Sentenza 3 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 06 318 /02 REPUBBLICA ITAL EN DICASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Presidente R.G.N. 21528/99 .18207 Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere Cron Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 05/03/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TO IO, IE LF, IE FR, in qualità di eredi del Sig. IE UI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 903 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e -1- difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI giusta delega in calce allaLULLO, NICOLA VALENTE, copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1311/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 12/11/98 R.G.N. 260/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 'udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per | l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Nola, in funzione di giudice del lavoro, LU ZI riferiva che, pur avendo presentato in data 2 giugno all'INPS domanda di pensione di invalidità, nessun riscontro aveva avuto la sua domanda, sicchè aveva chiesto in via giudiziaria il riconoscimento della prestazione previdenziale con la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore DO LE di Nola, accogliendo la domanda avanzata da LU ZI (e per lui successivamente dai suoi eredi), condannava 1'INPS al pagamento dei ratei della pensione a far data dal 1 febbraio 1993 al 27 marzo 1997. A seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Nola con sentenza del 12 novembre 1998, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda tale conclusione il attrice. Nel pervenire a per la parte che ancora Tribunale osservava interessa in questa sede che a fronte di una - dall'INPS in primo esplicita eccezione formulata grado, LU ZI non aveva fornito alcuna prova di avere effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 1 2, comma 2, della legge 12 giugno 1984 n. 222 (cancellazione dagli elenchi anagrafici degli deioperai agricoli, dagli elenchi nominativi lavoratori autonomi e dagli albi professionali) e di avere rinunciato ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ad ogni altro trattamento sostitutivo о integrativo della retribuzione. L'assunto poi degli eredi dello ZI LU secondo cui gli adempimenti prescritti dalla suddetta legge n. 222 del 1984 non erano da provare in quanto DO OH il rapporto di lavoro del loro dante causa era cessato dal 1986 (come era dato evincere dagli estratti contributivi depositati e dalla copia del libretto del lavoro) non poteva condividersi rimanendo tutta la serie dei prescritti adempimenti che "nei limiti del riferibile" non erano stati compiuti. Avverso tale sentenza AT RI, FR ZI, ES ZI, tutti in qualità di eredi di LU ZI, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo. L'INPS si è costituito con solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 1. 12 2 giugno 1984 n. 222) sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto che la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi non configurano requisiti costitutivi (ulteriori rispetto a quello contributivo e sanitario) per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità ma costituiscono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare il diritto dello ZI ad ottenere la pensione anche perchè sia DO VA nel ricorso introduttivo del giudizio che nella appello erano state costituzione incomparsa di mero accertamento del avanzate due domande, una di diritto, l'altra di condanna dell'INPS. Per di più l'interpretazione fornita dal Tribunale si presentava erronea anche per avere richiesto una prova quella - della cancellazione dagli agli albi professionali e dagli elenchi nominativi che non poteva vincolare - chi, come lo ZI, per avere svolto lavoro subordinato, mai era stato iscritto in alcun albo od elenco. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia assumendo che il loro dante causa aveva chiesto la 3 pensione ed in subordine l'assegno di invalidità sicchè, in ogni caso doveva riconoscersi allo stesso, detto assegno per il quale non erano richiesti quegli adempimenti prescritti dall'art. 2, comma 2, legge n. 222 del 1984. I due motivi da esaminarsi congiuntamente, per questioni tra loro importare la soluzione di strettamente connesse, vanno accolti per le ragioni che si indicano. Questa Corte ha ripetutamente statuito che la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi Guide Vitu della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi Volu ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto,le quali tuttavia vanno accertate dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico con che, in caso di rinuncia O diuna decorrenza cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della 4 rinuncia o della cancellazione. La rinuncia medesima poi si riferisce unicamente ai trattamenti dellaprevidenziali sostitutivi ed integrativi retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo о subordinato svolte sino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione ne determinano al pari delle altre cause di incompatibilità la revoca ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2 (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 14 luglio 1993 n. 7783 cui adde Cass. dicembre 1997 n. 12385; Cass. 5 maggio Ju do Kiden 1995 n. 4883). Orbene, il Tribunale non si è attenuto a tali principi perchè, come emerge dalla motivazione della impugnata sentenza, mostra di avere rigettato la domanda dell'assicurato sulla base della non provata cancellazione e dalla mancata rinunzia ai trattamenti sostitutivi o integrativi, elementi questi che come - visto configuravano solo condizioni di erogabilità della pensione e che non impedivano il riconoscimento del diritto alla pensione in presenza dei prescritti elementi sanitari e contributivi. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va 5 accolto e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia sulla base dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 5 marzo 2002. DO OL вонихо заднети IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Jill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria #3 MDG 2007 I CANCELLERA 6