Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 3
La data di consumazione del reato di detenzione di oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, di cui all'art. 40 lett. f) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, non coincide con quella dell'acquisto del prodotto, ma con quella della sua detenzione, così come constatata in sede di accertamento.
Il prelievo di un campione di olio minerale denaturato rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., risolvendosi in un'attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
Non è causa di nullità dell'accertamento relativo alla individuazione della quantità di gasolio denaturato illecitamente detenuto la mancata osservanza dei criteri stabiliti dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179, relativo al Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure, e dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182, relativo al Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15826 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3383
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 17296/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR OM N. IL 03/05/1953;
avverso la sentenza n. 2227/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 4 ottobre 2013 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15 febbraio 2012 dal Tribunale di Pistoia - Sezione Distaccata di Pescia - nei confronti RR Romano, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 (fatto commesso il 5 aprile 2007), irrogava al detto imputato la sola pena della multa per Euro 1.000,00 rispetto alla originaria pena detentiva (mesi nove di reclusione) e pecuniaria (Euro 7.746,00 di multa) inflittagli dal Tribunale, confermando nel resto.
1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare le diffuse considerazioni svolte dal Tribunale, le condivideva in toto sia con riferimento alla sollevata questione di nullità degli accertamenti per la presunta violazione dell'art. 360 c.p.c., sia con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sia, ancora, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, previa esclusione della ipotesi prospettata dalla difesa di errore sul fatto scriminante ex art. 5 c.p., rivedendo soltanto il trattamento sanzionatorio in applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 95, art. 40 che prevede per la detenzione di quantitativi di gas naturale inferiori a 5.000 metri cubi la sola pena della multa. In ultimo la Corte di merito escludeva che nel caso de quo fosse maturata la prescrizione, individuando quale tempus commissi delicti, la data di accertamento del reato (5 aprile 2007) e non la data dell'acquisto del prodotto (27 dicembre 2005) come sostenuto dalla difesa con motivi aggiunti.
1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia affidando l'impugnazione a cinque motivi. Con il primo, la difesa lamenta inosservanza delle norme processuali penali, reiterando la tesi dell'accertamento ripetibile compiuto dalla Guardia di Finanza al momento del controllo del gasolio denaturato e delle misurazioni effettuate per verificarne il quantitativo e ribadendo versarsi in una ipotesi di nullità dell'accertamento perché condotto ai sensi dell'art. 359 c.p.p. anziché ai sensi dell'art. 360 c.p.p.. Con il secondo motivo la difesa lamenta analogo vizio di inosservanza della legge penale (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, nonché del D.M. n. 179 del 2000 e del D.M. n. 182 del 2000)
oltre che illogicità manifesta della motivazione e sua completa carenza: rileva, al riguardo, che la fattispecie è stata ritenuta integrata da parte della Corte di merito sulla base delle misurazioni effettuate dalla Guardia di Finanza con metodologia non consentita essendosi la P.G. avvalsa di un'asta metrica di incerta affidabilità. Da qui sarebbe derivato l'accertamento di un quantitativo di gasolio denaturato superiore ai limiti di legge, in quanto verificato attraverso strumenti di misurazione asseritamente del tutto inattendibili. Sotto altro profilo la difesa deduce che, essendo avvenuto l'acquisto entro l'anno solare di riferimento (2005), in ogni caso difetterebbe l'elemento oggettivo ritenuto invece sussistente dalla Corte di merito con motivazione del tutto illogica. Con il terzo motivo la difesa lamenta altra inosservanza della legge penale (art. 47) in riferimento all'elemento soggettivo che la Corte ha ritenuto configurato nonostante il bassissimo livello sociale ed intellettuale dell'imputato che ne avrebbe fuorviato il contegno. Con il quarto motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la sua assoluta carenza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza ed il corretto comportamento processuale e in punto di diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale. Con l'ultimo motivo la difesa lamenta, invece, la mancata declaratoria della prescrizione, esclusa dalla Corte sulla base di un ragionamento del tutto illogico e inosservante della circostanza che l'acquisto del prodotto era stato effettuato nel dicembre 2005 e che nessun rilievo poteva avere l'epoca di accertamento della violazione ritenuta, invece, dirimente dal giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Come premessa in fatto va ricordato che al RR viene contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 "poiché deteneva oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato ed in particolare deteneva circa 1.000 litri di gasolio denaturato in assenza dei requisiti avendo cessato l'attività agricola nel luglio 2005" (reato commesso in Chiesina Uzzanese il 5 aprile 2007).
