Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10011 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
1 00 11 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP Oggetto IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16397/00 Dott. Giovanni Presidente LOSAVIO 19518/00 PROTO Consigliere Dott. Vincenzo Cron.27280 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - 1981 Rep. Dott. Mario ADAMO - Consigliere - Ud.18/02/2002 Dott. Giuseppe SALME Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 455 elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 10 LUG. 2002 MO ENRICO, IL CANCELLIERE ROCCAFIORITA 189, presso l'avvocato RUTILIO MO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNITA' MONTANA MATESE BOIANO;
intimato e sul 2° ricorso n° 19518/00 proposto da: CANCELLERIA COMUNITA' MONTANA MATESE BOIANO, in persona del legale 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 426 in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO COLALILLO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MO ENRICO;
- intimato avverso la sentenza n. 79/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 26/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sermonti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Vantando un credito per competenze professionali, calcolato secondo le tariffe CASMEZ, relativamente ad una eseguita progettazione di reti irrigue commissiona- tagli dalla Comunità Montana Matese di Boiano con con- venzione del 29 maggio 1984, l'agronomo Enrico Sermonti otteneva, nei confronti della committente, decreto in- 2 giuntivo per il complessivo importo di £. 291.537.665. - Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la Comunità deducendo, tra l'altro, il difetto di giu- risdizione del G.O., per essere la controversia, a suo avviso, devoluta alla cognizione arbitrale, ai sensi dell'art. 5 della richiamata Convenzione. - Instauratosi il giudizio arbitrale, dopo vicende complesse di dimissioni di un primo e ricostituzione di un nuovo Collegio arbitrale, quest'ultimo, con lodo del 14 gennaio 1998, accoglieva parzialmente le richieste del Sermonti, riconoscendo che il compenso spettantegli avrebbe dovuto essere commisurato alle tariffe previste per la Cassa per il Mezzogiorno (e non essere calcolato nella misura forfettaria pretesa dalla controparte), ma ritenendo non liquidabile detto compenso per non esser- si verificato l'evento - cui il pagamento sarebbe stato pattiziamente condizionato e cioè l'avvenuto accredi- tamento di somme alla Comunità per finanziamento da parte della CASMEZ;
rigettava, per il resto le ulterio- ri richieste sia del Sermonti che della Comunità, po- nendo a carico della seconda i due terzi delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale. - Entrambe le parti impugnavano il lodo per nulli- tà; ma la Corte di appello di Campobasso respingeva le impugnazioni. Da qui gli ulteriori odierni ricorsi per cassa- zione del Sermonti, in via principale, e della Comunità in via incidentale. Le parti hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i tre mezzi di cui si compone il ricorso principale, il Sermonti, rispettivamente, denuncia: a) omissione di pronuncia sul proprio motivo di im- pugnazione basato sulla violazione dell'art. 1367 c.c., in cui sarebbero incorsi gli arbitri, nell'interpretare l'art. 4 della Convenzione stipulata tra le parti, con il ritenere che il pagamento del compenso al progetti- sta fosse, ai sensi di detta clausola, in assoluto, e non solo temporalmente, subordinato all'ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità committente, così non attribuendo alcun effetto alla previsione, contenu- ta in chiusura della stessa clausola, per cui "il ter- mine ultimo per l'erogazione dei compensi é[ra] comun- que fissato in mesi 18, decorrenti dal 6 luglio 1983"; b) violazione, in subordine, dei principi sull'onere della prova, per l'erronea esclusione di di- pendenza del mancato avveramento della condizione di cui sopra da fatto imputabile alla stessa debitrice;
c) violazione, infine, dell'art. 808 c.p.c. per la non rilevata erroneità della inclusione nell'oggetto dell'arbitrato anche del profilo del "quantum" del com- penso, in ordine al quale, a quanto si assume, la Comu- nità non avrebbe formulato contestazioni in sede di op- posizione al precedente decreto ingiuntivo.
