Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
L'utilizzo di buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, che vengono lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituisce una condotta di incrudelimento che integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali, né è configurabile - neppure a livello putativo - l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folcloristica collettiva di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nel caso di specie, la cosiddetta Carrese, che si tiene annualmente in Ururi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37878 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 22/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI UI - Consigliere - N. 01380
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 031997/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN GI, N. IL 20/05/1926;
2) UR AS, N. IL 09/04/1964;
3) PO CE, N. IL 26/04/1956;
4) PO TO, N. IL 19/09/1977;
5) EV DO, N. IL 18/04/1960;
6) FO AN, N. IL 15/09/1972;
7) RU IC, N. IL 24/07/1964;
8) OL EO, N. IL 29/04/1964;
9) PO TT, N. IL 17/05/1964;
10) AN IC, N. IL 18/11/1970;
11) AS IO, N. IL 19/09/1951;
12) AS AN, N. IL 21/01/1979;
avverso SENTENZA del 25/09/2002 TRIBUNALE di LARINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO G. che ha concluso per: inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
AC UI, Licersi AS, NO EN, NO TO, RE RN, OR ON, RU LA, OM LO, NO ET, AC OL, TO RG e TO ON furono rinviati al giudizio del Giudice monocratico del Tribunale di Larino perché rispondessero i primi due del reato di cui agli artt. 110-727 co. 4 c.p.(per avere, agendo in unione e concorso tra di loro, organizzato... la manifestazione della corsa dei carri denominata Carrese in Ururi, comportante sevizie per gli animali utilizzati) e tutti gli altri del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 727 c.p. (per avere, agendo in unione e concorso tra di loro, in numero superiore a cinque, partecipando tutti alla corsa dei carri tenutasi in Ururi, c.d. Carrese, in veste di conducenti dei carri... ovvero di cavalieri di supporto ai carri stessi..., adoperavano i buoi che trainavano i carri in modo incompatibile con la loro natura, costringendoli e spronandoli in una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati, per tal modo incrudelendo nei confronti degli animali), in Ururi il 3.5.2000. Con sentenza in data 25.9.2002 del menzionato Tribunale, tutti gli imputati, riconosciuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, furono condannati, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di euro 1.040 di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di tutti i condannati, il quale ha dedotto: 1) che la responsabilità era stata affermata;
2) che "le condotte dei ricorrenti sono da ritenersi scriminate, quantomeno a livello putativo, dall'art. 51 c.p., costituendo l'esercizio collettivo di una manifestazione folcloristica di carattere religioso risalente a tempo immemorabile";
3) che il reato, prima della trattazione del ricorso, si sarebbe di certo estinto per prescrizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendosi rilevare, quanto al primi due motivi, che il primo Giudice è ineccepibilmente pervenuto alle conclusioni che "le situazioni che integrano le esimenti non sono liberamente individuabili dal giudice, ma costituiscono oggetto... di esplicita previsione normativa" e che nessuna rilevanza sotto il profilo penale può avere inoltre l'argomentazione difensiva seconda la quale la corsa in questione avrebbe una lunghissima tradizione". Altrettanto ineccepibile è, di conseguenza, l'ulteriore rilievo, secondo cui la fatti specie in esame non è riconducibile "in nessuna delle scriminanti, sia pure per interpretazione analogica, la fattispecie in esame". In ordine, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto nessun profilo può essere invocata una situazione di buona fede, dal momento che, come pure rilevato nella sentenza impugnata, 1) l'ordinanza sindacale che autorizzava lo svolgimento della gara richiamava al rispetto delle norme sulla tutela degli animali;
2) già in passato l'autorità di P.S. "aveva sollecitato i partecipanti ad utilizzare sistemi di stimolazione meno violenti"; 3) sempre in passato, si erano avute diverse sentenze di merito che avevano affermato la responsabilità per analoghe condotte, tenute da partecipanti alla medesima gara, o nello stesso paese di Ururi ovvero in paesi vicini in cui vige la stessa tradizione. Tali rilievi giustificano in pieno la conclusione che i partecipanti alla gara dovevano essere necessariamente "consapevoli della condotta posta in essere sotto il profilo del maltrattamento imposto agli animali". Tale conclusione è, infine, ulteriormente avvalorata dal rilievo, pure opportunamente contenuto nella sentenza impugnata, che, come riferito dal verbalizzante DR, allo scopo evidente di evitare un preventivo intervento delle Forze dell'ordine, prima dell'inizio della gara, i bastoni acuminati non sono in alcun modo resi visibili dall'equipaggio dei carri, ma vengono sfoderati soltanto "una volta iniziato il percorso".
Quanto al terzo motivo, va rilevato che la natura originaria della causa di inammissibilità dei due primi motivi impedisce l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere una loro assenza di colpa) di ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di cinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento di cinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004