Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Il soggetto destinatario del provvedimento reso dal questore a norma dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal giudice di pace, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2013, n. 51009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51009 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1940
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 33559/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LU KE N. IL 09/09/1992;
avverso l'ordinanza n. 280/2012 GIUDICE DI PACE di RIVA DEL GARDA, del 22/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG Dott. inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 giugno 2012 il giudice di pace di Riva del Garda ha convalidato provvedimento del questore di Trento impositivo a RD LU VI di misure restrittive D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75 bis.
2. Ha presentato ricorso RD LU VI adducendo la nullità del provvedimento per difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Esso infatti è stato presentato personalmente dal prevenuto, laddove l'art. 613 c.p.p., che legittima la parte a presentare personalmente ricorso per cassazione, costituisce norma eccezionale che abilita a ciò soltanto l'imputato, come insegna giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la quale ha ritenuto non equiparabile il soggetto destinatario di un provvedimento preventivo del questore all'imputato o all'indagato per i quali è prevista la facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione (per la fattispecie affine di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 v. Cass. sez. 3, ord. 14 giugno 2006 n. 23855 - per cui "il soggetto destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, ne prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non ha la facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Gip, che è riservata esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a sensi dell'art. 613 c.p.p., dovendosi procedere ad una interpretazione restrittiva delle norme derogatorie alla regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale, con la loro conseguente inapplicabilità a soggetti diversi dall'imputato" - nonché le conformi Cass. sez. 3, 28 giugno 2006 n. 35213 e Cass. sez. 3, ord.8 febbraio 2006 n. 13230). Ciò si inquadra, invero, nella natura speciale del combinato disposto degli artt. 571 e 613 c.p.p., che costituiscono a favore dell'imputato una deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, specialità che ne inibisce pertanto l'applicazione a soggetti processuali che, diversi dall'imputato - la giurisprudenza al riguardo si è sviluppata soprattutto a proposito della parte offesa: ex multis S.U. 16 dicembre 1998-19 gennaio 1999 n. 24 e, da ultimo, Cass. sez. 2, 13 dicembre 2011-20 marzo 2012 n. 10832 e Cass. sez. 6, 13 febbraio 2009 n. 19809), non siano in dette norme contemplati (cfr. S.U. 21 giugno 2000 n. 19). Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013