Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17759 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
cc 64390 E DA REGISTRATIONE D.P.R. 26/4/REPUBBLICA IT/ Ath. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G. N. 8587/99 Consigliere Cron. 41728 Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 18/12/01 ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E N TENZA N. 64390 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro t DI ZA;
intimato avverso la sentenza n. 31/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Mario 2667 -1- CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- E N ZIO .P.R. 26/4/1986 ISTRA 5 REG . N - A B D LL. D IA TE DEL R A B. ESEN TA SENSI TA U IB 131 I IA TR A . R N E T A M 8587SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 31/1998 del 10 aprile 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non sufficientemente provato l'assunto della Amministrazione relativa ad indebite detrazioni di imposta IVA operate nell'anno 1968 dall'imprenditore edile sig. Lazzaro Venditti, sulla base di fatture emesse dalla "Edilarredo Umbra" e ritenute di comodo. Nella pubblica udienza del 9 aprile 2001 questa Corte disponeva il rinnovo entro 90 giorni della notifica del ricorso al domicilio eletto del contribuente (l'ordinanza veniva notificata alla Avvocatura il giorno 8 luglio 2001). All'udienza del 25 ottobre 2001 il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo ritenendo non ancora scaduto il termine. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno 8 luglio 2001 concesso con ordinanza 9 aprile 2001 sia ormai scaduto è pertanto il ricorso è inammissibile Non vi è luogo a provvedere per le spese.
p.q.m.
La corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 18 dicembre 2001. НPresi Feutě E U T H Вишо мешет Amold IL DIC. 2002 M Oggi_ 12