Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato nel procedimento pretorile, poiché l'art. 560 cod.proc. pen. prevede che la richiesta per la instaurazione del predetto rito debba essere formulata, al più tardi, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e poiché, una volta eventualmente intervenuto il consenso del PM, tale richiesta deve essere devoluta al GIP per le sue decisioni, deve ritenersi funzionalmente incompetente a decidere su di essa il pretore, con l'unica eccezione di cui al comma ottavo dell'art 566 cod. proc. pen., relativo all'arresto in flagranza ed al conseguente giudizio direttissimo che può essere trasformato in abbreviato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 6387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6387 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22/4/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato Calabrese " N. 886
3. Dott. Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca " N. 47368/98
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Salerno
nei confronti di
La IA IN nato Tortora il 21/6/1961
Avverso la sentenza del RE di Sala Consilina in data 6/5/1996
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Bruno Foscarini
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta
che ha concluso per l'annullamento con rinvio
La IA IN venne tratto a giudizio, svoltosi con il rito abbreviato, per rispondere del reato di cui all'art. 2 L. 386/90 in ordine all'emissione di numerosi assegni bancari fino al 23/6/92.
Con sentenza in data 6/5/16 il RE di Sala Consilina
dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli, e ritenuta, le continuazione, applicata la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia violazione dell'art. 560 C.P.P.: la richiesta di giudizio era stata avanzata all'udienza dibattimento del 6/5/96 e quindi oltre il termine di 15
giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio tassativamente previsto dall'art. 560 C.P.; dal che era derivata l'ulteriore conseguenza che il giudizio abbreviato sia era svolto non dinanzi al giudice per le indagini preliminari ma davanti al RE.
Il ricorso è fondato.
Ed infatti l'art. 560 prevede tassativamente che la richiesta di giudizio abbreviato debba essere al più tardi formulata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e,
nel caso di consenso del P.M., successivamente devoluta al G.I.P. per ogni decisione, (art. 557 c.p.p.) ma assolutamente non consente una richiesta rivolta al RE in dibattimento.
Conseguenza di tale violazione è poi che il processo è stato deciso non dal Giudice per le indagini preliminari, il solo funzionalmente competente sia all'ammissione che alla successiva decisione del processo con lo speciale rito abbreviato, bensì dal
RE che, salvo caso eccezionale di cui all'art. 566 VIII comma
C.P.P., è funzionalmente incompetente al menzionato giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla
Pretura di Sala Consilina.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999