Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2021, n. 2576
CASS
Sentenza 17 dicembre 2021

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Massime1

In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. "a consumazione prolungata" quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.

Commentario1

  • 1Truffa: sul dies a quo della prescrizione in caso di "truffa a consumazione prolungata"
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2021, n. 2576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2576
Data del deposito : 17 dicembre 2021

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