prostituirsi con una auto poi accertata essere di P.D. e che costui aveva una auto straniera di colore grigio.
I giudici del merito hanno poi correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla M. nel corso dello incidente probatorio, in quanto con congrua ed adeguata motivazione hanno valutato che la ritrattazione fatta dalla stessa in dibattimento era stata con tutta evidenza determinata dalle minacce successivamente ricevute dagli imputati, come si ricavava dalle telefonate fatte da P.J. dall'Albania ad i suoi complici in Italia incitandoli appunto ad indurre la M. a ritrattare minacciando il suo compagno K.; dal fatto che il S. e l' H. comunicarono poi allo J. di avere espletato l'incarico e di avere picchiato il K. per persuadere la M. a ritrattare;
dalle minacce rivolte direttamente alla donna ed ai suoi familiari.
4. La circostanza che l'incidente probatorio sarebbe stato ammesso solo per il reato di induzione alla prostituzione non rende ne' mille nè tanto meno inutilizzabili le altre dichiarazioni della donna relativamente ai reati connessi. Ed invero, "la previsione di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p., riguarda le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non già le prove la cui acquisizione non sia affatto prevista. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto, in fattispecie precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, convertito in L. n. 38 del 2009, utilizzabile, in sede dibattimentale, l'incidente probatorio consistito nell'esame di persona offesa di reato sessuale avente un'età non inferiore ai sedici anni)" (Sez. 3, 5.2.2009, n. 13920, Costantini, m. 243268).
5. Quanto sopra dimostra anche l'infondatezza del secondo motivo di P.D., in quanto la prova della violenza sessuale in danno della M. è stata, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, desunta dalle dichiarazioni della donna, ritenute pienamente attendibili. L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui tutti gli sfruttatori della prostituzione sottopongono le donne sfruttate a violenza sessuale si risolve effettivamente in una inopportuna illazione, ma è del tutto irrilevante perché la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della M. è stata motivatamente ritenuta a prescindere da detta considerazione.
6. Il primo motivo di P.J. è anch'esso infondato, perché il giudice del merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la identificazione dell'imputato come responsabile dei reati contestati, e ciò in considerazione del fatto che le donne avevano appunto indicato come responsabile anche il fratello di NI;
del fatto che il ricorrente era stato individuato attraverso il fascicolo fotografico formato con le fotografie rinvenute nell'appartamento della compagna di J., in cui questi era ritratto con la S. mentre si facevano riprendere con lo scatto automatico;
del fatto che l'imputato, pur essendo scappato in Albania per sfuggire alla cattura, era rimasto attivissimo con i complici rimasti in Italia;
del fatto che era certo che si trattasse del fratello di D., essendo stati accertati anche i suoi dati anagrafici. 7. È altresì infondato il secondo motivo del ricorso di P. J., perché la prova della violenza sessuale da lui commessa ai danni della S. è stata, con congrua ed adeguata motivazione, desunta dalle dichiarazioni accusatorie di questa, motivatamente ritenute pienamente attendibili come dianzi rilevato. 8. È invece fondato il terzo motivo di entrambi i ricorsi. Gli imputati, invero, con l'atto di appello avevano lamentato che il giudice di primo grado aveva omesso di motivare sulla quantificazione della pena, non avendo specificato quale era l'ammontare della pena inflitta per il reato più grave, individuato in quello di cui al capo B), e quale l'aumento per la continuazione con il rispettivo reato di violenza sessuale.
La Corte d'assise d'appello, pur avendo riconosciuto esistente il vizio di motivazione, non lo ha sanato per il motivo che non esisterebbe nessuna norma procedurale che impone al giudice di indicare le modalità con le quali è arrivato alla determinazione della pena. Questa affermazione lascia perplessi per la sua evidente inconsistenza, in quanto l'obbligo per il giudice di motivare specificamente sulle modalità di determinazione della pena, ivi compresi tutti i singoli passaggi con i quali dalla pena base perviene alla pena complessivamente applicata, è imposto dall'art. 546 c.p.p., ed ancor prima dall'art. 111 Cost., comma 6, che fissa il principio secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
È peraltro possibile che la suddetta affermazione derivi da una superficiale e parziale lettura di qualche massima di questa Corte che ha affermato, tra l'altro, che "non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base" (Sez. 5, 22.9.1999, n. 11945, De Rosa, m. 214857). Sennonché, già dalla lettura dell'intera massima, appare evidente che si è voluto affermare che il giudice, dopo avere motivato sui criteri utilizzati per determinare la pena base, non è tenuto anche a motivare sui criteri con i quali ha determinato l'aumento per la continuazione, trattandosi normalmente dei medesimi criteri, ma non si è certo affermato che il giudice non avrebbe obbligo di distinguere fra pena base ed aumento per la continuazione specificando l'ammontare dei diversi segmenti della pena complessiva. Del resto la giurisprudenza ha costantemente affermato che il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, deve integrarne la motivazione ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione (Sez. 2, 10.1.2007, n. 5606, Conversa, m. 236181) e che "è nulla per difetto di motivazione la sentenza nella quale, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, non sia stata specificata la pena base, non essendo possibile il controllo ne' sugli elementi di valutazione che hanno indotto il giudice a fissare la pena stessa in una determinata misura, ne' sulla legittimità e sull'esattezza del calcolo dell'aumento apportato sulla predetta pena base" (Sez. 4, 18.1.1994, n. 13075, Mascolo, m. 200738; conf. Sez. Un., 21.4.1995, n. 7930, Zouine, m. 201549; Sez. 2, 6.3.2003, n. 14807, Iozzelli, m. 224305). D'altra parte, nel caso in esame la specificazione della pena base e dell'aumento di pena per la continuazione era tanto più necessaria perché per la pena base applicata per il reato più grave gli imputati potrebbero, ricorrendo le altre condizioni, beneficiare dell'indulto, mentre il segmento di pena da attribuire al reato di violenza sessuale non rientra tra i reati previsti dalla L. 31 luglio 2006, n. 241. 9. È fondato anche il quarto motivo dei due ricorsi, perché la Corte d'assise d'appello ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato ordinata dalla Corte d'assise in primo grado ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15, affermando che l'espulsione doveva essere ordinata obbligatoriamente dal giudice perché essa, ai sensi dell'art. 235 c.p.p., comma 1, consegue automaticamente alla condanna superiore ad anni cinque di reclusione. Si tratta anche qui di una affermazione palesemente erronea perché in contrasto sia con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 58 del 1995) - la quale ha affermato che alle misure di sicurezza dell'espulsione previste dagli artt. 235 e 312 c.p. si applica sempre il principio generale, stabilito dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" - sia con la giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente affermato che l'espulsione, ai sensi dell'art. 235 c.p., dello straniero condannato richiede sempre il previo concreto accertamento della pericolosità sociale del reo (cfr., da ultimo, Sez. 3, 5.11.2009, n. 48937, Koesslinger, m. 245710).
Per la verità la sentenza impugnata ha affermato che con riguardo ad entrambi gli imputati sussisterebbe una situazione di pericolosità per la qualità e quantità dei reati addebitati, ma si tratta evidentemente di motivazione meramente apparente e di stile, che prescinde da un accertamento in concreto della pericolosità sociale degli imputati e che, tra l'altro, nemmeno prende in considerazione gli elementi prospettati dalla difesa nei rispettivi atti di appello. 10. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, per vizio di motivazione relativamente sia alla specificazione della misura della pena sia alla applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti limitatamente alla specificazione della pena ed alla misura di sicurezza dell'espulsione con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010