1.1 La prima questione che questa Corte è chiamata ad affrontare riguarda il tema della natura degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nella cisterna di pertinenza dell'odierno ricorrente, secondo il quale le operazioni di rilevamento condotte dalla Guardia di Finanza sarebbero caratterizzate da nullità per la mancata osservanza della norma in tema di accertamenti irripetibili prevista dall'art. 360 c.p.p.. 1.2 Secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte vengono considerati atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., quelli attraverso i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, così che, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti. Caratteristica, quindi, della irripetibilità di un atto, situazione o fatto (come nel caso in esame) è la suscettibilità che lo stesso subisca modifiche nel tempo, sì da imporre che gli accertamenti da svolgere vengano compiuti con le speciali formalità previste dall'art. 360 c.p.p. (v. per la nozione generale di irripetibilità Sez. 1A 8.10.1997 n. 10145, Mangiolfi ed altro, Rv. 208736).
1.3 Con riferimento alla fattispecie in esame - caratterizzata dal prelievo di un campione di olio minerale denaturato dalla cisterna in cui lo stesso si trovava conservato - correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto che non ricorresse l'ipotesi prospettata dalla difesa (si dice in sentenza testualmente che "la norma procedurale di cui all'art. 360 c.p.p. è quindi richiamata in proposito (a sproposito n.d.r.) perché non si applica al caso di specie"), in considerazione del fatto, ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, che il gasolio non è andato disperso, trovandosi in sequestro anche al momento della sentenza e potendo costituire oggetto di verifica in ogni momento. Nè da parte della difesa dell'imputato erano state evidenziate circostanze tali da determinare la Corte a ritenere che la situazione di conservazione dell'olio nel recipiente che lo conteneva fosse influenzabile da fattori ambientali: il riferimento contenuto nel ricorso alla necessità di specifiche competenze scientifiche al fine di compiere determinate operazioni valutative a cura della P.G. costituisce censura di fatto non proponibile in sede di legittimità. Ed altrettanto va osservato con riguardo alla constatata impossibilità da parte della Guardia di Finanza di determinare la giacenza effettiva del prodotto, a causa della mancanza da parte del RR della documentazione relativa che avrebbe dovuto indicare i relativi dati, della quale la Guardia di Finanza aveva dato atto nel proprio verbale come ricordato dalla Corte territoriale.
1.4 D'altra parte nel caso in esame non si trattava di un'attività di accertamento bensì di una mera attività di prelievo di campioni che non implicava alcun tipo di valutazione, sicché, come costantemente affermato da questa Corte Suprema, in assenza di una attività di discrezionalità o di una specifica competenza tecnica da parte della P.G. incaricata di svolgere quelle attività, non può parlarsi di accertamento irripetibile (v. Sez. 3A 2.7.2009 n. 38087, Cinti, Rv. 244928 relativa alla inapplicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 360 c.p.p. in tema di attività di misurazione di molluschi, mediante calibro metallico a scorsoio, in quanto risolventesi in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati;
Sez. 1A 31.1.2007 n. 14852, Piras e altri, Rv. 237359 con la quale è stata evidenziata la distinzione tra attività di accertamento suscettibile del rispetto delle procedure previste dall'art. 360 c.p.p. e mera attività di raccolta o prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce in semplici rilievi;
Sez. 4A 19.7.2012 n. 34176, Minniti, Rv. 253529, in tema di prelievo di campioni di sostanza stupefacente estratti dalla pianta di canapa indiana, cui non è applicabile il disposto dell'art. 360 c.p.p. in quanto tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche).
