Sentenza 5 marzo 2015
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Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 15753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15753 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 440
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 31868/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS MA, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 18/2014 CORTE APPELLO di LECCE, SEZ. DIST. di TARANTO del 07/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 606 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/4/2014 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da AS RI avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che, in data 12/6/2013, lo aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto e Euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, commesso in data 7/3/2011. Ha infatti osservato che, essendo stata la motivazione della sentenza impugnata depositata in data 16/9/2013, oltre l'assegnato termine di giorni 90, dies a quo per impugnare doveva considerarsi, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d) quello della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale, avvenuta in data 12/10/2013, con la conseguenza che il termine di 45 giorni entro il quale proporre impugnazione doveva ritenersi venuto a scadenza in data 26/11/2013, ben prima dell'effettiva proposizione dell'appello avvenuta in data 3/12/2013.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo inosservanza dell'art. 548 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c). Sostiene che i termini per la redazione della sentenza previsti dall'art. 544 c.p.p., sono soggetti alla sospensione durante il periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, essendo gli stessi collegati in modo diretto e immediato a quelli per impugnare, riguardando un'attività giurisdizionale inscindibilmente correlata a quella di assistenza e patrocinio dei difensori il cui svolgimento in periodo feriale la legge predetta intende evitare. Ne discende, nel caso di specie, secondo il ricorrente, che, avendo il Tribunale riservato il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, nel termine di giorni 90, quest'ultimo, computata la detta sospensione, doveva considerarsi venire a scadenza il 26/10/2013.
Essendo avvenuto il deposito della motivazione il 16/9/2013, prima dunque di tale data, viene in rilievo, secondo il ricorrente, la previsione di cui alla prima parte dell'art. 585 c.p.p., comma 2, a mente della quale, ove il deposito della sentenza avvenga entro il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice, quello successivo per proporre impugnazione decorre dalla scadenza dello stesso, ossia nel caso di specie dal 26/10/2013 e non, come calcolato dalla Corte territoriale, dal 16/9/2013.
Ne discende pertanto, secondo la tesi del ricorrente, la piena tempestività del gravame, in quanto proposto in data 3/12/2013, entro i 45 giorni previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. Nella sua requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso rilevando la piena correttezza del calcolo operato nell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
La premessa da cui muove il ricorrente, quella cioè secondo cui la sospensione durante il periodo feriale si applica anche ai termini previsti dall'art. 544 per la redazione della sentenza, non può essere condivisa.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p., alla scadenza del quale comincia a decorrere quello per proporre impugnazione a norma dell'art. 585 c.p.p., non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi (Sez. 1^, n. 49223 del 21/10/2004, Fadda, Rv. 230154) Tale principio è stato fatto proprio anche dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335), a suo tempo intervenute per dirimere un contrasto tra le sezioni semplici e al cui insegnamento si sono successivamente adeguate numerose pronunce delle sezioni semplici (tra le quali, oltre a quella sopra ricordata, v. Sez. 4^, n. 41834 del 27/06/2007, Fiaschetti, Rv. 237983; Sez. 3^, n. 35738 del 12/07/2007, Belviso, Rv. 237501). L'argomento proposto dal ricorrente a sostegno dell'opposta interpretazione - secondo cui questa sarebbe imposta dall'esigenza di evitare, coerentemente con le finalità della norma, che l'attività di assistenza e patrocinio dei difensori, inscindibilmente correlata a quella giurisdizionale, abbia a svolgersi durante il periodo feriale - è in realtà inconferente, posto che tale esigenza riguarda per l'appunto esclusivamente, secondo la ratio legis, le attività riservate ai difensori ed è pienamente salvaguardata, nel caso in cui il termine per il deposito della sentenza scada durante il periodo feriale e lo stesso venga di fatto rispettato dal giudice, dalla posticipazione del termine per impugnare alla fine del periodo feriale, siccome costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità quale corollario del surrichiamato principio.
5. Venuta meno la detta premessa, in quanto erronea per le ragioni testè spiegate, ne discende che il calcolo operato dalla Corte territoriale, che ha condotto a ritenere tardivo l'appello proposto dall'odierno ricorrente, si appalesa pienamente corretto e ineccepibile.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015