Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10452 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLI1045 2 /0 1 IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto acertamento delle SEZIONE SECONDA CIVILE -proprietà di ulinarapline Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G. N. 5198/99 - Cron. 23070 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 3522 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FT2. ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. 30CDB, difeso dall'avvocato NERI CLAUDIO, giusta delega in L'ERE--OGA-9004- atti;
il-- IL CANCEL - ricorrente
contro
CANCELLERIA COMUNE CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro-tempore; - intimato avversO la sentenza n. 74/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 07/10/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE - Rilasciata copia legale 328 udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Francesca al Sig. SASSANI per diritti L. 120x+3 -1- 2 TROMBETTA;
udito l'Avvocato Claudio NERI, difensore del l'accoglimento ricorrente che ha chiesto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 772 DIRITTI 4 V D C E I A R V SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN AN, dopo aver impugnato davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale le ordinanze n°32 e 35 dell'11 e 12 aprile 1973 con le quali il Sindaco di Campobasso gli aveva ordinato l'immediato ripristino del muraglione o scarpata in muratura, crollato 1'11 aprile 1973 in vico Colonna di Campobasso, nonché lo sgombero del materiale di risulta;
e dopo aver proposto regolamento di giurisdizione davanti alle sezioni unite della 772 Cassazione che aveva dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della controversia;
con citazione 16 dicembre 1986 conveniva in giudizio il Comune di Campobasso davanti all'omonimo Tribunale perché fosse dichiarato che il muraglione di Vico Colonna, crollato nel 73, apparteneva al Comune e 01 in via subordinata sia non ad esso istante, determinando la rispettiva all'uno che all'altro percentuale di proprietà; perché fossero dichiarate inefficaci le ordinanze del Sindaco, con vittoria di spese. Deduceva l'attore a sostegno della domanda che il muraglione, di epoca mediovale, posto nel centro e sostenere la storico e destinato a recingere collina di Monforte e la rocca su di essa 3 ergentesi, costituendo un bene di interesse storico-artistico e culturale, doveva ritenersi di proprietà del Comune;
che, essendo posto su suolo pubblico, costituiva pertinenza del demanio stradale;
che trattandosi di bene tutelato ai sensi della 1.1089/39, non era consentito procedere a restauri senza l'autorizzazione della sovrintendenza. Il Comune, costituitosi, si opponeva alla domanda asserendo che il muro franato apparteneva FR in via esclusiva al AN. Il Tribunale, con sentenza 24 febbraio 1996 dichiarava comproprietari, ciascuno per la metà, sia il Comune che il AN;
ed inefficaci le ordinanze del Sindaco. Su impugnazione del AN, la corte di appello didi Campobasso, con sentenza 7 ottobre 1998, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava il muraglione di esclusiva proprietà del Comune e poneva a carico delle parti, in ragione della metà per ciascuna, le spese per la ricostruzione del muraglione, compensando interamente le spese del grado. Premettendo che l'obbligo di riparare il muraglione poteva sorgere solo in seguito 4 all'accertamento della responsabilità della frana: la riparazione ove lo incombendo al AN e la conseguente reve a smottamento del terreno attribuibile alla cattiva del muraglione fosse irregimentazione delle acque meteoriche sul fondo del AN;
ed incombendo viceversa al Comune, ove dalla fragilità del la rovina fosse dipesa manufatto e ciò ai sensi dell'art. 2051 C.C.; consentito per essere accertamento, comunque, non la domanda proposta diretta all'accertamento della FT titolarità della proprietà del muraglione;
afferma la corte d'appello che nella specie, sulla base dei vari atti esibiti dal Comune, con i quali egli rivendicava la proprietà del muraglione, richiedeva il contributo regionale per il crollo;
