Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2009, n. 18485
CASS
Sentenza 23 gennaio 2009

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In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.

Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento in cui l'utenza, su cui sono operate le plurime captazioni, è attiva. (La Corte ha chiarito che il delitto è a condotta frazionata, o a consumazione prolungata, sicchè le captazioni successive alla prima non costituiscono "post factum" penalmente irrilevante, nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, ma atti di un'unica azione furtiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2009, n. 18485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18485
    Data del deposito : 23 gennaio 2009

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