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Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2023, n. 46839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46839 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CHTIWI SE nato il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 46839 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Avezzano nei confronti SS HT (e OH LA) in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Avezzano il 18 giugno 2018. I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati ricostruiti nel modo seguente. Nella data indicata, alle ore 11.00, il ricorrente e il coimputato erano stati sorpresi dalle forze dell'ordine in una piazzuola di sosta della via Nuova: LA si trovava al posto di guida dell' autovettura Audi A3, mentre HT, accanto alla vettura, si chinava a terra e si rialzava con una bustina in mano in prossimità di un paletto;
alla vista degli operanti, HT rientrava precipitosamente all'interno dell'auto, mentre LA tentava di ripartire, venendo immediatamente bloccato;
HT veniva trovato in possesso della bustina con all'interno n. 13 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso netto di grammi 9,5, con un principio attivo pari all'82,99 %, da cui avrebbero potuto ricavarsi n.52 dosi singole. 2. Avverso la sentenza HT, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione alla spaccio della sostanza stupefacente detenuta. Tale destinazione -osserva il ricorrente- deve essere provata dalla pubblica accusa, mentre nel caso di specie detta prova non era stata fornita, giacché tutte le circostanze del caso concreto deponevano per l'uso personale da parte dei due soggetti della droga rinvenuta nella loro disponibilità: la somma di denaro sequestrata al concorrente era modesta, non erano stati rinvenuti oggetti atti al confezionamento di singole dosi e gli imputati non erano stati visti prendere contatti con potenziali consumatori. La Corte di Appello, al fine di escludere la destinazione all'uso personale della droga, aveva preso in esame il solo parametro quantitativo, quando, invece, avrebbe dovuto considerare anche le altre circostanze dell'azione. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario e della sospensione condizionale della pena. Il difensore osserva che la Corte, pur sussistendo i presupposti di legge per la concessione di detti benefici e pur essendo stata effettuata la relativa istanza, non aveva offerto alcuna motivazione al riguardo. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luigi Orsi, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, si osserva che effettivamente la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). E' orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923). La prova della finalità di spaccio può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207885). La valutazione del giudice di merito, peraltro, sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957). Nel caso all'esame, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la illiceità della detenzione della droga con un percorso argomentativo congruo, coerente con i dati richiamati e non illogico. Nelle sentenze di merito sono stati valorizzati in tale senso plurimi elementi: in primis il dato ponderale e, soprattutto, il numero di dosi ricavabili in ragione dell'elevato quantitativo di principio attivo, ben superiore al quantitativo massimo detenibile;
le modalità di presentazione della sostanza (13 involucri gt 3 ternnosaldati analoghi); e il suo occultamento in un luogo insospettabile, al fine di evitare controlli. A fronte di tale motivazione, la censura dedotta del ricorrente è meramente riproduttiva di quella già fatta valere con i motivi di appello e, nel ribadire che non sarebbe stata provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata, non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione, quando tale rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nel caso di specie, il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente argomentato in ordine al diniego dei benefici oggetto della doglianza, ha posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta ed ha, inoltre, rilevato «la formale incensuratezza del solo LA» (pag. 4 della sentenza impugnata), valutando dunque i precedenti penali in capo all'imputato HT come ostativi alla concessione dei benefici invocati. 3.Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila tiascunoíin favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2023 Il Consiglier tensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 46839 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Avezzano nei confronti SS HT (e OH LA) in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Avezzano il 18 giugno 2018. I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati ricostruiti nel modo seguente. Nella data indicata, alle ore 11.00, il ricorrente e il coimputato erano stati sorpresi dalle forze dell'ordine in una piazzuola di sosta della via Nuova: LA si trovava al posto di guida dell' autovettura Audi A3, mentre HT, accanto alla vettura, si chinava a terra e si rialzava con una bustina in mano in prossimità di un paletto;
alla vista degli operanti, HT rientrava precipitosamente all'interno dell'auto, mentre LA tentava di ripartire, venendo immediatamente bloccato;
HT veniva trovato in possesso della bustina con all'interno n. 13 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso netto di grammi 9,5, con un principio attivo pari all'82,99 %, da cui avrebbero potuto ricavarsi n.52 dosi singole. 2. Avverso la sentenza HT, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione alla spaccio della sostanza stupefacente detenuta. Tale destinazione -osserva il ricorrente- deve essere provata dalla pubblica accusa, mentre nel caso di specie detta prova non era stata fornita, giacché tutte le circostanze del caso concreto deponevano per l'uso personale da parte dei due soggetti della droga rinvenuta nella loro disponibilità: la somma di denaro sequestrata al concorrente era modesta, non erano stati rinvenuti oggetti atti al confezionamento di singole dosi e gli imputati non erano stati visti prendere contatti con potenziali consumatori. La Corte di Appello, al fine di escludere la destinazione all'uso personale della droga, aveva preso in esame il solo parametro quantitativo, quando, invece, avrebbe dovuto considerare anche le altre circostanze dell'azione. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario e della sospensione condizionale della pena. Il difensore osserva che la Corte, pur sussistendo i presupposti di legge per la concessione di detti benefici e pur essendo stata effettuata la relativa istanza, non aveva offerto alcuna motivazione al riguardo. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luigi Orsi, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, si osserva che effettivamente la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). E' orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923). La prova della finalità di spaccio può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207885). La valutazione del giudice di merito, peraltro, sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957). Nel caso all'esame, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la illiceità della detenzione della droga con un percorso argomentativo congruo, coerente con i dati richiamati e non illogico. Nelle sentenze di merito sono stati valorizzati in tale senso plurimi elementi: in primis il dato ponderale e, soprattutto, il numero di dosi ricavabili in ragione dell'elevato quantitativo di principio attivo, ben superiore al quantitativo massimo detenibile;
le modalità di presentazione della sostanza (13 involucri gt 3 ternnosaldati analoghi); e il suo occultamento in un luogo insospettabile, al fine di evitare controlli. A fronte di tale motivazione, la censura dedotta del ricorrente è meramente riproduttiva di quella già fatta valere con i motivi di appello e, nel ribadire che non sarebbe stata provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata, non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione, quando tale rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nel caso di specie, il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente argomentato in ordine al diniego dei benefici oggetto della doglianza, ha posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta ed ha, inoltre, rilevato «la formale incensuratezza del solo LA» (pag. 4 della sentenza impugnata), valutando dunque i precedenti penali in capo all'imputato HT come ostativi alla concessione dei benefici invocati. 3.Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila tiascunoíin favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2023 Il Consiglier tensore Il Presid nte