B negava al AN l'autorizzazione ad effettuare lavori sul muraglione, la proprietà dello stesso va attribuita in via esclusiva al Comune - ciò del resto, secondo la corte d'appello, è confermato dall'art. 22 1. 2248 all. F/1865, che attribuisce in proprietà esclusiva dello Stato delle Provincie e dei Comuni, le strade, le scarpe in rialzo e le opere d'arte site lungo le stesse Quanto alle spese di riparazione e rifazione del muraglione esse per la corte d'appello, vanno suddivise equamente fra le 50 parti (al 50% per ciascuna, in mancanza di elementi che consentano una diversa ripartizione) in base all'art. 36 della 1.2248/1865 all. F., avendo il muraglione funzione di stabilità e conservazione della strada e funzione di contenimento del fondo AN. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il AN. Nessuna attività difensiva ha svolto il Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione FT2 la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia: -per avere la corte d'appello erroneamente deciso sulla suddivisione delle spese per la riparazione o rifazione del muraglione, ponendole per metà a carico di ciascuna delle parti, ai sensi dell'art. 36 della legge n°2248 all. F del 1865, NONOSTANTE;
A) nessuna domanda fosse stata proposta ritualmente dalle parti né nel 1°, né nel II° grado di giudizio, essendosi il AN limitato a chiedere, oltre all'inefficacia delle ordinanze del 6 Sindaco, una pronuncia relativa alla titolarità del muraglione, e non avendo maidella proprietà il Comune di Campobasso spiegato domanda riconvenzionale che fosse diversa da quella relativa alla proprietà del muraglione, né proposto appello incidentale sul punto, aderendo anzi alla pronuncia del Tribunale;
B) la corte d'appello avesse, in precedenza affermato che non era consentito l'accertamento sulla responsabilità del crollo del muraglione per F72 essersi le parti limitate a chiedere l'accertamento della titolarità della proprietà del muraglione;
contraddicendosi, quindi, con l'introdurre un tema del tutto nuovo quale quello relativo alla suddivisione tra le parti delle spese per la riparazione o rifacimento del muraglione;
c) la decisione impugnata fosse stata resa in violazione del principio del contraddittorio, essendosi impedito al ricorrente, con l'introduzione di un argomento nuovo, di apportare prove a sostegno della sua estraneità a qualsivoglia obbligo di riparazione. Il ricorso è fondato. atti, Risulta, infatti, dall'esame degli consentito in questa sede attenendo i vizi 7 denunciati ad "errores in procedendo", che le uniche domande proposte dal AN hanno avuto ad della proprietà del oggetto l'accertamento muraglione crollato e la dichiarazione di inefficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco di Campobasso sul presupposto che il ricorrente fosse proprietario esclusivo del suddetto muraglione. avendo né il AN, né il ComuneNon chiesto, rispettivamente, in via convenuto, FT2 riconvenzionale, una pronuncia principale sull'obbligo di riparazione del muraglione, la corte di appello, decidendo su di esso, ha palesemente violato l'art. 112 c.p.c. dando alla un contenuto più ampio di quello sentenza richiesto, viziando, quindi, la sentenza di ultrapetizione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, per avere pronunciato su una domanda sulla quale le parti non hanno avuto modo di difendersi, incorrendo, nella specie, anche nel vizio di contraddittoria avendo espressamente motivazione, subordinato del muraglione l'obbligo di riparazione responsabilità del crollo, dellaall'accertamento peraltro non effettuato. 8 Consegue all'accertamento del vizio di ultrapetizione la nullità della sentenza per la parte della pronuncia attinente all'obbligo delle parti di riparare il muraglione. La sentenza in relazione al motivo accolto, va cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per dichiarare 712 interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata;
dichiara interamente compensate fra le parti, le spese giudiziali del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2001. Francesco Trombetto, est. и т п о 109T 250.000 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 456TST 60000' 101310.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 AGO. 0001 IL CANCELLIERE CT Francesy tania UFFICIO DELLE ENTRATE. MA 2 28 SET. 2001 Registrato in dots Seria 4 at n. 43286 visato 9.010.000 (lire trecentante falla p. Ana Servizi (Dottiesa MSA Grad DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari NORM. RACCICHIN