2. Quanto, poi, alla censura inerente alla mancata adozione dei criteri di cui al D.M. n. 179 del 2000 relativo al Regolamento interno recante norme di attuazione della L. n. 236 del 1991 in materia di pesi e misure ed al D.M. n. 182 del 2000 relativo al Regolamento recante la modifica e integrazione della disciplina di verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio del 30.3.2000 in tema di criteri di misurazione del quantitativo di gasolio, la relativa doglianza non ha alcun fondamento. Secondo l'asserzione del ricorrente la misurazione sarebbe stata effettuata in modo empirico, ma, come ricordato dalla Corte di merito, tale osservazione non poteva essere condivisa in quanto, per un verso, il giudice di appello ha ritenuto corretto il criterio seguito mediante uso di asta graduata perché metodo affidabile (così pag. 3 della sentenza impugnata) e, per altro verso, la mancata osservanza di tali criteri non dava (e non da) luogo ad alcuna nullità, come esattamente rilevato dal giudice territoriale.
3. Anche la censura poggiante sull'errore scusabile in cui sarebbe incorso l'imputato, non tenuto in considerazione dalla Corte di appello, è del tutto priva di fondamento: il giudice distrettuale ha, in proposito, esattamente osservato che l'imputato, ben consapevole dell'avvenuta cessazione dell'attività agricola sin dal mese di luglio 2005, aveva acquistato il gasolio alcuni mesi dopo (dicembre) ben sapendo che tale acquisto non poteva avere alcun collegamento con la sua attività (ed in tal senso è stata correttamente disattesa la tesi della regolarità dell'acquisto in quanto riferibile all'anno solare, poiché la norma incriminatrice, come già evidenziato, sanziona non già la condotta di acquisto, bensì quella di detenzione che rappresenta un posterius rispetto all'acquisto e che diviene più o meno legittima solo in presenza di determinate condizioni (nel caso in esame lo svolgimento di attività agricole), nella specie insussistenti per come esattamente ricordato dalla Corte distrettuale.
4. Quanto al motivo inerente al trattamento sanzionatorio - con specifico riferimento all'immotivato diniego da parte del Giudice di appello delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna - si tratta di censura infondata in quanto per come emerge dagli atti e dal testo della motivazione, la difesa in sede di appello si era lamentata esclusivamente dell'eccessività della pena (pena poi ridotta sensibilmente dal giudice di appello), senza alcun accenno ad ulteriori benefici. Ed in ogni caso la Corte ha spiegato come la gravità della condotta fosse ostativa alla modifica ulteriore nel trattamento sanzionatorio nei termini sollecitati dalla difesa, riferendosi proprio a quei criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto e modalità della condotta) che costituiscono i parametri di riferimento per la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
5. Rimane, quale ultimo motivo, quello relativo alla mancata declaratoria della prescrizione sulla base di una motivazione ritenuta carente ed illogica in modo manifesto: la decisione assunta al riguardo dalla Corte territoriale è corretta in quanto, come esattamente osservato dal giudice distrettuale, la data di commissione del fatto non coincide con la data dell'acquisto del prodotto, data, oltretutto, inutile ai fini della esclusione della responsabilità, ma con la data di detenzione, così come constatata dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento (5 aprile 2007). Orbene da tale data va calcolato il termine di anni sette e mesi sei necessario per la maturazione del termine prescrizionale che si sarebbe dovuta verificare il 5 ottobre 2014. Senonché a tale termine va aggiunto un periodo di sospensione per l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'Organizzazione di categoria (O.U.A.) che fa slittare il detto termine al 18 marzo 2015 (sospensione pari a mesi cinque e giorni tredici dal 6 maggio 2011 al 19 ottobre 2011 nel corso del giudizio di primo grado).
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015