Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 2
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.
Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento in cui l'utenza, su cui sono operate le plurime captazioni, è attiva. (La Corte ha chiarito che il delitto è a condotta frazionata, o a consumazione prolungata, sicchè le captazioni successive alla prima non costituiscono "post factum" penalmente irrilevante, nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, ma atti di un'unica azione furtiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2009, n. 18485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18485 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
18435 184 85 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/01/2009
SENTENZA
1.186 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. ZECCA GAETANINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 037229/2007 2. Dott.LICARI CARLO
3. Dott.BIANCHI LUISA 11
4. Dott.IZZO FAUSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di SANTA MARIA CAPUA VETERE TRIBUNALE
nei confronti di:
1) LC LF N. IL 01/05/1969
avverso ORDINANZA del 07/07/2007
TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
IZZO FAUSTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Autowo mure the ha richiesto l'annullaments the pourediments,
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,
1. In data 6\7\2007 la P.G., durante un controllo, accertava che NE
US, presso il proprio appartamento sito in Casal di Principe (CE), aveva effettuato un allacciamento abusivo alla rete dell'ENEL con manomissione dell'impianto. Provvedevano, pertanto al suo arresto in flagranza per furto 1
aggravato.
In sede di giudizio direttissimo, con ordinanza del 7\7\07 il tribunale di S.M.C.
Vetere, sez. distaccata di Aversa, non convalidava l'arresto, per difetto di flagranza, essendo il furto un reato istantaneo.
2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo la violazione di legge in quanto per consolidata giurisprudenza, in caso di furto di energia elettrica, la consumazione del reato si protrae sino al momento in cui cessa l'abusivo allaccio.
Chiedeva pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento di diniego di convalida.
Il P.G. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
In un recente arresto giurisprudenziale, questa Corte, nel valutare la possibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di lieve entità) al furto di energia elettrica, in ragione dei singoli esigui prelievi di energia di volta in volta captati, ha dato al quesito risposta negativa, evidenziando che "nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Cass. 12716\2001, imp. Di Bella, rv.
219152).
Ben allora può affermarsi che il delitto di furto di energia elettrica vada inquadrato in quella categoria di delitti caratterizzati dal fatto che l'evento continua a prodursi nel tempo e denominati a "consumazione prolungata” o a
"condotta frazionata", ciò non in ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere. L'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un'unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino a quando l'utenza è attiva.
Ne consegue che al momento dell'intervanto della P.G. nell'abitazione del
NE, il reato era ancora in stato di flagranza e l'arresto doveva essere convalidato.
Il provvedimento di diniego va quindi annullato senza rinvio.
Infatti in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre
l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (cfr.
Cass. VI, 37099\07, imp. Ilievski, rv. 237192).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2009
Il Presidente dott. Antonio MORGIGNI Il Consigliere estensore dott. Fausto
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAG. 2009
IL CANCELLIERE C/1
Giulio Mana TIBERIO E
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