Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15826
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Sentenza 26 novembre 2014

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La data di consumazione del reato di detenzione di oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, di cui all'art. 40 lett. f) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, non coincide con quella dell'acquisto del prodotto, ma con quella della sua detenzione, così come constatata in sede di accertamento.

Il prelievo di un campione di olio minerale denaturato rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., risolvendosi in un'attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Non è causa di nullità dell'accertamento relativo alla individuazione della quantità di gasolio denaturato illecitamente detenuto la mancata osservanza dei criteri stabiliti dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179, relativo al Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure, e dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182, relativo al Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15826
Data del deposito : 26 novembre 2014

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