Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
La competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta, nel caso di giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura, in quanto in detta fase il giudice di appello non è più investito di alcuna valutazione in ordine al riesame della pericolosità del proposto, che, pertanto, non può essere privato di un grado di giudizio sull'istanza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2007, n. 44638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44638 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3753
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 020675/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IB SA N. IL 27/02/1943;
avverso DECRETO del 21/03/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Izzo chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Roma, pronunciandosi con decreto adottato de plano, rigettava la richiesta avanzata da VA IO volta ad ottenere la revoca del decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 5, adottato dal Tribunale di Roma, confermato dalla stessa corte territoriale, e nei confronti del quale pendeva ricorso per cassazione. Osservava che la competenza le apparteneva in quanto pendeva impugnazione e quindi competente era il giudice dell'impugnazione. Escludeva che vi fossero elementi su cui fondare il provvedimento di revoca e osservava che, comunque, la detenzione per altro fatto faceva interrompere l'esecuzione della misura di prevenzione che ricominciava ad essere applicata dopo la fine della carcerazione. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto la decisione doveva essere presa nelle forme dell'art. 127 c.p.p. e non de plano, e, comunque, che la misura era estinta dovendosi calcolare anche il periodo trascorso in stato di detenzione.
La Corte rileva che deve preliminarmente valutarsi la sussistenza della competenza funzionale della Corte d'appello ad assumere la decisione, questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Infatti, pur essendo pacifico che la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione della misura di prevenzione appartiene al giudice dell'impugnazione, quando questa pende (Sez. 1^ 13 gennaio 2000 n. 272, rv. 215367), è anche vero che la ratio di tale principio consiste nel fatto che il giudice investito del gravame è tenuto a riesaminare la pericolosità del proposto in termini di attualità ed effettività e ad adottare i conseguenti provvedimenti.
Nel caso di specie, però, il giudizio pende davanti alla Corte di Cassazione e la competenza a provvedere non può che tornare al giudice che ha emesso la misura, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, non essendo la corte territoriale investita di alcuna valutazione e non essendo quindi possibile sottrarre al proposto un grado di giudizio sulla richiesta di revoca. Incidentalmente, poi, si osserva che il giudizio sulla revoca della misura deve essere svolto con la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. (Sez. 6^ 4 gennaio 2000 n. 8, rv. 215856; Sez. 5^ 25 ottobre
1993 n. 3311, rv. 196298).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007