2. L'impugnazione incidentale si articola a sua volta, in cinque mezzi, con i quali la Comunità critica la Corte territoriale per non aver rilevato, con erro- nea e/o immotivata reiezione dei propri corrispondenti motivi di impugnazione: a) la “ripartizione iniqua delle spese di funziona- mento del Collegio arbitrale"; b) l'improcedibilità della domanda relativa alla seconda procedura arbitrale ex art. 810 c.p.c., ovvero la tardività del lodo rispetto al primo procedimento arbitrale;
c) la violazione del principio del contraddittorio innanzi agli arbitri per l'inidonea formulazione dei quesiti con irrituale riferimento al contenuto della Я domanda già azionata dinanzi al Tribunale;
d) la litispendenza del giudizio arbitrale rispetto a quello, di identico contenuto, precedentemente atti- vato innanzi al Tribunale;
e) la non spettanza al professionista di compensi maggiori rispetto a quello forfettariamente stabilito nell'art. 3 della Convenzione stipulata tra le parti. 5 3. I due ricorsi, in quanto proposti contro la me- desima sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 4. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata dalla Comunità sul rilievo che, all'atto del- la sua proposizione sarebbe risultato già consumato il potere impugnatorio in capo al ricorrente in ragione della precedente notifica, da parte del medesimo, di altro ricorso, non tempestivamente depositato. L'eccezione così prospettata, è, però, infondata. Diversamente da quanto presupposto dalla ricorren- te, il potere impugnatorio non si consuma, infatti, ex art. 387 c.p.c., in virtù della solo proposizione della impugnazione sulla quale incida una causa di inammissi- bilità od improcedibilità, essendo all'uopo anche ne- cessario che ne sia intervenuta la correlativa dichia- giudiziale (cfr. nn. 15410, 12803/2000; razione 6560/01) Con la conseguenza appunto, che la precedente pro- posizione di un ricorso per cassazione non depositato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., del quale non sia stata, come nella specie, dichiarata, per tal profilo, la improcedibilità, non preclude la propo- sizione, all'interno del termine impugnatorio (nel caso 6 in esame di fatto non superato) di un successivo ricor- so ritualmente depositato.
5. Nel merito, vanno esaminate, con carattere di priorità, per la loro attinenza a profili pregiudiziali introduzione della procedura arbitrale,relativi alla le doglianze di cui ai motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale. Nessuna di tali censure è, per altro, fondata. Come esattamente, infatti, sottolineato dalla Corte territo- riale il richiamo contenuto nella seconda istanza ex art. 810 c.p.c. del Sermonti, alla precedente procedura arbitrale, non andata a buono fine, rendeva, proprio in virtù di tale relatio, compiutamente individuabile l'oggetto della domanda e quindi, idonea la stessa ad instaurare il giudizio arbitrale, con ogni garanzia del contraddittorio in ordine alla effettiva materia del contendere. come del pari correttamente ritenu- Nè sussisteva la litispendenza, che la Comunità to da quei giudici - torna ora ad eccepire, tra il giudizio arbitrale ed al- tro pendente innanzi al Tribunale di Campobasso. Atteso che, come risulta dagli atti, detto secondo giudizio non ha, come asserito, ad oggetto il pagamento della medesima parcella inizialmente richiesta dal Sermonti decreto ingiuntivo e poi rimesso alla cognizionecon 7 degli arbitri, ma compensi ulteriori (per circa 31 mi- lioni), relativi ad opere successive commissionategli dalla Comunità montana, richiesti dal Sermonti in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione al predetto decreto, instaurato dalla Comunità, e rimasti estranei alla materia compromessa agli arbitri.
6. E' viceversa fondato il primo motivo del ricorso il cui esame in ordine logico, qui cadeprincipale - relativo alla omessa pronuncia della Corte di merito sulla denunciata violazione dell'art. 1367 c.c.. Per tal profilo, -aveva invero come già detto lamentato il Sermonti, con l'atto di impugnazione del lodo, che l'inesigibilità del compenso per il (pur con- segnato) progetto, ritenuta dagli arbitri in dipendenza del mancato finanziamento da parte della CASMEZ, svuo- tasse di contenuto ed effetti la clausola di sbarramen- to temporale, per cui allo scadere del termine prefis- sato il compenso dovesse essere "comunque erogato". Dal che appunto l'obliterazione del canone ermeneutico, sub art. 1367 cit., per cui, invece, "le clausole del con- trasto devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno". Ma tale motivo di gravame effettivamente non è sta- to preso in alcun modo in esame dalla Corte di Campo- basso: il che conduce, quindi, all'accoglimento dell'odierna censura per omissione di pronuncia in par- te qua.
7. Restano di conseguenza assorbite le residue cen- sure (2^ e 3^) del ricorso principale e (1^ e 5^) del ricorso incidentale, involgenti tutte - questioni su- bordinate a quella, sulla esigibilità del compenso per scadenza del termine contrattuale, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio. 109T129,11 8. Va quindi cassata la sentenza impugnata, in re- 456T 30,99 lazione al motivo del ricorso principale come sopra ac- TOT. 160,19 colto, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e terzo;
rigetta il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, assorbiti il primo e il quinto;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo ac- M colto, e rinvia la causa, anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli. a E h N c O i I Z E p Roma, 18 febbraio 2002. A R 2 S 2 0 E S 0 I 0 A L 0 C L 2 Il Presidente E Il Consigliere ens . C A G M N U E A R L C Mario Rosario Morelli Giovanni Losavio P Milosavi U m e i O S r E T P t T R s O o C p e IL CANCELLIERE D Andrea Bianchi