Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 9 67 / 03 LA COF SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10369/00 OLLA Presidente Dott. Giovanni 6812 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron. Rep. 850 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 17/10/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:spese processuali SENTENZA sul ricorso proposto da: LO SA, elettivamente domiciliata in Firenze, viale Europa presso l'avv. Antonino Bagnato -e quindi, ai fini della presente causa, presso la cancelleria della prima sezione civile della rappresentata e difesa dall'avv. Antonino cassazione- Bagnato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN AP e AN BENVENUTI intimati avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.1030 del 6/1902 2002 26.4/14.5.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo In forza di un pagherò cambiario emesso da LO HI ed avallato da SS BE, la Cassa di Risparmio di Firenze otteneva decreto ingiuntivo di condanna nei confronti della emittente HI e degli eredi dell'avallante, OL AN e BE AN. Questi ultimi proponevano opposizione dichiarando di non conoscere la firma del loro dante causa e negando, in conseguenza, il debito. Chiedevano la revoca del d.i. opposto e la condanna della Cassa e della HI, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni. Una consulenza accertava l'autenticità della firma d'avallo e l'opposizione veniva quindi respinta, con condanna degli opponenti nei confronti della Cassa, mentre nei confronti della HI, pur respingendo la riconvenzionale, veniva pronunciata condanna a rilevare indenni gli opponenti di quanto corrisposto alla Cassa in forza del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese tra opponenti e HI. La stessa HI, del resto, aveva chiesto la propria condanna al rilievo, ma limitatamente alla somma capitale ed agli interessi, con esclusione delle spese del monitorio. L'appello della HI, che lamentava sia di dover rimborsare anche le spese del decreto, sia la compensazione, a suo giudizio iniqua, delle spese del giudizio di opposizione, veniva rigettato con sentenza 26.04/14.05.99 del tribunale di Firenze che ravvisava nel comportamento della HI ripetute violazioni alle regole di correttezza, sia per non avere, quale obbligata principale, provveduto al pagamento diretto della cambiale, sia per non aver informato gli eredi del BE della sussistenza e dei termini dell'avallo. Spese del giudizio d'appello a carico dell'appellante. 2 Caf Ricorre, con atto notificato il 05.05.00 presso la cancelleria del tribunale di Firenze ed il 10.05.00 presso il procuratore domiciliatario, LO HI, che ravvisa, nella sentenza impugnata, la duplice violazione dell'art. 112 cpc e degli artt. 92.2 cpc e 1175 cc. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla condanna della HI al rimborso ai BE anche delle spese del procedimento monitorio. Infatti, come già precisato in narrativa, mentre la HI aveva chiesto la propria condanna a rimborsare agli eredi BE solo capitale ed interessi, il ET aveva pronunciato condanna a rilevare indenni i BE di quanto dovuto alla Cassa in forza del decreto: quindi, anche delle spese d'ingiunzione. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta che la sua censura, in ordine alla compensazione delle spese operata dal ET, non sia stata accolta dal Tribunale per motivi illogici, erronei ed inconsistenti. La consapevolezza degli obblighi assunti -afferma la ricorrente- fu raggiunta, dagli eredi BE, nel momento in cui si determinarono a proporre opposizione al decreto ingiuntivo;
non sussisteva alcun obbligo di informazione a carico della HI, mentre erano gli eredi del BE ad aver l'onere di assumerle;
l'opposizione non era giustificata dalla mancanza di informazioni, perché le informazioni erano contenute nel decreto ingiuntivo;
il mancato pagamento da parte della HI dell'importo della cambiale è previsto nel rapporto di avallo. La prima censura è fondata. Il tribunale ha del tutto ignorato il motivo d'appello che, a fronte della disponibilità affermata dalla HI al rimborso di quanto, per capitale ed interessi, gli eredi di SS BE avrebbero dovuto sborsare alla Cassa, lamentava la condanna, da parte del primo giudice, anche al rimborso delle spese del giudizio monitorio. La sentenza va quindi cassata per omessa pronuncia, risultando assorbito il secondo motivo che assume la illogicità delle ragioni che il tribunale espone per respingere l'appello in punto di compensazione.
P.Q.M.
3 Caf accoglie il ricorso e rinvia ad altra sezione del tribunale di Firenze, anche per le spese. Roma, 17 ottobre 2002 Presidente Il Côns. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prim Civilo At PortaAteria Deposits IL CANCELLIERE Andre Bianchi ALCANCELLIEREHERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 9-5-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n 18012 versate € 133.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci بية