Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1999, n. 8609
CASS
Sentenza 11 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Con riferimento agli indebiti previdenziali ai quali non si applicano "ratione temporis" ne' la normativa di cui all'art. 13 della legge n. 412 del 1991 ne' la successiva disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, esula dall'ipotesi di pagamento imputabile ad errore dell'Ente erogatore - la quale, in base a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1996, è governata dal principio direttivo proprio del sistema dell'indebito previdenziale che esclude la ripetizione in presenza delle situazioni di fatto aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta nelle quali, disponendo l'Ente previdenziale delle informazioni necessarie per l'accertamento del debito del pensionato, è irrilevante l'elemento soggettivo della buona o male fede dello stesso - il caso di percezione di somme non dovute a seguito di condotta dolosa dell'interessato. Tale situazione si verifica anche quando questi rilasci all'Ente dichiarazioni false idonee ad ingenerare l'erronea convinzione della regolarità dell'erogazione della prestazione. Per tali comportamenti, infatti, vige una sorta di presunzione di una condotta consapevole e volontaria - in altri termini dolosa - a fronte della quale incombe al pensionato l'onere di provare che la sua condotta dipende da mera colpa e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta. (Nel caso di specie - relativo all'indebita erogazione delle maggiorazioni pensionistiche di cui all'art. 1 della legge n. 140 del 1985 - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto doloso il comportamento della pensionata consistente nell'aver omesso intenzionalmente di indicare nell'apposito spazio del modello R.D.E. 85/MS, ponendo una barra sul riquadro corrispondente, gli altri redditi di cui era titolare e, in particolare, per non aver indicato che, oltre alla pensione oggetto della maggiorazione, percepiva da tempo altra pensione superiore al minimo erogata dal medesimo Ente).

In tema di indebiti previdenziali, l'art. 3, comma 7 bis, del d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - applicabile, in base all'art. 4, comma 4 bis, del d.l. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993, anche alle maggiorazioni delle pensioni di cui all'art. 1 della legge n. 140 del 1985 - deve essere interpretato nel senso che anche nei casi di omissioni accertate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 166 del 1991 cit. il pensionato, per poter fruire del beneficio della non applicazione delle sanzioni civili previste per la percezione di prestazioni non dovute, deve avere, di sua iniziativa, denunciato l'indebita percezione stessa all'Ente erogatore entro il medesimo termine. Infatti, ancorché il testo della disposizione considerata non sia esplicito al riguardo, la suddetta interpretazione è quella più rispettosa della "ratio legis" - rappresentata dall'attribuzione di un premio a chi ponesse l'Ente previdenziale al corrente della propria situazione di irregolarità - ed è anche quella maggiormente conforme alla logica che ispira le norme agevolative (c.d. condoni) anche in materia tributaria - costituenti, insieme con le norme dello stesso tipo in materia previdenziale, un settore normativo unico, ai cui principi ci si può riferire ai fini ermeneutici secondo quanto affermato, mutatis mutandis, dalla sentenza n. 166 del 1996 della Corte costituzionale - nonché la più conforme alla Costituzione il cui art. 3 richiede che non siano trattati nello stesso modo coloro che si sono prodigati denunciando la propria irregolarità e coloro che, invece, sono rimasti inattivi nell'illecito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1999, n. 8609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8609
    Data del deposito : 11 agosto 1999

    Testo completo